CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15053/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di Bari,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamentodisposto dalla quarta Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 1279 del30/10/2024), limitatamente all’applicazione delle pene sostitutive di cui all’articolo 20-bis cod.pen., la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani del05/05/2022, esclusa la recidiva, rideterminava la pena in mesi 10 ed euro 200 di multa,rigettando in motivazione la richiesta di applicazione delle pene sostitutive invocate.2. Avverso tale provvedimento ricorre il [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge emancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva dellavoro sostitutivo di pubblica utilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La motivazione del provvedimento è infatti del tutto fuori fuoco rispetto al contenutodella richiesta.2.1. In proposito, il Collegio evidenzia che, nel breve periodo di vigenza della c.d.“Legge Cartabia” (che ha trasformato le «sanzioni sostitutive» di cui alla legge n. 689/1981 in«pene sostitutive», incluse nel catalogo del codice penale all’articolo 20-bis), lagiurisprudenza di legittimità ha fornito dei primi importanti chiarimenti interpretativi.Va preliminarmente evidenziato che la sussistenza di un potere discrezionale delgiudice sia nella scelta della pena da sostituire che della possibilità stessa di disporre lasostituzione è chiaramente e programmaticamente indicata dall’articolo 53 l. 689/1981, ilquale prevede che egli, nel determinare la pena (ai sensi dell’articolo 133 cod. pen.) entro ilimiti ivi previsti (quattro anni per la semilibertà o la detenzione domiciliare; tre anni per illavoro di pubblica utilità; un anno per sostituirla altresì con la pena pecuniaria), «può»sostituirla con la pena sostitutiva opportuna.Sul punto, questa Corte ha affermato che «il giudice, anche a seguito delle modificheintrodotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo poterediscrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, sesul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01).Il successivo articolo 58 (significativamente intitolato «potere discrezionale del giudicenell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive»), richiamati i parametri dettati dall'art.133 cod. pen., ribadisce che il giudice «può» applicare le pene sostitutive, in presenza di unaduplice condizione positiva e in assenza di una condizione ostativa: quando le penesostitutive risultano «più idonee alla rieducazione del condannato» e quando, anchealtri reati».Come è stato osservato (v. Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 - 02), ilgiudice deve applicare i criteri di cui all’articolo 133 cod. pen. per due volte: la prima,nell ’ individuare la quantità di pena detentiva da irrogare; la seconda, ai f inidell ’ individuazione della pena sostitutiva da applicare.La pena detentiva, tuttavia, non può essere sostituita «quando sussistono fondati motiviper ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».La Corte ha ritenuto, in una pronuncia, che il giudice, in caso di diniego dellasostituzione della pena detentiva, non può limitarsi a valutare la congruità della penamotivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la penasostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F.,Rv. 287062 - 01).Altro arresto ha ritenuto che, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattorecui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenutodella specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione insentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenzasull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023,Diagne, Rv. 285295 - 01).L’art. 59, dal canto suo, detta le «esclusioni soggettive» per la sostituzione della penadetentiva, stabilendo che essa non sia applicabile nei confronti di chi:- ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzionesostitutiva o durante l'esecuzione della stessa;- deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale;- risulta condannato per uno dei reati di cui all'art. 4-bis della legge sull’ordinamentopenitenziario.Tirando le fila di quanto esposto, il Collegio evidenzia come, nel processo di sentencingdelineato dal legislatore, il giudice esercita il proprio potere discrezionale (il cui esercizio èsempre ancorato all’utilizzo dei criteri di cui all’articolo 133 cod. pen.) secondo unascansione logica «a scalare»:a. in primo luogo, determina la quantità di pena detentiva da irrogare e, quindi, il tipo o itipi di pena sostitutiva concretamente applicabile;b. in secondo luogo, verifica (in negativo) l’insussistenza di condizioni soggettive ostative«assolute» di cui all’articolo 59 l. 689/1981;c. in terzo luogo, verifica (in positivo) che le pene sostitutive concretamente applicabiliassicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; in caso di pluralità dipene sostitutive applicabili, tale valutazione dovrà essere compiuta in riferimento a quellarichiesta dall’imputato o, in assenza di specifica richiesta, a quelle ritenute astrattamenteapplicabili dal giudice.d. solo in esito a tale duplice verifica, determina quale sia la pena sostitutiva applicabileal caso concreto, in ragione del percorso rieducativo del condannato, impartendo, ove loritenga necessario, le dovute prescrizioni;e. da ultimo verifica, quale operazione di chiusura del percorso logico di sentencing, chenon sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dalcondannato.2.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto di non applicare le penesostitutive, limitandosi a fare riferimento a precedenti risalenti e «più recenti violazioni»,neppure indicate, tali da indurre a una prognosi negativa non già in ordine all’ottemperanzaalle prescrizioni (come richiesto dall’articolo 58, comma 1, l. 689/1981), ma all’astensionedalla commissione di futuri reati, elemento che caratterizza piuttosto il perimetro divalutazione di istituti quale la sospensione condizionale della pena, senza peraltro corredarel'affermazione con motivazione precisa, soprattutto sull'elemento temporale delle violazioni esulla omogeneità o meno delle stesse in funzione prognostica.3. La sentenza deve essere dunque annullata per violazione dell’articolo 627, comma 3,cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appellodi Bari per nuovo giudizio sul medesimo punto già oggetto di annullamento da parte diquesta Corte con sentenza n. 1279 del 30/10/2024. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità delle pene sostitutive di cuiall'art. 20-bis cod. pen. con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]