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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33225/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 29 settembre 2022, di conferma della condanna inflittagli per i reati di cui agli artt. 612, commi 1 e 2, e 99, comma 4. cod. pen. e 81, 61 n. 2 cod. pen. e 4, comma 3,

I. n. 110/1975; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità del ricorrente, è generico e non consentito in questa sede, posto che articola censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, giacché diretta a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, senza allegare specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata) (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, con il quale il quale si censura il diniego di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., oltre ad essere generico, perché articolato senza alcun confronto critico con l'ampia e non manifestamente illogica argomentazione che correda la statuizione impugnata (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, posto che, nel caso di specie, dell'attenuante invocata mancano i presupposti di applicazione, la perdita di capacità di controllo allegata, dovuta all'assunzione eccessiva di sostanze &coliche, non essendo tale da integrare né lo stato d'ira, né tantomeno il fatto ingiusto altrui; - che il terzo motivo, che muove censure in punto di determinazione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha giustificato il diniego del beneficio richiesto sulla base dei precedenti penali, anche recenti, gravanti sull'imputato e sulla peculiare gravità del fatto, giacché il porto dello strumento atto ad offendere si era inserito in un contesto concretamente minaccioso); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 29 settembre 2022, di conferma della condanna inflittagli per i reati di cui agli artt. 612, commi 1 e 2, e 99, comma 4. cod. pen. e 81, 61 n. 2 cod. pen. e 4, comma 3, I. n. 110/1975; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità del ricorrente, è generico e non consentito in questa sede, posto che articola censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, giacché diretta a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, senza allegare specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata) (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, con il quale il quale si censura il diniego di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., oltre ad essere generico, perché articolato senza alcun confronto critico con l'ampia e non manifestamente illogica argomentazione che correda la statuizione impugnata (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, posto che, nel caso di specie, dell'attenuante invocata mancano i presupposti di applicazione, la perdita di capacità di controllo allegata, dovuta all'assunzione eccessiva di sostanze &coliche, non essendo tale da integrare né lo stato d'ira, né tantomeno il fatto ingiusto altrui; - che il terzo motivo, che muove censure in punto di determinazione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha giustificato il diniego del beneficio richiesto sulla base dei precedenti penali, anche recenti, gravanti sull'imputato e sulla peculiare gravità del fatto, giacché il porto dello strumento atto ad offendere si era inserito in un contesto concretamente minaccioso); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12
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