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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 1989

Cassazione n. 26588/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1989 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; re RG 35548/2022 - Consigliere Bifulco- ud. 08 febbraio 2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Palermo che ha confermato la condanna della stessa per i reati di invasione di edifici e furto aggravato; Considerato che il ricorso per cassazione, depositato in data 29 marzo 2022, è inammissibile perché tardivo, posto che il termine per impugnare la sentenza in esame, pari a giorni quarantacinque - trattandosi di motivazione depositata nel termine di novanta giorni, indicato dal giudice ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. - a norma del combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett. c) e 544, comma 3, cod. proc. pen., risultava decorso il 26 marzo 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1989 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; re RG 35548/2022 - Consigliere Bifulco- ud. 08 febbraio 2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Palermo che ha confermato la condanna della stessa per i reati di invasione di edifici e furto aggravato; Considerato che il ricorso per cassazione, depositato in data 29 marzo 2022, è inammissibile perché tardivo, posto che il termine per impugnare la sentenza in esame, pari a giorni quarantacinque - trattandosi di motivazione depositata nel termine di novanta giorni, indicato dal giudice ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. - a norma del combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett. c) e 544, comma 3, cod. proc. pen., risultava decorso il 26 marzo 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26588/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris