CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/1961 avverso la sentenza del 23/12/2025 della Corte d'appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 - trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione a motivi di appello ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato, come risulta dalla sentenza impugnata. Appare opportuno ricordare che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, «il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effettodevolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia». (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.[OSCURATO:PERSONA] ry. h:a *i-, 2