CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 9.04.2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Torino, in data 26.10.2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p.. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità ed alla riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 712 c.p. I motivi sono inammissibili. Gli stessi, non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta circa la responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo alla prova dell'elemento psicologico (v. pag. 3 della sentenza impugnata), non indica nessun elemento alla base della censura formulata né specificamente si riferisce alle argomentazioni della corte di appello. Ed infatti la corte territoriale, reputando condivisibili le osservazioni del Tribunale, ha ritenuto ampiamente provato il dolo dell'imputato, in ragione delle caratteristiche della bicicletta manifestamente indicative della provenienza illecita nonché dell'inattendibilità della spiegazione fornita dall'imputato in riferimento all'origine del bene in suo possesso. In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. Il, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. IL n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza dì diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914). Nel caso di specie, l'aver ricevuto una bicicletta con le evidenti caratteristiche dei velocipiedi a noleggio, da soggetto non meglio identificato e senza fornire attendibile spiegazione alternativa è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione ed esclude la qualificazione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cas