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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 22614/2025

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero del tribunale di Bergamo; nel procedimento a carico di : [OSCURATO:PERSONA] nato ad Este il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 10.10.2024 del tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Noviello; lettala requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto di cui in epigrafe, il giudice del tribunale di Bergamo, a fronte di una richiesta di incidente di esecuzione proveniente dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava non luogo a provvedere,sul rilievo della insussistenza della legittimazione dei predetti Carabinieri a promuovere la citata fase procedimentale.

Si aggiungeva, altresì , che l'organo deputato ad eseguire le sentenze è l'ufficio del Pubblico Ministero. 2.Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero del tribunale di Bergamo, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3.Rappresenta il vizio di violazione di legge processuale in relazione agli artt. 655 cod. proc. pen. e 86 disp. att. cod. proc. pen.

Si rappresenta che con sentenza divenuta irrevocabile, del tribunale di Bergamo , con cui si era dichiarato non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, era stata altresì disposta la confisca di rifiuti e che la parte civile ne aveva sollecitato l'esecuzione quale terzo interessato,titolare del sito ove erano collocati i rifiuti, dato in affitto alla società dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita nelle more del processo.

Una prima istanza della parte civile, inviata altribunale, secondo il ricorrente veniva dallo stesso tribunale trasmessa al Pubblico ministero assegnatario del procedimento penale, che a sua volta restituiva tali atti al tribunale ritenendolo competente ex art. 86 commi 1 e 2 disp. att. cod. proc. pen.

Il tribunale poi, sollecitato a pronunziarsi dalla citata parte civile, avrebbe emesso il provvedimento impugnato,di cui il P.M. ricorrente veniva informato direttamente dalla parte civile istante.

Il citato decreto violerebbe l'art. 86 disp. att. cod. proc. pen., che porreb be a carico della cancelleria del giudice che ha disposto la confisca il compito di procedere alla vendita o alla distruzione di quanto in sequestro.

L'art. 655 cod. proc. pen., laddove dispone che il P.M. cura l'esecuzione delle sentenze, integrerebbe una ipotesi di eccezione alla predetta regola.

L'atto impugnato inoltre,determinando una paralisi del procedimento,sarebbe abnorme. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La ricostruzione fattuale e procedimentale di cui al ricorso, da una parte, non è confortata, come invece necessario per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, da alcuna allegazione.

Dall'altra, questa Corte,al fine di potere ricostruire la vicenda su cui è chiamata ad intervenire, dispone solo dell'atto impugnato, con cui il giudice, preliminarmente, e dunque prima di sottolineare la ritenuta competenza del P.M. all'esecuzione della confisca, dà atto di una istanza di incidente di esecuzione proveniente dai Carabinieri -senza che il ricorrente opponga sul punto alcuna contestazione -; si dispone, altresì , della singola facciata di un documento intitolato "incidente di esecuzionedata di arrivo in cancelleria 25.9.2024" cui segue la seguente dicitura : "" su istanza Carabinieri….". 3.Sulla base di questi soli atti accessibili per questa Corte e quindi disponibili, deve innanzitutto esaminarsi il fulcro decisionale del provvedimento contestato, con cui si dichiara non luogo a provvedere innanzitutto in assenza della facoltà dei carabinieri di promuovere incidente di esecuzione, così sancendosi, in altri termini,e nella sostanza, la completa estraneità della vicenda a qualsivoglia procedura di esecuzione.

Per cui con l'atto qui impugnato il giudice stabilisce essenzialmente e preliminarmente la propria incompetenza a pronunziarsi nei confronti di un soggetto estraneo ad ogni interlocuzione nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA],adita quale giudice dell'esecuzione.

Si tratta, lo si anticipa, di circostanza preliminare e di per sé sufficiente a suffragare la decisione di non provvedere.

Ebbene, afronte del dato, inoppugnabile e non validamente fronteggiato, della presentazione di una istanza di incidente di esecuzione da parte dei Carabinieri, deve ritenersi che costoro sono certamente da qualificarsi , come ritiene il giudice, quali non legittimati alla relativa presentazione, alla luce dell'art. 666 cod. proc. pen.,per cui il giudice procede in ordine alla suddetta procedura esecutiva su istanza "del Pubblico Ministero, dell'interessato o del difensore".Dalla disciplina di cui agli artt. 666 e ss. cod. proc. pen. si evince che i mezzi di impugnazione ivi contemplati sono riconosciuti ai predetti soggetti siccome legittimati alla promozione dell'incidente di esecuzione, secondo una stretta e inevitabile ritualità procedurale, che non può essere trascurata, come pare avvenire nel caso di specie, ed in cui, a fronte di un soggetto che tenta di promuovere,senza legittimazione, una procedura strettamente ritualizzata, e a fronte, altresì, della correlata e coerente risposta, si prova ad instaurare, nel quadro di una procedura giurisdizionale sostanzialmente e correttamente dichiarata insussistente (tale è il senso della decisione di non provvedere), una altrettanto imprevista forma di impugnazione.

4. Né soccorre, per superare i predetti rilievi, la rappresentazione dell'atto come abnorme.

Invero,si tratta innanzitutto di atto perfettamente lineare e co r retto nella misura in cuipreliminarmente si rileva con esso la carenza di legittimazione dei carabinieri quale ragione essenziale del dispositivo finale, di non luogo a provvedere.

Inoltre, secondo le ordinarie regole riguardanti l'impugnazione proponibile in questa sede, la contestazione della decisione deve avvenire incidendo sulle ragioni della stessa, quale è, come finora sottolineato, innanzitutto la carenza di legittimazione dei carabinieri; affermazione questa del tutto trascurata dal ricorrentee che supporta, di per sé sola , la decisione finale del giudice.

Invero, come noto, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. (Sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018 ) Rv. 272448).Può aggiungersi la completa genericità della deduzione di abnormità funzionale, solo asserita e in alcun modo spiegata, come invece doveroso.

5. Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso.

Cos̀ dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero del tribunale di Bergamo; nel procedimento a carico di : [OSCURATO:PERSONA] nato ad Este il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 10.10.2024 del tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Noviello; lettala requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto di cui in epigrafe, il giudice del tribunale di Bergamo, a fronte di una richiesta di incidente di esecuzione proveniente dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava non luogo a provvedere,sul rilievo della insussistenza della legittimazione dei predetti Carabinieri a promuovere la citata fase procedimentale. Si aggiungeva, altresì , che l'organo deputato ad eseguire le sentenze è l'ufficio del Pubblico Ministero. 2.Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero del tribunale di Bergamo, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3.Rappresenta il vizio di violazione di legge processuale in relazione agli artt. 655 cod. proc. pen. e 86 disp. att. cod. proc. pen. Si rappresenta che con sentenza divenuta irrevocabile, del tribunale di Bergamo , con cui si era dichiarato non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, era stata altresì disposta la confisca di rifiuti e che la parte civile ne aveva sollecitato l'esecuzione quale terzo interessato,titolare del sito ove erano collocati i rifiuti, dato in affitto alla società dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita nelle more del processo. Una prima istanza della parte civile, inviata altribunale, secondo il ricorrente veniva dallo stesso tribunale trasmessa al Pubblico ministero assegnatario del procedimento penale, che a sua volta restituiva tali atti al tribunale ritenendolo competente ex art. 86 commi 1 e 2 disp. att. cod. proc. pen. Il tribunale poi, sollecitato a pronunziarsi dalla citata parte civile, avrebbe emesso il provvedimento impugnato,di cui il P.M. ricorrente veniva informato direttamente dalla parte civile istante. Il citato decreto violerebbe l'art. 86 disp. att. cod. proc. pen., che porreb be a carico della cancelleria del giudice che ha disposto la confisca il compito di procedere alla vendita o alla distruzione di quanto in sequestro. L'art. 655 cod. proc. pen., laddove dispone che il P.M. cura l'esecuzione delle sentenze, integrerebbe una ipotesi di eccezione alla predetta regola. L'atto impugnato inoltre,determinando una paralisi del procedimento,sarebbe abnorme. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La ricostruzione fattuale e procedimentale di cui al ricorso, da una parte, non è confortata, come invece necessario per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, da alcuna allegazione. Dall'altra, questa Corte,al fine di potere ricostruire la vicenda su cui è chiamata ad intervenire, dispone solo dell'atto impugnato, con cui il giudice, preliminarmente, e dunque prima di sottolineare la ritenuta competenza del P.M. all'esecuzione della confisca, dà atto di una istanza di incidente di esecuzione proveniente dai Carabinieri -senza che il ricorrente opponga sul punto alcuna contestazione -; si dispone, altresì , della singola facciata di un documento intitolato "incidente di esecuzionedata di arrivo in cancelleria 25.9.2024" cui segue la seguente dicitura : "" su istanza Carabinieri….". 3.Sulla base di questi soli atti accessibili per questa Corte e quindi disponibili, deve innanzitutto esaminarsi il fulcro decisionale del provvedimento contestato, con cui si dichiara non luogo a provvedere innanzitutto in assenza della facoltà dei carabinieri di promuovere incidente di esecuzione, così sancendosi, in altri termini,e nella sostanza, la completa estraneità della vicenda a qualsivoglia procedura di esecuzione. Per cui con l'atto qui impugnato il giudice stabilisce essenzialmente e preliminarmente la propria incompetenza a pronunziarsi nei confronti di un soggetto estraneo ad ogni interlocuzione nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA],adita quale giudice dell'esecuzione. Si tratta, lo si anticipa, di circostanza preliminare e di per sé sufficiente a suffragare la decisione di non provvedere. Ebbene, afronte del dato, inoppugnabile e non validamente fronteggiato, della presentazione di una istanza di incidente di esecuzione da parte dei Carabinieri, deve ritenersi che costoro sono certamente da qualificarsi , come ritiene il giudice, quali non legittimati alla relativa presentazione, alla luce dell'art. 666 cod. proc. pen.,per cui il giudice procede in ordine alla suddetta procedura esecutiva su istanza "del Pubblico Ministero, dell'interessato o del difensore".Dalla disciplina di cui agli artt. 666 e ss. cod. proc. pen. si evince che i mezzi di impugnazione ivi contemplati sono riconosciuti ai predetti soggetti siccome legittimati alla promozione dell'incidente di esecuzione, secondo una stretta e inevitabile ritualità procedurale, che non può essere trascurata, come pare avvenire nel caso di specie, ed in cui, a fronte di un soggetto che tenta di promuovere,senza legittimazione, una procedura strettamente ritualizzata, e a fronte, altresì, della correlata e coerente risposta, si prova ad instaurare, nel quadro di una procedura giurisdizionale sostanzialmente e correttamente dichiarata insussistente (tale è il senso della decisione di non provvedere), una altrettanto imprevista forma di impugnazione. 4. Né soccorre, per superare i predetti rilievi, la rappresentazione dell'atto come abnorme. Invero,si tratta innanzitutto di atto perfettamente lineare e co r retto nella misura in cuipreliminarmente si rileva con esso la carenza di legittimazione dei carabinieri quale ragione essenziale del dispositivo finale, di non luogo a provvedere. Inoltre, secondo le ordinarie regole riguardanti l'impugnazione proponibile in questa sede, la contestazione della decisione deve avvenire incidendo sulle ragioni della stessa, quale è, come finora sottolineato, innanzitutto la carenza di legittimazione dei carabinieri; affermazione questa del tutto trascurata dal ricorrentee che supporta, di per sé sola , la decisione finale del giudice. Invero, come noto, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. (Sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018 ) Rv. 272448).Può aggiungersi la completa genericità della deduzione di abnormità funzionale, solo asserita e in alcun modo spiegata, come invece doveroso. 5. Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Cos̀ dec