CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 43908/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/7/2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze, pronunciandosi in sede di rinvio, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 19/9/2016. 2. Propone ricorso per cassazione il Giulivi, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale. [OSCURATO:PERSONA] di appello non si sarebbe conformato alla pronuncia di annullamento emessa dalla Corte di cassazione, che avrebbe qualificato "prova nuova" la deposizione della teste Saitta, oggetto della richiesta di revisione; deposizione, dunque, del tutto ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di rinvio con una errata valutazione preventiva; - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di merito avrebbe giudicato inutile la testimonianza della Saitta soltanto in forza del contenuto di una nota, fornita dalla stessa ed acquisita nel procedimento di primo grado; questa, tuttavia, non potrebbe ritenersi esaustiva e non conterrebbe tutto quanto la prova orale apporterebbe al giudizio, in termini di novità. La sentenza impugnata, inoltre, non valuterebbe che la deposizione in oggetto sarebbe stata ammessa in Tribunale, perché indispensabile (quanto alla condizione di illiquidità della società amministrata dal Giulivi), ma poi rinunciata per erronea scelta difensiva; quel che, tuttavia, come non precluderebbe l'accesso alla revisione, per giurisprudenza di questa Corte, così imporrebbe l'escussione della teste, per contro ritenuta irrilevante dal Giudice di appello senza averla neppure ascoltata e senza tener conto delle emergenze di cui ai precedenti gradi di giudizio; - mancata assunzione di prova decisiva, ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. La deposizione della Saitta risulterebbe indispensabile per dimostrare che il mancato pagamento dell'IVA sarebbe stato conseguenza non di una male gestio riferibile al ricorrente, ma di una crisi di liquidità imputabile soltanto al ritardo della pubblica amministrazione nei pagamenti dovuti. La stessa testimonianza, dunque, proverebbe il verificarsi di una forza maggiore, non imputabile al Giulivi, che avrebbe reso impossibile il versamento del dovuto, dovendosi utilizzare le somme incassate a copertura delle spese correnti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; al riguardo, peraltro, le prime due censure possono esser esaminate in modo congiunto, in quanto sostenute da identico presupposto. 4. Contrariamente all'assunto del primo motivo, si osserva che la Corte di appello non ha violato il dictum della sentenza di legittimità, nel senso che non ha dichiarato inammissibile una prova che la medesima pronuncia della Quarta Sezione avrebbe, per contro, ritenuto ammissibile nel caso di specie; con la pronuncia n. 25862/19, infatti, questa Corte si è limitata a censurare la precedente decisione di merito' (Corte di appello di Perugia, ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) che aveva ritenuto - già in astratto - che una prova dedotta in primo grado, ammessa ma poi rinunciata, non potesse costituire prova nuova ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. La sentenza di legittimità, dunque, ha ribadito che è ammissibile la richiesta di revisione fondata su prove preesistenti, già ammesse nel giudizio, e non acquisite per successiva rinuncia della parte, atteso che, a norma dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., per "prove nuove" debbono intendersi non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Sez. 5, n. 26478 del 4/5/2015, Massaro, Rv. 264003). 5. Ebbene, questo indirizzo non è stato contraddetto dalla sentenza impugnata, la quale, infatti, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione non con ordinanza de plano ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., perché manifestamente infondata (in quanto prova ammessa nel giudizio di merito, ma poi rinunciata), ma con sentenza ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen., ossia in pubblica udienza e dopo aver valutato se la specifica prova dedotta, in astratto ammissibile, potesse in concreto definirsi prova nuova. 6. Questione alla quale la Corte di appello ha fornito risposta negativa, con argomento del tutto congruo, coerente con la giurisprudenza richiamata e non censurabile in questa sede. 7. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che le circostanze sulle quali la teste Saitta avrebbe dovuto deporre, ossia la crisi di liquidità della società e le sue cause, erano state già valutate in sede di merito, non potendo, dunque, esser riproposte ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen.; come affermato dalla Corte di appello, infatti, già il Tribunale aveva esaminato una "nota della dr.ssa Saitta allegata alla produzione documentale della difesa", aveva considerato accertati i ritardi della pubblica amministrazione nei pagamenti alla società (tali da provocare la crisi di liquidità), ma aveva anche ritenuto tutto ciò ininfluente sul dolo della fattispecie. Questo perché, pur a fronte di tale oggettiva condizione patrimoniale (che le sentenze di merito avevano ritenuto accertata), il Giulivi - quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a" - aveva deciso di corrispondere comunque le retribuzioni ai dipendenti, operando quindi una precisa opzione imprenditoriale quanto all'impiego delle risorse, che non escludeva affatto il dolo (generico) del reato. 8. La pronuncia impugnata, dunque, ha concluso che la deposizione richiesta non poteva ritenersi "prova nuova", nei termini indicati, in quanto la circostanza che avrebbe dovuto introdurre era stata già veicolata nel giudizio di merito, e valutata dai Giudici della cognizione, che l'avevano tuttavia ritenuta soccombente - con riguardo all'elemento psicologico della fattispecie - a fronte dell'avvenuto pagamento degli stipendi. 9. E che l'oggetto della richiesta di revisione fosse proprio la prova della illiquidità dell'ente - si ribadisce, già esaminata in sede di merito - la sentenza lo ha tratto dall'allegazione, alla richiesta stessa, del verbale testimoniale della Saitta in altro procedimento (relativo alla stessa violazione, ma su anno diverso), nel quale il Giulivi era stato assolto per difetto dell'elemento soggettivo; verbale nel quale - si legge nella sentenza impugnata - la professionista "ha riassunto le vicende della società dell'imputato in termini in tutto corrispondenti a quanto finora esposto, non negando affatto che la liquidità disponibile, frutto dei pagamenti ricevuti da una parte del clienti, venisse utilizzata per il pagamento dei dipendenti, perché altrimenti la società avrebbe chiuso." 10. Ne consegue, allora, che non può essere accolto il secondo motivo di ricorso, secondo cui la Corte di merito avrebbe escluso la rilevanza (decisiva) di una prova orale senza neppure averla escussa, e - in termini generici - "senza tenere conto delle emergenze processuali dei precedenti gradi di giudizio". Inammissibile, poi, è la stessa impugnazione laddove sostiene - ancora con affermazione priva di specificità - che la teste Saitta, se ammessa in esito alla revisione, avrebbe meglio illustrato il contenuto della nota citata, chiarendo "tutti gli aspetti a sua conoscenza, e che avrebbero potuto essere utili ad una valutazione favorevole all'imputato". E con la precisazione, peraltro, che il Tribunale - ammettendo questa stessa prova, por rinunciata dalla difesa - non l'aveva affatto ritenuta "indispensabile", come affermato nel ricorso, ma soltanto ammissibile e rilevante ai sensi dell'art. 190, comma 1, cod. proc. pen. 11. Da quanto precede, infine, deriva anche la manifesta infondatezza dell'ultimo motivo di ricorso, con il quale il Giulivi - con argomento di puro merito, dunque non consentito - evidenzia le circostanze di fatto che avrebbero determinato la crisi di liquidità della società, ribadendo che il mancato versamento dell'IVA sarebbe stato dovuto a causa a lui non imputabile; gli stessi elementi, dunque, offerti al Giudice del merito e coperti ormai da sentenza irrevocabile. 11. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore