CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 39520/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli; O c) t "L 1— visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio quanto a [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria nell'interesse di Sales contenente motivo nuovo di violazione di cui all'art. 9 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Giudice dell'Udienza preliminare del 214 Tribunale di Napoli, ha applicato, su accordo delle parti, la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e C 6.000,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e di anni quattro e mesi tre di reclusione e C 6.200,t0 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) in relazione agli artt. # 416 cod.pen., artt. 2, 8 e 10 quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 13 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in seno a numerose società, art. 648 bis cod.pen. , 512 bis cod.pen., artt. 282, 293 e 295 d.p.r. n. 43 del 1973 (Corace). 2. Avverso la sentenza hanno presentato separati ricorsi gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia ed hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge penale in relazione all'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione alla mancata motivazione dei presupposti della confisca essendosi il giudice limitato a disporre "confisca di quanto in sequestro". La pena sarebbe illegale non essendo stato indicato l'ammontare della confisca. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione alla errata qualificazione giuridica con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 13 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e mancata pronuncia ex art. 129 cod.pen. in relazione alla suddetta aggravante. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto escludere la circostanza aggravante, da cui anche l'illegalità della pena. Con il motivo nuovo deduce la violazione dell'art. 9 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 essendo stato ritenuto il concorso nei reati quale emittente e quale utilizzatore. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame, il ricorrente lamenta in via del tutto generica l'erronea qualificazione giuridica sotto il profilo dell'errata contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 13 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, avendo commesso i fatti, secondo la contestazione descritta nei capi di imputazione, quale consulente fiscale delle società emittenti e utilizzatrici, attività esercitata presso la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un motivo non riconducibile alle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020. Rv. 279117 - 01) poiché secondo l'orientamento consolidato, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (da ultimo Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01), situazione non sussistente nel caso in esame, risolvendosi la censura, per altro aspetto del tutto generica là dove deduce l'omessa pronuncia della sentenza ex art. 129 cod.proc.pen., che si risolve nel recesso del patto con l'accusa recepito nella sentenza di applicazione di pena. Il motivo di nuovo di violazione di legge è inammissibile ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod.proc.pen. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Deve essere, in primo luogo, rilevata l'ammissibilità del motivo tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Savin secondo il quale "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen." (Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01). Dalla sentenza impugnata risulta che la confisca non era parte dell'accordo, da cui l'ammissibilità del ricorso. La sentenza di applicazione di pena impugnata si è limitata a disporre la "confisca di quanto in sequestro" senza alcuna indicazione dell'oggetto del sequestro e dei presupposti per la sua applicazione, ai sensi dell'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale confisca diretta ovvero per equivalente, nonché della quantificazione del profitto da sottoporre a misura ablatoria.La dizione contenuta in sentenza non soddisfa il requisito motivazionale secondo cui, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca del profitto del reato, pur parametrato alla particolare natura della sentenza rispetto alla quale lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione, non può tuttavia ridursi ad una mera indicazione di "disporre la confisca" senza alcuna ulteriore indicazione (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081 — 01; Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574 - 01). La sentenza va annullata con rinvio limitatamente alla statuizione della confisca con rinvio al Tribunale di Napoli per ulteriore esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese