CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Delia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] Youssef, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali, sviluppate le argomentazioni di cui al ricorso, ha chiesto lAannuilamento della sentenza, limitatamente ai punti concernenti le circostanze aggravanti di cui alkart. 625 nn. 2 e 7, cod. pen., siccome affetti da vizio di motivazione assente e violazione di legge penale (limitatamente all'aggravante di cui al n. 7 della norma di riferimento), con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello per la rinnovazione del giudizio in parte qua. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Youssef era stato condannato per concorso in tentativo di furto pluriaggravato di oggetti riposti all'interno di una autovettura parcheggiata sulla pubblica via. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alla ritenuta aggravante della violenza sulle cose, in difetto di idonea prova del fatto che la rottura del finestrino dell'autovettura fosse attribuibile all'imputato, dal verbale di arresto essendo unicamente emerse la sua vicinanza alla vettura e una ferita alla mano. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla ritenuta aggravante della esposizione dei beni alla pubblica fede, le argomentazioni svolte dai giudici di merito riferendosi al caso di reato avente a oggetto un'autovettura, ma non anche a quello delle cose eventualmente presenti sulla stessa, come nel caso di specie. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Delia [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Anche la difesa ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali, sviluppate le argomentazioni di cui al ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza, limitatamente ai punti concernenti le circostanze aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 7, cod. pen., siccome affetti da vizio di motivazione assente e violazione di legge penale (limitatamente all'aggravante di cui al n. 7 della norma di riferimento), con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello per la rinnovazione del giudizio in parte qua. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello, premesso che il compendio probatorio era costituito da tutti gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, in ragione del rito prescelto, ha richiamato la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice sulla scorta di esso. L'imputato e il complice, nella specie, erano stati sorpresi dai Carabinieri in atto di allontanarsi, alla vista dei militari, da un veicolo che presentava un finestrino infranto e l'interno a soqquadro, tentando la fuga. I due avevano fornito in sede di convalida dichiarazioni ritenute inattendibili e tra di loro contrastanti, l'imputato affermando che il taglio al dito, ancora fresco e sanguinante, non era riconducibile alle tracce ematiche trovate sulla portiera del veicolo, di avere incontrato il proprio amico sui Navigli e di essersi incamminato insieme a lui verso casa, avendo notato a un certo punto il proprio amico parlare con qualcuno che, a suo dire, aveva tentato di rubargli lo zainetto cosicché lo stesso lo aveva spinto mandandolo a sbattere contro il finestrino di un veicolo che si era rotto. L'altro individuo, con il quale era stato fermato l'imputato, aveva invece confermato di avere subito un tentativo di furto del proprio zainetto da parte di un individuo che era andato a sbattere con il finestrino dell'auto che si era rotto, affermando però di essere stato da solo e di avere incontrato [OSCURATO:PERSONA] solo nei pressi del luogo ove era parcheggiato il mezzo e non sui Navigli, senza aver riferito, nella immediatezza, di essersi ferito a una mano e che l'imputato era rimasto a 50 metri dal veicolo. Da quanto osservato dai militari intervenuti, erano emerse numerose incongruenze nei racconti dei due individui: i militari, infatti, avevano riferito di aver sorpreso i due in atteggiamento sospetto vicino al veicolo; il finestrino del mezzo presentava tracce di sangue fresco; [OSCURATO:PERSONA] aveva una ferita al dito ancora sanguinante; la via era senza uscita, circostanza quest'ultima in netto contrasto con la versione, secondo la quale i due stavano tornando a casa; non era stata trovata traccia di un terzo individuo; i due erano stati osservati entrambi vicini al veicolo, in contrasto con quanto dichiarato dall'amico dell'imputato, secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] non vi si era avvicinato; l'amico aveva affermato, solo in un secondo momento, di essersi tagliato, pur non essendo stati notati segni di ferite nell'immediatezza; infine, nessuno dei due aveva spiegato perché l'interno del mezzo apparisse rovistato e fosse stato messo a soqquadro. La Corte territoriale ha ritenuto tale ricostruzione coerente con le prove raccolte, alcune delle quali non indiziarie (il riferimento è a quanto direttamente osservato dai Carabinieri intervenuti), quanto a quelle indiziarie esse legandosi in maniera precisa e concordante tra di loro (presenza di sangue fresco sia sul mezzo che sulla mano dell'imputato) e con quanto osservato dai militari (presenza dei due uomini vicino al veicolo parcheggiato in una strada senza uscita; comportamento tenuto alla vista dei militari), oltre che con le incongruenze dei racconti forniti dai due. Particolare valore, a tal fine, è stato attribuito alla conformazione del vicolo, una strada senza via d'uscita, incompatibile con la versione della passeggiata, fornita dai due. Infine, quanto alle tre aggravanti contestate, la loro sussistenza è stata sostenuta, quanto alla violenza sulle cose, alla stregua della constatata effrazione del mezzo, stante la rottura del finestrino; quanto alla esposizione alla pubblica fede, la Corte territoriale ha rimarcato l'irrilevanza della diversa scelta che il proprietario del mezzo avrebbe potuto fare, l'elemento circostanziale riguardando anche i casi in cui l'esposizione avvenga per consuetudine e non per necessità; infine, quanto alla minorata difesa, quel giudice ha dato rilievo all'orario notturno e alle condizioni del luogo (un vicolo laterale e solitario) nel quale si era svolta l'azione. 3. I motivi sono manifestamente infondati. La difesa ha inteso rassegnare al vaglio di legittimità, peraltro in maniera del tutto generica, questioni di puro merito, sulle quali consta un articolato, congruo, logico e non contraddittorio percorso argomentativo della Corte territoriale, da leggersi, stante la conformità delle due valutazioni, in uno con quello seguito dal giudice di primo grado. Ciò ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità, per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità dell'imputato, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), né nella sollecitazione a ottenere da questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione. Sul punto, pare sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (cfr., tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218) e ricordare che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). 4. Ciò vale soprattutto per le censure inerenti alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, rispetto alla quale la difesa ha inteso rassegnare una ricostruzione alternativa, invero neppure debitamente descritta, assumendo una inidoneità degli elementi valorizzati a fondare la spiegazione data dai giudici del merito che, al contrario, hanno motivatamente ricollegato le tracce ematiche sulla vettura al taglio sanguinante sulla mano dell'imputato, alla luce di elementi convergenti e univoci in tal senso. Anche quanto agli altri elementi circostanziali, la spiegazione dei giudici territoriali è coerente con il diritto vivente. In particolare, quanto alla circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, non è intanto richiesto che le stesse abbiano impedito o reso impossibile la difesa privata, essendo sufficiente che la stessa sia stata anche solo ostacolata (sez. 1, n. 50699 del 18/5/2017, B., Rv. 271592), altresì precisandosi che tale elemento circostanziale ha natura oggettiva ed è integrato per il solo fatto, obiettivamente considerato, della ricorrenza delle condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa (sez. 1, n. 39560 del 6/6/2019, Souhi, RV. 276871; sez. 6, n. 18485 del 15/1/2020, Cannata, Rv. 279302; sez. 2, n. 28322 del 1/7/2020, Friss, Rv. 279669). Il tema, peraltro, è stato di recente esaminato dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, investito della soluzione del contrasto "se la commissione del fatto in tempo di notte configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.", in quella sede essendosi precisato, in termini generali, che ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa", l'interprete deve rifuggire dalla prospettiva anche implicita della valorizzazione di presunzioni assolute e ha riconosciuto l'astratta idoneità della commissione del reato in tempo di notte ad integrare tale circostanza aggravante, ritenendo però necessario verificarne l'effettiva incidenza sulle possibilità di difesa nel caso concreto e affermando il principio per il quale le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato in modo tale da ostacolare la difesa della vittima, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato (Sez. U, n. 40275 del 15/7/2021, Cardellini, Rv. 282095, anche in motivazione). Nella specie, i giudici territoriali hanno valutato la situazione concreta, valorizzando la conformazione del luogo e la natura della strada lungo la quale il mezzo era parcheggiato. 5. Infine, quanto alla esposizione alla pubblica fede, le censure sono del tutto generiche e intese a evidenziare una contraddizione nel ragionamento esplicativo dei giudici non apprezzabile, tenuto conto della natura dell'aggravante in contestazione: si è infatti affermato che il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen., quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita (sez. 5, n. 30358 del 21/6/2016, Ahuman, Rv. 267466), laddove, per cose esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede devono intendersi anche quelle ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità (sez. 5, n. 38900 del 14/6/2019, Lucchiari, Rv. 277119). 6. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4:31nila in favore della Cassa del