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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 38621/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 13 gennaio 2022 il Tribunale del Riesame di Cosenza ha confermato il decreto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Paola del 10 dicembre 2021 con il quale era disposto nei confronti della terza interessata, società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." in liquidazione, legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 comma 2 cod. proc. pen. dei conti della società, per un ammontare pari ad euro 279.204,19.L'ipotesi accusatoria è che la società fallita "[OSCURATO:PERSONA] srl", riconducibile al "[OSCURATO:PERSONA]", il cui amministratore unico era [OSCURATO:PERSONA], abbia distratto in favore della società ricorrente una serie di crediti vantati nei confronti delle collegate e di RAI Cinema, eliminando in tal modo il debito che aveva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], mediante operazioni di accollo di debito non onorate, il cui fine era quello di consentirne una forte svalutazione, in danno del ceto creditorio.

2. Ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., come legalmente rappresentata, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunziato violazione di legge in relazione agli artt. 321 comma 2 cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen.

In particolare, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'attività distrattiva dalla stessa posta in essere nella sua qualità di amministratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r1 per una somma pari a 750.000,00 euro in relazione alla contestazione sub 12) e senza che in tale capo di imputazione vi fosse il coinvolgimento della ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Diversamente da quanto disposto dal Gip, in sede di esecuzione del provvedimento di sequestro, in violazione altresì del disposto di cui all'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., la polizia giudiziaria ha sequestrato non solo le somme presenti sui conti correnti intestati alla Ferrero in qualità di persona fisica, ma anche le somme presenti sui conti correnti delle società in relazione alle quali la Ferrero aveva potere di firma.

Conseguentemente le somme depositate sui conti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione sono state oggetto di sequestro, dal momento che la Ferrero rivestiva il ruolo di liquidatore pro tempore della società medesima.

Nel caso di specie la disponibilità dei conti correnti della [OSCURATO:PERSONA] non è mai stata di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale, ma in virtù del ruolo dalla stessa ricoperta di liquidatore pro tempore.

Che siffatta estensione non fosse possibile lo si ricava dalla circostanza che, in sede di istanza di sequestro del Pubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari, l'organo di accusa aveva richiesto altresì il sequestro finalizzato alla confisca ex art.321 comma 2 cod. pen. di una somma ben più consistente e pari a circa 13 milioni di euro, alla luce di una serie di danni asseritamente recati alla [OSCURATO:PERSONA] srl con vantaggio per la ricorrente ed altre società in seguito alle identificate ipotesi di bancarotta distrattiva (capo 8 per la [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari nel provvedimento genetico, tuttavia, non ha accolto siffatta ulteriore richiesta, non ravvisando i presupposti per la estensione del sequestro nei confronti della ricorrente, limitando il proprio provvedimento ai prelievi di euro 740.520,00 di cui al capo 12) di imputazione, direttamente ed esclusivamente riferiti alle condotte distrattive di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321, 240 cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen., nonché travisamento degli atti di causa e del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola. [OSCURATO:SOCIETA] impugnata, assume la difesa, nel motivare la conferma del provvedimento impugnato, ha evidenziato che: - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione è risultata una delle società beneficiarie del meccanismo distrattivo posto in essere dalle società del [OSCURATO:PERSONA] poi fallite, una delle società che, seppure non formalmente collegate tra loro, erano orientate a perseguire gli interessi di [OSCURATO:PERSONA]. - la operazione di accollo posta in essere e formalizzata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2013, in una fase di chiaro dissesto economico della prima, è servita alla [OSCURATO:PERSONA] a sottrarre valori economici aggredibili dalla imminente procedura fallimentare in danno dei creditori; ne è dimostrazione la ulteriore circostanza in base alla quale il curatore fallimentare, con atto di citazione del luglio 2018, ha richiesto l'annullamento della cessione in favore della [OSCURATO:PERSONA] in quanto posta in essere per arrecare danno ai creditori della fallita. - il sequestro operato sui conti della ricorrente si giustifica da un lato in quanto [OSCURATO:PERSONA], liquidatore legale rappresentante, aveva la disponibilità dei conti della stessa; dall'altro in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non può che ritenersi un mero schermo giuridico del patrimonio del gruppo Ferrero, per come emerge dalla natura sospetta delle operazioni realizzate con la [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta la ricorrente la erroneità di siffatto ragionamento in quanto contrario a quanto statuito dal provvedimento genetico che, proprio nella parte richiamata dalla ordinanza impugnata, ha ricostruito l'operazione fraudolenta di accollo come riferibile unicamente alla [OSCURATO:PERSONA] e al suo fallimento; inoltre, disattendendo le richieste del PM, il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato le richieste di sequestro del profitto finalizzato alla confisca con riferimento alle somme di cui si sarebbero avvantaggiate società terze rispetto a quelle fallite.

Proprio con riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA], indicata come terza rispetto alle fallite (coinvolta nella condotta sub.8 della ordinanza genetica), il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che la richiesta non potesse essere accolta in quanto non vi sarebbe la prova di un transito diretto di danaro sui suoi conti: non potendosi, dunque, ritenere la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra le somme di danaro di cui si chiedeva il sequestro e le condotte contestate e, non vedendosi in ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, la richiesta non poteva essere accolta.

Non avendo il Pubblico Ministero impugnato l'ordinanza sul punto, in relazione a siffatti beni è maturato il giudicato cautelare: non poteva dunque l'ordinanza impugnata confermare un sequestro di beni mai disposto dal Giudice per le indagini preliminari (adottando in tal caso un diverso provvedimento di sequestro) in pregiudizio del contraddittorio dell'interessato e tradottosi in una motivazione solo apparente e incoerente rispetto ai contenuti del provvedimento originario di sequestro.

3. Con il terzo e quarto motivo sono stati dedotti vizio di motivazione e travisamento della prova.

Lamenta la ricorrente che la documentazione prodotta in sede di udienza dinanzi al Tribunale del Riesame, che attestava l'inizio e la cessazione della [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di liquidatore pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] (dal 20 maggio 2019 al 23 dicembre 2021), non è stata oggetto di valutazione da parte del Tribunale con la conseguenza che nell'ordinanza impugnata una delle ragioni a sostegno della conferma del provvedimento impugnato è che non vi sia la prova che la stessa non fosse più il liquidatore della società.

Vi è peraltro da evidenziare secondo la difesa che, negli anni in cui è stata realizzata l'operazione di accollo, il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale non è stato disposto alcun sequestro preventivo a fini di confisca.

4. Con il quinto motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione e travisamento della prova.

L'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che, in fase di esecuzione di sequestro disposto nei confronti di terzi, si applicano le disposizioni processual- civilistiche e, dunque, la legge fallimentare.

A tal riguardo la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione è stata ammessa al concordato preventivo dal Tribunale di Roma nell'anno 2020, con accantonamento di somme cauzionate per la procedura medesima e alle stesse vincolate (art. 163 comma 2 n. 4 legge fallimentare), con esclusione di qualsivoglia potere di disposizione da parte della Ferrero.

Siffatta circostanza è stata ignorata dalla ordinanza impugnata con conseguente omessa motivazione in ordine alla supposta prevalenza delle ragioni sottese alla futura confisca rispetto a quelle relative alla tutela dei legittimi interessi dei creditori delle procedure concorsuali.

La indisponibilità delle somme da parte della Ferrero esclude altresì la sussistenza del periculum in termini di attualità individuato, nella ordinanza impugnata, nei prelievi di contanti di cui al capo 12) effettuati dalla Ferrero negli anni 2010-2011.

La ricorrente ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso fondato per le ragioni di seguito indicate.

1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

2. A parere del Collegio risultano fondati i primi due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Paola ha disposto il sequestro preventivo diretto, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., di somme di denaro ed altre disponibilità finanziarie costituenti il profitto del reato di bancarotta per distrazione contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 12) d'imputazione, quale amministratrice unica della società [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente assume che, in violazione dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen., il sequestro autorizzato dal G.I.P. nei confronti delle sole persone fisiche è stato erroneamente esteso in sede esecutiva ai conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (per la somma di euro 279.204,19), sui quali "[..][OSCURATO:PERSONA] aveva una delega a operare/potere di firma nella sua veste di legale rappresentante, e in cui la stessa comunque rivestisse qualche ruolo[..]".

Premesso, dunque, che la misura applicata dal G.I.P. è, chiaramente, il sequestro preventivo diretto del profitto del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e che, dunque, non viene qui in rilievo il sequestro preventivo per equivalente, il Tribunale del riesame ha omesso di motivare circa l'effettiva disponibilità delle somme da parte della Ferrero depositate sui conti correnti intestati a un terzo (l'odierna ricorrente) e circa la riferibilità di dette somme alle condotte distrattive alla medesima contestate.

Invero, "la delega ad operare su un conto corrente, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato" (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Rv. 277021), elementi che, nella specie, non sono stati in alcun modo esplicitati. [OSCURATO:SOCIETA] impugnata si è infatti limitata ad affermare, del tutto apoditticamente, che [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità dei conti della società ricorrente (richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ma relativa al sequestro preventivo per equivalente) e che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

"non può che ritenersi un mero schermo giuridico del patrimonio del gruppo Ferrero [..] per come emerge dalla natura sospetta delle operazioni poste in essere".

L'unica operazione menzionata dall'ordinanza impugnata è la condotta relativa all'accollo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo 8), che, tuttavia, il G.I.P. aveva ritenuto non rilevante ai fini della dimostrazione della sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro del profitto finalizzato alla confisca nei confronti delle persone giuridiche e, in particolare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Cosenza perché chiarisca: I motivi per i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità dei conti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all'atto del sequestro, sì da ritenere la riferibilità delle somme ivi depositate direttamente alla indagata quale persona fisica e solo in relazione alla quale era stato disposto il sequestro ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen. nel provvedimento genetico; I motivi per i quali ha ritenuto legittimo il sequestro delle somme depositate sui conti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, indicandola come mero schermo giuridico del patrimonio del gruppo Ferrero, laddove il provvedimento genetico aveva escluso che, pur potendosi considerare la richiamata società tra quelle terze avvantaggiate, potesse evincersi un transito diretto di danaro sui suoi conti e, quindi, un nesso di pertinenzialità tra le somme di danaro e le condotte contestate.

L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi e l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza per nuovo esame sugli specifici punti suindicati.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 13 gennaio 2022 il Tribunale del Riesame di Cosenza ha confermato il decreto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Paola del 10 dicembre 2021 con il quale era disposto nei confronti della terza interessata, società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." in liquidazione, legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 comma 2 cod. proc. pen. dei conti della società, per un ammontare pari ad euro 279.204,19.L'ipotesi accusatoria è che la società fallita "[OSCURATO:PERSONA] srl", riconducibile al "[OSCURATO:PERSONA]", il cui amministratore unico era [OSCURATO:PERSONA], abbia distratto in favore della società ricorrente una serie di crediti vantati nei confronti delle collegate e di RAI Cinema, eliminando in tal modo il debito che aveva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], mediante operazioni di accollo di debito non onorate, il cui fine era quello di consentirne una forte svalutazione, in danno del ceto creditorio. 2. Ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., come legalmente rappresentata, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunziato violazione di legge in relazione agli artt. 321 comma 2 cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'attività distrattiva dalla stessa posta in essere nella sua qualità di amministratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r1 per una somma pari a 750.000,00 euro in relazione alla contestazione sub 12) e senza che in tale capo di imputazione vi fosse il coinvolgimento della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Diversamente da quanto disposto dal Gip, in sede di esecuzione del provvedimento di sequestro, in violazione altresì del disposto di cui all'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., la polizia giudiziaria ha sequestrato non solo le somme presenti sui conti correnti intestati alla Ferrero in qualità di persona fisica, ma anche le somme presenti sui conti correnti delle società in relazione alle quali la Ferrero aveva potere di firma. Conseguentemente le somme depositate sui conti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione sono state oggetto di sequestro, dal momento che la Ferrero rivestiva il ruolo di liquidatore pro tempore della società medesima. Nel caso di specie la disponibilità dei conti correnti della [OSCURATO:PERSONA] non è mai stata di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale, ma in virtù del ruolo dalla stessa ricoperta di liquidatore pro tempore. Che siffatta estensione non fosse possibile lo si ricava dalla circostanza che, in sede di istanza di sequestro del Pubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari, l'organo di accusa aveva richiesto altresì il sequestro finalizzato alla confisca ex art.321 comma 2 cod. pen. di una somma ben più consistente e pari a circa 13 milioni di euro, alla luce di una serie di danni asseritamente recati alla [OSCURATO:PERSONA] srl con vantaggio per la ricorrente ed altre società in seguito alle identificate ipotesi di bancarotta distrattiva (capo 8 per la [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari nel provvedimento genetico, tuttavia, non ha accolto siffatta ulteriore richiesta, non ravvisando i presupposti per la estensione del sequestro nei confronti della ricorrente, limitando il proprio provvedimento ai prelievi di euro 740.520,00 di cui al capo 12) di imputazione, direttamente ed esclusivamente riferiti alle condotte distrattive di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321, 240 cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen., nonché travisamento degli atti di causa e del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola. [OSCURATO:SOCIETA] impugnata, assume la difesa, nel motivare la conferma del provvedimento impugnato, ha evidenziato che: - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione è risultata una delle società beneficiarie del meccanismo distrattivo posto in essere dalle società del [OSCURATO:PERSONA] poi fallite, una delle società che, seppure non formalmente collegate tra loro, erano orientate a perseguire gli interessi di [OSCURATO:PERSONA]. - la operazione di accollo posta in essere e formalizzata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2013, in una fase di chiaro dissesto economico della prima, è servita alla [OSCURATO:PERSONA] a sottrarre valori economici aggredibili dalla imminente procedura fallimentare in danno dei creditori; ne è dimostrazione la ulteriore circostanza in base alla quale il curatore fallimentare, con atto di citazione del luglio 2018, ha richiesto l'annullamento della cessione in favore della [OSCURATO:PERSONA] in quanto posta in essere per arrecare danno ai creditori della fallita. - il sequestro operato sui conti della ricorrente si giustifica da un lato in quanto [OSCURATO:PERSONA], liquidatore legale rappresentante, aveva la disponibilità dei conti della stessa; dall'altro in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non può che ritenersi un mero schermo giuridico del patrimonio del gruppo Ferrero, per come emerge dalla natura sospetta delle operazioni realizzate con la [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta la ricorrente la erroneità di siffatto ragionamento in quanto contrario a quanto statuito dal provvedimento genetico che, proprio nella parte richiamata dalla ordinanza impugnata, ha ricostruito l'operazione fraudolenta di accollo come riferibile unicamente alla [OSCURATO:PERSONA] e al suo fallimento; inoltre, disattendendo le richieste del PM, il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato le richieste di sequestro del profitto finalizzato alla confisca con riferimento alle somme di cui si sarebbero avvantaggiate società terze rispetto a quelle fallite. Proprio con riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA], indicata come terza rispetto alle fallite (coinvolta nella condotta sub.8 della ordinanza genetica), il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che la richiesta non potesse essere accolta in quanto non vi sarebbe la prova di un transito diretto di danaro sui suoi conti: non potendosi, dunque, ritenere la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra le somme di danaro di cui si chiedeva il sequestro e le condotte contestate e, non vedendosi in ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, la richiesta non poteva essere accolta. Non avendo il Pubblico Ministero impugnato l'ordinanza sul punto, in relazione a siffatti beni è maturato il giudicato cautelare: non poteva dunque l'ordinanza impugnata confermare un sequestro di beni mai disposto dal Giudice per le indagini preliminari (adottando in tal caso un diverso provvedimento di sequestro) in pregiudizio del contraddittorio dell'interessato e tradottosi in una motivazione solo apparente e incoerente rispetto ai contenuti del provvedimento originario di sequestro. 3. Con il terzo e quarto motivo sono stati dedotti vizio di motivazione e travisamento della prova. Lamenta la ricorrente che la documentazione prodotta in sede di udienza dinanzi al Tribunale del Riesame, che attestava l'inizio e la cessazione della [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di liquidatore pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] (dal 20 maggio 2019 al 23 dicembre 2021), non è stata oggetto di valutazione da parte del Tribunale con la conseguenza che nell'ordinanza impugnata una delle ragioni a sostegno della conferma del provvedimento impugnato è che non vi sia la prova che la stessa non fosse più il liquidatore della società. Vi è peraltro da evidenziare secondo la difesa che, negli anni in cui è stata realizzata l'operazione di accollo, il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale non è stato disposto alcun sequestro preventivo a fini di confisca. 4. Con il quinto motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione e travisamento della prova. L'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che, in fase di esecuzione di sequestro disposto nei confronti di terzi, si applicano le disposizioni processual- civilistiche e, dunque, la legge fallimentare. A tal riguardo la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione è stata ammessa al concordato preventivo dal Tribunale di Roma nell'anno 2020, con accantonamento di somme cauzionate per la procedura medesima e alle stesse vincolate (art. 163 comma 2 n. 4 legge fallimentare), con esclusione di qualsivoglia potere di disposizione da parte della Ferrero. Siffatta circostanza è stata ignorata dalla ordinanza impugnata con conseguente omessa motivazione in ordine alla supposta prevalenza delle ragioni sottese alla futura confisca rispetto a quelle relative alla tutela dei legittimi interessi dei creditori delle procedure concorsuali. La indisponibilità delle somme da parte della Ferrero esclude altresì la sussistenza del periculum in termini di attualità individuato, nella ordinanza impugnata, nei prelievi di contanti di cui al capo 12) effettuati dalla Ferrero negli anni 2010-2011. La ricorrente ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso fondato per le ragioni di seguito indicate. 1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 2. A parere del Collegio risultano fondati i primi due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Paola ha disposto il sequestro preventivo diretto, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., di somme di denaro ed altre disponibilità finanziarie costituenti il profitto del reato di bancarotta per distrazione contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 12) d'imputazione, quale amministratrice unica della società [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente assume che, in violazione dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen., il sequestro autorizzato dal G.I.P. nei confronti delle sole persone fisiche è stato erroneamente esteso in sede esecutiva ai conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (per la somma di euro 279.204,19), sui quali "[..][OSCURATO:PERSONA] aveva una delega a operare/potere di firma nella sua veste di legale rappresentante, e in cui la stessa comunque rivestisse qualche ruolo[..]". Premesso, dunque, che la misura applicata dal G.I.P. è, chiaramente, il sequestro preventivo diretto del profitto del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e che, dunque, non viene qui in rilievo il sequestro preventivo per equivalente, il Tribunale del riesame ha omesso di motivare circa l'effettiva disponibilità delle somme da parte della Ferrero depositate sui conti correnti intestati a un terzo (l'odierna ricorrente) e circa la riferibilità di dette somme alle condotte distrattive alla medesima contestate. Invero, "la delega ad operare su un conto corrente, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato" (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Rv. 277021), elementi che, nella specie, non sono stati in alcun modo esplicitati. [OSCURATO:SOCIETA] impugnata si è infatti limitata ad affermare, del tutto apoditticamente, che [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità dei conti della società ricorrente (richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ma relativa al sequestro preventivo per equivalente) e che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. "non può che ritenersi un mero schermo giuridico del patrimonio del gruppo Ferrero [..] per come emerge dalla natura sospetta delle operazioni poste in essere". L'unica operazione menzionata dall'ordinanza impugnata è la condotta relativa all'accollo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo 8), che, tuttavia, il G.I.P. aveva ritenuto non rilevante ai fini della dimostrazione della sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro del profitto finalizzato alla confisca nei confronti delle persone giuridiche e, in particolare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Cosenza perché chiarisca: I motivi per i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità dei conti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all'atto del sequestro, sì da ritenere la riferibilità delle somme ivi depositate direttamente alla indagata quale persona fisica e solo in relazione alla quale era stato disposto il sequestro ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen. nel provvedimento genetico; I motivi per i quali ha ritenuto legittimo il sequestro delle somme depositate sui conti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, indicandola come mero schermo giuridico del patrimonio del gruppo Ferrero, laddove il provvedimento genetico aveva escluso che, pur potendosi considerare la richiamata società tra quelle terze avvantaggiate, potesse evincersi un transito diretto di danaro sui suoi conti e, quindi, un nesso di pertinenzialità tra le somme di danaro e le condotte contestate. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi e l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza per nuovo esame sugli specifici punti suindicati. P
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