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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14494/2026

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ale del riesame di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale del riesame di Salerno, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale indata 17 novembre 2025, con il quale era stata applicata all'indagata la misuracautelare degli arresti domiciliari, con le prescrizioni di cui all'art.284, comma 2,cod. proc. pen., in ordine al delitto previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 73, comma1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo 4) della rubrica.L'addebito provvisorio attiene alla detenzione e al trasporto, in concorso conBucciano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eViviani Mario, di kg 1,0449 di cocaina — da cui erano ricavabili circa 5.622 dosi —destinata al gruppo capeggiato dal Viviani e finalizzata allo spaccio attraverso larete di pusher operante in Salerno e provincia.Alla ricorrente è stato attribuito il ruolo di "centralinista", ossia di raccordoinformativo tra il compagno convivente [OSCURATO:PERSONA] e i sodali coinvolti neltrasporto e nella consegna dello stupefacente.Va precisato che il Giudice della cautela ha escluso la gravità indiziaria inordine alla contestazione associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 di cui al capo 1),formulata dal Pubblico Ministero anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].Il quadro accusatorio, come delineato dai giudici della cautela, si fondaessenzialmente sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche e delle attività diosservazione, controllo e pedinamento disposte dai Carabinieri del ComandoProvinciale di Salerno.In sintesi, dalle captazioni risalenti all'11 aprile 2023 è emerso che erano incorso i preparativi per il trasporto della sostanza stupefacente verso il capoluogocampano.

In due conversazioni di quel pomeriggio, [OSCURATO:PERSONA], su richiestadel compagno [OSCURATO:PERSONA], verificava se [OSCURATO:PERSONA] avesse letto i messaggiinviatigli; la donna controllava lo stato di connessione del [OSCURATO:PERSONA] sulla piattaformadi messaggistica e, dopo averlo contattato, riferiva in tempo reale l'esito alconvivente.

Nella serata venivano captati ulteriori contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e ilMemoli, prodromici all'organizzazione del rifornimento di sostanza stupefacenteprogrammato per il giorno successivo.Il 12 aprile 2023, giorno dei fatti, la ricorrente telefonava al compagno alleore 12:49, chiedendogli se fosse "andato là", circostanza dalla quale il giudiceprocedente ha desunto la piena consapevolezza della donna circa l'imminenteviaggio del [OSCURATO:PERSONA] verso la provincia salernitana.

Successivamente, alle ore14:41, la [OSCURATO:PERSONA] informava il convivente — impegnato con [OSCURATO:PERSONA] di "staffetta" lungo il raccordo autostradale nei pressi di San MangoPiemonte — che [OSCURATO:PERSONA] le stava scrivendo con insistenza,riferendone i messaggi; un minuto dopo, su disposizione del [OSCURATO:PERSONA], ellacomunicava al [OSCURATO:PERSONA] le indicazioni relative all'uscita autostradale corretta cheil corriere [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto imboccare.

Poco dopo, la Poliziagiudiziaria procedeva al fermo del [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso del panetto dicocaina, e ne disponeva l'arresto in flagranza.La conversazione ritenuta maggiormente significativa dal Tribunale delriesame è quella nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver appreso dell'arrestodel corriere e trovatosi presso l'abitazione del Viviani unitamente agli altri sodali,telefonava alla compagna e, con linguaggio ritenuto criptico, le chiedeva di"portare giù il cane" e di consegnarlo a terze persone.

La ricorrente eseguivaprontamente le disposizioni ricevute, richiamando il convivente a distanza di pochiminuti per confermare l'avvenuto adempimento.

Secondo la ricostruzione accoltadal giudice del riesame, con quelle parole il [OSCURATO:PERSONA] non si riferiva a un animaledomestico, bensì alla droga ancora custodita presso l'abitazione comune, chedoveva essere occultata altrove per il timore di perquisizioni.Il Tribunale del riesame, nel confermare la gravità del compendio indiziario,ha ritenuto che la difesa non avesse offerto elementi idonei a scardinare il quadroprobatorio delineato dal primo giudice.

In particolare, la tesi secondo cui leconversazioni avrebbero avuto contenuto neutro o equivoco, e quella relativa allacircostanza che la coppia possedesse un cane di nome Lilly — documentata con laproduzione del certificato relativo al microchip — sono state giudicate implausibili,ove si consideri il momento di estrema concitazione in cui si collocava la telefonata,immediatamente successiva all'arresto del corriere e al sequestro dell'ingentequantitativo di stupefacente.Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza delpericolo di recidiva specifica ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,fondando il giudizio prognostico sulle modalità esecutive della condotta, ritenutesintomatiche di un proposito criminoso radicato e di rapporti finalizzatiall'acquisizione di profitti illeciti nel traffico di stupefacenti; e ciò malgradol'incensuratezza della ricorrente, giudicata recessiva rispetto alla significatività deicomportamenti accertati.Ha infine escluso l'adeguatezza di misure meno afflittive, osservando che lasola restrizione domiciliare fosse idonea a contenere il rischio di reiterazione, e hadisatteso il rilievo difensivo inerente alla mancata applicazione di misure neiconfronti del correo [OSCURATO:PERSONA], richiamando il principio di autonomiadelle singole posizioni cautelari.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1.

Con la prima censura, la ricorrente lamenta che il provvedimentoimpugnato abbia violato gli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, incorrendoaltresì in vizio di motivazione, nella qualificazione giuridica della condotta a leiascritta.Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale del riesame avrebbe omessodi scomporre la sequenza criminosa, operazione dalla quale sarebbe emersal'estraneità della ricorrente alla fase genetica ed esecutiva del reato.La sostanza stupefacente era già stata negoziata, acquistata e presa in caricodal corriere [OSCURATO:PERSONA] prima che la [OSCURATO:PERSONA] intervenisse; il momento consumativodel trasporto e della detenzione si era dunque già perfezionato e le condottecontestate alla ricorrente — consistenti nell'aver riferito al convivente, impegnatoalla guida, messaggi provenienti da terzi circa l'uscita autostradale o lalocalizzazione del corriere — si collocavano in una fase in cui l'offesa al benegiuridico tutelato era già in atto, indipendentemente dal suo contributo.L'ordinanza avrebbe pertanto violato il principio di causalità materiale ex art.40 cod. pen., non avendo spiegato come un intervento comunicativo tardivo emeramente ricognitivo potesse aver cagionato, ovvero anche solo agevolato, untrasporto già in itinere e destinato a giungere a compimento a prescinderedall'apporto della donna.La condotta, ove ritenuta penalmente rilevante, sarebbe al più sussumibilenella fattispecie del favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen., giacché laricorrente si sarebbe limitata a facilitare la soluzione di intoppi logistici a reato giàperfetto, senza aver mai esercitato alcun potere di signoria sulla res illecita néaver partecipato alla fase deliberativa.La ricorrente deduce inoltre l'assenza del dolo di partecipazione, evidenziandoche ella non operava quale "centralinista designata", bensì rispondevaoccasionalmente al telefono del convivente o ne riferiva messaggi in ragione dellamera contingenza della guida, sicché la generica consapevolezza dell'attività delpartner degraderebbe a connivenza non punibile.A riprova dell'irrilevanza causale del suo apporto, osserva che il coindagatoMontariello, appena due minuti dopo la sua intermediazione, contattavadirettamente il [OSCURATO:PERSONA]; dato fattuale che il giudice avrebbe colpevolmentesottovalutato e che ridurrebbe l'intervento della ricorrente a un contributo del tuttoridondante, privo dell'efficacia condizionante necessaria a fondare il concorso exart. 110 cod. pen.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia il travisamento della prova e l'illogicitàmanifesta della motivazione in ordine alla valenza delle intercettazioni e alla provadocumentale a discarico.Il ricorso si appunta, in particolare, sulla conversazione delle ore 15:48 del 12aprile 2023, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] invitava la compagna a "portare giù il cane".La ricorrente censura la motivazione del Tribunale del riesame, che haliquidato la tesi difensiva — secondo cui i due parlassero effettivamentedell'animale domestico — con l'espressione "impensabile", dato il clima di"fibrillazione" successivo all'arresto del corriere, senza confrontarsi con ladocumentazione prodotta dalla difesa, dalla quale risultava che la coppiapossedeva un cane di nome Lilly, regolarmente registrato con microchip, cheaveva da poco partorito e necessitava di cure.L'ordinanza, ignorando questo dato obiettivo, si sarebbe rifugiata in unaregola di esperienza non verificata, innestando un ragionamento circolare: le frasisarebbero criptiche perché vi è il reato, e il reato sarebbe provato dal fatto che lefrasi sono criptiche.Difetta, a giudizio della ricorrente, qualsivoglia riscontro esterno — quale unsequestro di stupefacente presso la sua abitazione o precedenti captazioni in cui iltermine "cane" fosse stato inequivocabilmente decodificato come droga — idoneoa validare l'equazione semantica proposta dall'accusa.

In assenza di riscontriestrinseci, l'interpretazione colpevolista rimarrebbe una mera ipotesi investigativanon verificata, inidonea a integrare i gravi indizi di colpevolezza richiestidall'art. 273 cod. proc. pen.Sotto connesso profilo, la ricorrente osserva che, pur accedendo alla tesiaccusatoria, la condotta di occultamento della droga eventualmente già detenutadal [OSCURATO:PERSONA] integrerebbe al più il favoreggiamento reale, e non il concorso nelreato di cui al capo 4).2.3.

Con la terza doglianza si prospetta la violazione degli artt. 273 e 274 cod.proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.La ricorrente contesta che il Tribunale abbia fondato il giudizio di pericolositàsu un preteso "consolidato modus operandi", formula che tradirebbe un errorecategoriale, applicando a una donna incensurata, chiamata a rispondere di ununico episodio, categorie valutative proprie del delinquente abituale odell'associato, status espressamente escluso dallo stesso Giudice per le indaginipreliminari in relazione al capo 1).Sarebbe logicamente insostenibile desumere una spiccata propensione adelinquere da un fatto isolato, connotato da un ruolo meramente esecutivo edipendente dalle direttive del convivente.L'illogicità si manifesterebbe con evidenza nel raffronto con la posizione delcoindagato [OSCURATO:PERSONA], cui è stato attribuito il medesimo ruolo di"centralinista" nello stesso contesto e che, ciò nondimeno, è rimasto in stato dilibertà per la ritenuta insussistenza del pericolo di recidiva.A fronte di condotte materialmente sovrapponibili, la diversa prognosi dipericolosità in danno della ricorrente non troverebbe giustificazione se non in unainammissibile responsabilità di posizione, fondata sul vincolo affettivo con ilBucciano.La motivazione secondo cui le posizioni cautelari sarebbero autonome vienecensurata come tautologica, non spiegando per quale ragione il legamesentimentale con il principale indagato — peraltro già attinto dalla custodia incarcere, con conseguente rescissione di ogni possibilità per la donna di reiterarela condotta ancillare contestata — possa trasformare un pericolo ritenuto remotoper il correo in concreto e attuale per la ricorrente.Ne discende, secondo la prospettazione difensiva, che la misura confermatarisponda a logiche di automatismo presuntivo estranee al dettato costituzionale ecodicistico in materia di libertà personale.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.1.1.

Occorre premettere, in via di inquadramento sistematico, che il sindacatodi questa Corte sul provvedimento cautelare non investe la ricostruzione del fattoné la valutazione degli elementi indiziari, restando circoscritto alla verifica dellaconformità dell'ordinanza impugnata alle norme di diritto sostanziale e processualee alla coerenza logica interna della motivazione.

Il giudice di legittimità, in altritermini, non è chiamato a sovrapporre una propria lettura del compendioprobatorio a quella del giudice procedente, bensì ad accertare che il percorsoargomentativo adottato risulti privo di fratture logiche e conforme ai principi chegovernano la materia.

Entro questi confini si colloca l'esame della censura inesame, la quale investe la qualificazione giuridica della condotta ascritta allaricorrente e la tenuta logica della motivazione resa sul punto dal Tribunale delriesame.La doglianza si sviluppa lungo tre direttrici convergenti.

La ricorrente assume,in primo luogo, che il suo intervento si sarebbe collocato in una fase successiva alperfezionamento del reato, sicché la condotta, al più, andrebbe ricondotta allafattispecie del favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen.; prospetta, insecondo luogo, che le attività a lei ascritte — consistite nel riferire messaggi alconvivente [OSCURATO:PERSONA] mentre questi era impegnato alla guida —integrerebbero una forma di connivenza non punibile, priva di efficienza causalerispetto a un trasporto già in itinere; deduce, infine, la ridondanza del contributo,evidenziando come il coindagato [OSCURATO:PERSONA] avesse contattato ilBucciano direttamente, appena due minuti dopo la sua intermediazione.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che nessuna di queste prospettazioni colga nel segno e chele doglianze, così come dedotte, siano inammissibili perché si risolvono, in largaparte, in una sollecitazione a una rivalutazione del fatto e del compendio indiziario,estranea al giudizio di legittimità in materia cautelare, e comunque non siconfrontano con la motivazione del provvedimento impugnato nei termini richiesti.È opportuno esaminarle distintamente, muovendo dalla questione — di naturaschiettamente dogmatica — relativa al rapporto tra concorso nel reato efavoreggiamento.Il discrimen tra le due figure è governato da un principio di caratterestrutturale, legato alla natura permanente del reato di detenzione illecita disostanze stupefacenti.Il delitto previsto dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, infatti, non siconsuma in un atto istantaneo, ma si protrae nel tempo, perdurando finchél'agente — o chi con lui concorre — mantiene la disponibilità materiale dellasostanza.Il trasporto, che ne costituisce una modalità esecutiva, partecipa dellamedesima struttura: esso è in corso finché lo stupefacente non giunge adestinazione o non viene comunque sottratto alla sfera di disponibilità deicompartecipi.Muovendo da questa premessa, le Sezioni Unite hanno affermato che il reatodi favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione disostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reatipermanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che lacondotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto- in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale. (Sez.

U, n. 36258 del24/05/2012, Rv. 253151 - 01).Invero, il favoreggiamento, per sua natura, presuppone un reato già concluso:chi aiuta il reo dopo la cessazione della condotta criminosa opera su un fatto ormaiesaurito e la sua azione, per quanto riprovevole, non contribuisce alla realizzazionedell'offesa.

Ove, di contro, la condotta illecita sia ancora in svolgimento — comeaccade, per l'appunto, nei reati permanenti finché dura la permanenza —, ogniforma di aiuto consapevole non si limita ad agevolare la persona del reo, ma incidedirettamente sulla prosecuzione del fatto.Chi, durante la detenzione illecita, concorre a nascondere la droga, atrasmetterne la disponibilità o a facilitare le operazioni logistiche connesse altrasporto, sta contribuendo alla perpetuazione dell'offesa al bene giuridicoprotetto, non alla mera elusione delle conseguenze di un fatto già compiuto.L'orientamento ha ricevuto conferme costanti e univoche, senza registrarealcuna incrinatura.Si è ribadito che, in materia di stupefacenti, ogni consapevole contributoagevolativo, prestato finché la detenzione è in atto, integra il concorso, non ilfavoreggiamento; e ciò anche quando l'aiuto consista nel tentare di disfarsi dellasostanza o nell'occultarla in vista di un controllo delle forze dell'ordine (Sez. 3 - ,n. 14961 del 27/03/2024, Rv. 286105 – 01; Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep.2022, Rv. 282510; Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, C., Rv. 278392).Sulla base di queste coordinate, la tesi difensiva risulta priva di fondamento.Il Tribunale del riesame ha accertato — con motivazione congrua e noncontraddittoria — che la ricorrente ha svolto una duplice funzione: durante iltrasporto del 12 aprile 2023, ha operato come raccordo comunicativo tra ilBucciano, impegnato alla guida lungo il raccordo autostradale, e i sodali coinvoltinell'operazione; dopo l'arresto del corriere [OSCURATO:PERSONA], ha eseguito le istruzionidel compagno, provvedendo ad occultare la sostanza stupefacente custoditanell'abitazione comune.

Entrambe le condotte si collocano, senza margine diequivoco, in costanza della detenzione illecita.Sotto il primo profilo, la decisione impugnata ha evidenziato che il trasportodella cocaina — lungi dall'essersi perfezionato, come assume la difesa — eraancora in pieno svolgimento al momento dell'intervento della donna.

Il corrierenon aveva raggiunto la destinazione; lo stupefacente viaggiava lungo l'autostrada;i sodali operavano in funzione di staffetta.

L'intermediazione comunicativa svoltadalla ricorrente, che trasmetteva le indicazioni sull'uscita autostradale e i messaggidel [OSCURATO:PERSONA], si inseriva nel cuore dell'operazione di trasporto, non in una fasesuccessiva alla sua conclusione.Sempre secondo la logica ricostruzione contenuta nei conformi provvedimentidi merito, la condotta posta in essere dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] — vale a direl'occultamento della droga su disposizione del [OSCURATO:PERSONA], con immediata confermatelefonica dell'avvenuto adempimento — si inscriveva parimenti nella permanenzadel reato.

La circostanza che una parte dello stupefacente fosse stata sequestrataal corriere non determina, ipso facto, la cessazione della detenzione illecita: altrasostanza era ancora nella disponibilità della coppia e custodita presso l'abitazionecomune.

Chi, su incarico del detentore, provvede a spostare, nascondere o affidarea terzi la res illecita, non aiuta il reo dopo il fatto, bensì contribuisce al protrarsidella detenzione, garantendone la continuazione in condizioni di maggioresicurezza.

Sicché la riqualificazione nel favoreggiamento risulta preclusa, anchealla luce del principio affermato delle Sezioni Unite, correttamente richiamatonell'ordinanza impugnata.1.3.

La seconda direttrice argomentativa — che invoca la figura dellaconnivenza non punibile — richiede un diverso ordine di considerazioni, sebbeneconduca alla medesima conclusione di manifesta infondatezza.La giurisprudenza di questa Corte ha tracciato la linea di confine tra le duefigure.La connivenza non punibile ricorre allorché il soggetto mantenga un contegnomeramente passivo: egli è presente, conosce l'attività illecita altrui, ma noncompie alcuna azione — né materiale né morale — idonea ad agevolarla.

È il caso,per esemplificare, di chi conviva con il detentore di sostanze stupefacenti e si limitia tollerare una situazione della quale è a conoscenza, senza compiere alcun gestodi collaborazione.

Un simile contegno, pur moralmente censurabile, non assumerilievo penale, giacché l'ordinamento — fuori dai casi espressamente previsti —non sanziona la mera inerzia di fronte all'altrui condotta criminosa (Sez. 6, n.52116 del 15/11/2019, Rv. 278064 – 01; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rv.265167 - 01).Di converso, il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. esige un contributopartecipativo positivo — materiale o morale — alla condotta criminosa altrui.

Inmateria di stupefacenti, esso può consistere in qualsiasi forma di collaborazioneche agevoli la detenzione, l'occultamento o il controllo della sostanza, assicurandoal concorrente, anche moralmente, un supporto operativo sul quale questi possafare affidamento (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287403 – 01;Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rv. 265167 – 01; Sez. 4, n. 4055 del12/12/2013, dep. 29/01/2014, Rv. 258186 – 01).Ciò premesso, la motivazione del provvedimento impugnato si sottrae allecensure della ricorrente.Il Tribunale del riesame ha dato conto, con argomentazione coerente, di unaserie di condotte che trascendono in modo evidente la mera passività.La ricorrente non si è limitata a coabitare con il [OSCURATO:PERSONA] nella consapevolezzadella sua attività illecita: ha verificato, su incarico del compagno, lo stato diconnessione del [OSCURATO:PERSONA] sulla piattaforma di messaggistica, riferendo l'esito intempo reale; ha ricevuto e trasmesso i messaggi del [OSCURATO:PERSONA] durante la fasecritica del trasporto; ha comunicato a quest'ultimo, per conto del convivente, leindicazioni sull'uscita autostradale che il corriere avrebbe dovuto imboccare; hainfine provveduto all'occultamento dello stupefacente, confermandotelefonicamente l'esecuzione.Si tratta — come appare evidente — di un apporto attivo, reiterato econsapevole, che si è dispiegato lungo l'intera sequenza dell'operazione: dalla fasepreparatoria del giorno precedente, a quella esecutiva del trasporto, sino allagestione dell'emergenza seguita all'intervento della Polizia giudiziaria.L’ordinanza ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva alla donna ogni voltache, trovandosi alla guida o in compagnia dei sodali, necessitava di un canalecomunicativo con gli altri partecipi; ne discende che la ricorrente ha garantito alconvivente — e, per suo tramite, all'intero gruppo — una collaborazione operativastabile, sulla quale il [OSCURATO:PERSONA] ha fatto costante affidamento.Corretta appare pertanto la conclusione secondo cui un contegno siffattofuoriesce dal perimetro della connivenza e integra, a pieno titolo, il contributoconcorsuale richiesto dall'art. 110 cod. pen.1.4.

Resta da esaminare il profilo della pretesa ridondanza causaledell'apporto, desunta dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], appena due minuti dopol'intermediazione della [OSCURATO:PERSONA], aveva contattato direttamente il [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, ai fini della configurabilità del concorso di persone, è sufficienteche l'apporto abbia agevolato o rafforzato la condotta criminosa altrui, anche intermini di maggiore speditezza, sicurezza o affidabilità dell'operazione.

La condottaconcorsuale conserva, dunque, la propria rilevanza anche quando il risultatosarebbe stato raggiungibile per altra via, purché essa abbia oggettivamentefacilitato la commissione del reato.A ciò deve aggiungersi che la valutazione dell'efficienza causale del contributonon va condotta in modo atomistico, isolando un singolo segmento della condotta,bensì in termini complessivi, apprezzando l'intero arco della collaborazioneprestata.Nel caso in esame, nel provvedimento impugnato è ben evidenziato che laricorrente non ha compiuto un unico e isolato atto di intermediazione: il suoapporto si è articolato in una pluralità di interventi — il giorno precedente e ilgiorno dei fatti, nella fase del trasporto e in quella dell'occultamento — che,valutati nel loro insieme, compongono un contributo partecipativo tutt'altro chemarginale.

Il dato relativo alla successiva telefonata del [OSCURATO:PERSONA] attiene,dunque, a un singolo momento dell'intera sequenza e non vale a privare di rilievocausale il complesso delle condotte contestate.1.5.

Quanto, infine, al profilo soggettivo, la ricorrente deduce l'assenza deldolo, sostenendo che la sua attività si sarebbe ridotta alla mera rispostaoccasionale al telefono del convivente, dettata dalla contingenza della guida, e chela generica consapevolezza dell'attività illecita del partner non potrebbe fondare ilconcorso, degradando a connivenza non punibile.La censura, così formulata, sollecita una rivalutazione in fatto del compendioindiziario, operazione non consentita in sede di legittimità.Il provvedimento impugnato, sotto tale profilo, ha valorizzato la sistematicitàdegli interventi della ricorrente, la sua piena consapevolezza del contenuto e dellafinalità delle comunicazioni, nonché la prontezza con la quale ha eseguito ledisposizioni del compagno in ordine all'occultamento dello stupefacente.

Non si ètrattato, come emerge dalla stessa sequenza dei fatti ricostruita in sede di merito,di una singola e casuale risposta al telefono, bensì di un'attività di raccordoinformativo protrattasi per due giorni, connotata da iniziativa personale — comequando la donna verificava motu proprio lo stato di connessione del [OSCURATO:PERSONA] — eculminata nell'esecuzione di un incarico particolarmente delicato, ossia lasottrazione della droga al rischio di una perquisizione.Questa ricostruzione, immune da manifesta illogicità, si sottrae al sindacatodi questa Corte, in coerenza con i limiti che presidiano il controllo di legittimità inmateria cautelare.2.

Il secondo motivo è inammissibile.La censura investe, in via principale, la conversazione del 12 aprile 2023, nelcorso della quale il [OSCURATO:PERSONA] invitava la compagna a “portare giù il cane”.La ricorrente assume che il Tribunale del riesame abbia travisato la prova,ritenendo inverosimile la tesi difensiva — secondo cui i due parlasseroeffettivamente dell'animale domestico di nome Lilly — senza confrontarsi con ladocumentazione prodotta dalla difesa, attestante il possesso del cane, la suaregistrazione con microchip e le recenti cure veterinarie.Il provvedimento impugnato avrebbe, in tal modo, innestato un ragionamentocircolare, fondando la natura criptica del linguaggio sulla preesistenza del reato e,al contempo, desumendo la prova del reato dal carattere criptico del linguaggio.La ricorrente denuncia, inoltre, l'assenza di riscontri estrinseci — segnatamente ilmancato sequestro di stupefacente presso la sua abitazione — idonei a validarel'equazione semantica proposta dall'accusa.2.1.

Per esaminare la doglianza, occorre muovere dal quadro dei principi chegovernano il sindacato di legittimità sull'interpretazione delle intercettazioni.Si tratta di un ambito nel quale questa Corte ha definito confini rigorosi, voltia preservare la distinzione tra giudizio di merito e controllo di legittimità.Le Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di intercettazioni diconversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato daisoggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione difatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica inrelazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.(Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715 - 01).Ciò significa che questa Corte non è chiamata a stabilire quale, tra più lettureastrattamente possibili, sia la più persuasiva: le è precluso sostituire una propriainterpretazione a quella del giudice procedente, quand'anche l'alternativa propostadalla difesa appaia plausibile, purché la motivazione adottata non sia affetta damanifesta illogicità.In coerenza con questo principio, la giurisprudenza successiva ha precisatoche la prospettazione di una diversa lettura del contenuto delle captazioni èammissibile in sede di legittimità soltanto ove si configuri un vero e propriotravisamento della prova, ossia quando il giudice di merito abbia indicato ilcontenuto di una conversazione in modo difforme da quello reale e la difformitàrisulti decisiva e incontestabile.

Fuori da questa ipotesi — nel caso, cioè, in cui ilcontenuto sia stato fedelmente riportato e la divergenza attenga alla suainterpretazione —, la censura si risolve in una sollecitazione a rivisitare il merito,preclusa in questa sede (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 – 01; Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 - 01).2.2.

Entro questa prospettiva, la censura della ricorrente non supera il vagliodi ammissibilità.Innanzi tutto, il Tribunale del riesame non ha travisato il contenuto dellaconversazione.

Le parole “portare giù il cane” sono state fedelmente riportate enon vi è contestazione su questo punto.La divergenza attiene, dunque, esclusivamente al significato da attribuire aquelle parole: la ricorrente sostiene che si trattasse di un riferimento letteraleall'animale domestico; il provvedimento impugnato ha ritenuto che, nel contestodi estrema concitazione successivo all'arresto del corriere e al sequestro di oltreun chilogrammo di cocaina, quell'espressione costituisse un linguaggioconvenzionale, volto a mascherare un ordine di occultamento della sostanzastupefacente ancora presente nell'abitazione comune.

Non si è in presenza,dunque, di un travisamento della prova — che ricorre, giova ribadirlo, quando ilgiudice attribuisce a un dato probatorio un contenuto oggettivamente diverso daquello reale —, bensì di una diversa lettura del medesimo dato, operazione cheesula dal perimetro del sindacato di legittimità.Quanto alla documentazione relativa al cane Lilly, il provvedimento impugnatonon l'ha ignorata.

Il Tribunale del riesame ne ha dato conto, giudicando lacircostanza — ancorché comprovata — inidonea a sconfessare la ricostruzioneaccusatoria, in ragione del contesto in cui la conversazione si collocava: vale a direimmediatamente dopo l'arresto del corriere, in un momento di evidente allarmeper il rischio di perquisizioni, quando l'urgenza di mettere in sicurezza la sostanzaprevaleva su qualsivoglia esigenza legata alla cura dell'animale.Si tratta di un apprezzamento di fatto, sorretto da una massima di esperienza— l'incongruità di una preoccupazione per l'animale domestico in un frangente cosìconcitato — che non appare manifestamente illogico, ancorché la difesa neproponga una lettura diversa e astrattamente plausibile.Come si è ricordato, la coesistenza di più interpretazioni possibili non integra,di per sé, il vizio di manifesta illogicità, che ricorre soltanto quando la motivazioneadottata risulti intrinsecamente contraddittoria o inconciliabile con il datoprobatorio, non già quando sia semplicemente opinabile.Neppure illogica è la decisione laddove ha confermato la gravità indiziaria,sebbene non fosse stato rinvenuto stupefacente presso l'abitazione dellaricorrente.La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la prova dei reatiin materia di stupefacenti possa essere raggiunta anche in assenza del sequestrodella sostanza — secondo il paradigma della cosiddetta “droga parlata” —, sullabase del contenuto delle intercettazioni logicamente interpretato dal giudice dimerito, ove sorretto da adeguati riscontri di natura logica o investigativa.Nel caso in esame, la decodificazione del linguaggio criptico non è stataoperata in modo isolato, bensì all'interno di un più ampio quadro indiziario, che èampiamente idoneo a superare la tesi, pur suggestiva, della pretesa circolarità delragionamentoCome si è sopra evidenziato, il Tribunale del riesame non ha desunto la provadel reato dal solo carattere criptico del linguaggio, bensì ha collocato la singolaconversazione all'interno di una catena indiziaria composita: le captazioni delgiorno precedente, dalle quali emergeva il ruolo di raccordo informativo svoltodalla ricorrente; la telefonata delle ore 12:49, indicativa della consapevolezza circail viaggio del compagno; le comunicazioni delle ore 14:41 e 14:42, relative alleindicazioni logistiche sul percorso autostradale; il sequestro della cocaina in capoal corriere; e, infine, la conversazione collocata nel contesto emergenzialeimmediatamente successivo.

Il significato attribuito all'espressione “portare giù ilcane” non è stato, dunque, il punto di partenza della ricostruzione, bensì il suopunto di arrivo: la tessera conclusiva di un mosaico indiziario costruito su elementiautonomi e convergenti.

In una simile cornice, il vizio di circolarità argomentativadenunciato dalla ricorrente non sussiste.La censura, pertanto, si risolve nella prospettazione di una lettura alternativadel materiale intercettivo, preclusa in sede di legittimità in assenza di untravisamento della prova — nella specie non ravvisabile — ovvero di una manifestaillogicità della motivazione, che il [OSCURATO:PERSONA] non ritiene configurata alla lucedell'apparato argomentativo del provvedimento impugnato.3.

Il terzo motivo è inammissibile.La ricorrente contesta la sussistenza delle esigenze cautelari sotto un tripliceprofilo: l'uso della formula “consolidato modus operandi”, che sarebbe incongruaper un soggetto incensurato accusato di un unico episodio; la mancataconsiderazione dell'incensuratezza quale elemento ostativo alla prognosi dipericolosità; la disparità di trattamento rispetto al coindagato MontarielloGiuseppe, cui è stato attribuito il medesimo ruolo di “centralinista” e che, ciònondimeno, è rimasto in stato di libertà.La censura è manifestamente infondata.3.1.

La doglianza impone di esaminare, in via preliminare, i principi chepresiedono alla valutazione delle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., con particolare riguardo al requisito dell'attualità del pericolo direcidiva, introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47.Quanto al requisito dell’attualità, si è definitivamente chiarito che l'art. 274,lett. c), cod. proc pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47,richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti debba essere non soloconcreto, ma anche attuale.

Ne deriva che non è sufficiente ritenere altamenteprobabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione maè anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un'occasioneprossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 3, n. 34154 del24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674 - 01; si veda altresì Sez. 4, n. 20346 del10/04/2024, Bianconi, non mass., al par.

3.1. del considerato in diritto).Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessaSezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel sensoche possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatisnella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'incolpato,desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame dellesue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia,la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltàdel giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, C., Rv. 273994 – 01; Sez. 4, n. 20346del 10/04/2024, Bianconi, cit.).Essa richiede difatti una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tengaconto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto edel contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quantomaggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione dispecifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep.2019, Avolio, Rv. 277242 - 01).In quest'ottica, le modalità di commissione del fatto assumono un rilievodeterminante nella valutazione prognostica, anche — e soprattutto — in assenzadi precedenti penali.

Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini dellavalutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo direcidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla,la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativadi minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensitàdel pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta inconcreto tenuta (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Rv. 288567 – 01; Sez. 5, n.42784 del 23/05/2016, Rv. 267956 – 01).3.2.

Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale del riesame abbia assolto,nella sostanza, l'onere motivazionale richiesto dalla legge.Deve rilevarsi come il provvedimento impugnato non si sia limitato a unavalutazione astratta o stereotipata del pericolo di recidiva, ma abbia ancorato laprognosi a dati fattuali concreti.

Il giudice del riesame ha valorizzato, in primoluogo, le modalità esecutive della condotta, che denotano un inserimento dellaricorrente in una struttura operativa dotata di ruoli definiti e di collaudatedinamiche di comunicazione, nella quale la donna ha svolto una funzione specificae non occasionale di raccordo informativo.

Ha considerato, inoltre, la prontezza ela determinazione con le quali la ricorrente ha eseguito l'ordine di occultamentodello stupefacente, comportamento che rivela — secondo il ragionamento delTribunale — non già una mera acquiescenza passiva alle direttive del convivente,bensì una adesione consapevole e operativa al progetto criminoso, sintomatica diuna disponibilità che non si esaurisce nel singolo episodio.Sotto questo profilo, la formula “consolidato modus operandi”, pur nella suasinteticità, va letta alla luce del complessivo apparato argomentativodell'ordinanza e non può essere isolata dal contesto in cui è inserita.Il Tribunale del riesame ha inteso riferirsi, con quell'espressione, alle modalitàconcrete della condotta della ricorrente — articolata su due giorni, in una pluralitàdi interventi, con padronanza degli strumenti comunicativi e perfetta conoscenzadei ruoli —, modalità dalle quali ha desunto, con ragionamento non illogico,l'esistenza di un habitus comportamentale significativo.Non si tratta, come assume la difesa, dell'applicazione automatica di categorieproprie del delinquente abituale o dell'associato, bensì di una valutazioneprognostica calata nelle specificità del caso concreto.Per altro verso, la ricorrente invoca la disparità di trattamento con ilcoindagato [OSCURATO:PERSONA], al quale è stato attribuito il medesimo ruolo di“centralinista” e che è rimasto in stato di libertà.

La censura non può condurreall'annullamento del provvedimento impugnato.Al riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di condividere l'orientamento, costantementeribadito, secondo cui la posizione cautelare di ciascun coindagato è strettamentepersonale e deve essere valutata in modo autonomo, sulla base degli elementiriferibili al singolo soggetto.

Un provvedimento favorevole emesso nei confronti dialtro indagato non si riverbera, ipso facto, sulla posizione degli altri coindagati,giacché le esigenze cautelari — per loro natura — ineriscono alla persona e non alfatto (Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, Rv. 285141 – 01; Sez. 3, n. 7784 del28/01/2020, Rv. 278258 – 02; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Rv. 268634 –01).Il principio non è, come assume la ricorrente, una formula tautologica, bensìil corollario di una precisa scelta sistematica dell'ordinamento.

Le esigenzecautelari dipendono da una molteplicità di fattori — la personalità del soggetto, ilsuo contesto, la presenza o l'assenza di legami con ambienti criminali, le condizionidi vita, i mezzi di sostentamento — che sono, per definizione, diversi da personaa persona.

Due soggetti possono aver compiuto condotte materialmente analoghee, ciò nondimeno, presentare profili di pericolosità radicalmente difformi, inragione delle rispettive situazioni personali.

In questa prospettiva, la diversità ditrattamento è giustificata dalla diversità delle situazioni soggettive, che il giudicecautelare è tenuto a valutare caso per caso.Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha fondato la prognosi dipericolosità su elementi specificamente riferiti alla posizione della ricorrente: ilrapporto di convivenza con il [OSCURATO:PERSONA], che costituisce — secondo il ragionamentodel provvedimento impugnato — il contesto nel quale si è sviluppata la condottaillecita e che, lungi dall'essere un mero dato anagrafico, rappresenta il canaleinterfacciava e ha assunto un ruolo operativo; la disponibilità dimostratanell'eseguire prontamente le istruzioni ricevute, ivi compreso l'occultamento dellostupefacente in una situazione di emergenza; la padronanza dei canalicomunicativi e delle dinamiche del gruppo di riferimento.

Si tratta di elementi cheil giudice del riesame ha ragionevolmente ritenuto non sovrapponibili a quelli delcoindagato [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato nel frattempo sottoposto allacustodia in carcere — dalla quale la difesa desume il venir meno di ogni possibilitàper la ricorrente di reiterare la condotta ancillare contestata —, il rilievo èaspecifico.

L'attualità del pericolo non va ancorata alla persistenza delle medesimecondizioni fattuali in cui il reato è stato commesso, bensì alla ragionevoleprevisione che il soggetto, ove lasciato libero, possa commettere delitti dellamedesima specie, anche in contesti e con modalità differenti.D'altra parte, ove si accedesse alla tesi difensiva, si dovrebbe concludere chele esigenze cautelari nei confronti del concorrente cessano automaticamente conla restrizione dell'autore principale: una conclusione che contrasterebbe con ilrichiamato principio di personalità della valutazione cautelare.Ne discende che anche il terzo motivo è inammissibile.4.

Alla luce di tali premesse argomentative, tutti i motivi di ricorso risultanomanifestamente infondati, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualie, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma di euro tremilain favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 10/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale del riesame di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Salerno, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale indata 17 novembre 2025, con il quale era stata applicata all'indagata la misuracautelare degli arresti domiciliari, con le prescrizioni di cui all'art.284, comma 2,cod. proc. pen., in ordine al delitto previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 73, comma1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo 4) della rubrica.L'addebito provvisorio attiene alla detenzione e al trasporto, in concorso conBucciano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eViviani Mario, di kg 1,0449 di cocaina — da cui erano ricavabili circa 5.622 dosi —destinata al gruppo capeggiato dal Viviani e finalizzata allo spaccio attraverso larete di pusher operante in Salerno e provincia.Alla ricorrente è stato attribuito il ruolo di "centralinista", ossia di raccordoinformativo tra il compagno convivente [OSCURATO:PERSONA] e i sodali coinvolti neltrasporto e nella consegna dello stupefacente.Va precisato che il Giudice della cautela ha escluso la gravità indiziaria inordine alla contestazione associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 di cui al capo 1),formulata dal Pubblico Ministero anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].Il quadro accusatorio, come delineato dai giudici della cautela, si fondaessenzialmente sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche e delle attività diosservazione, controllo e pedinamento disposte dai Carabinieri del ComandoProvinciale di Salerno.In sintesi, dalle captazioni risalenti all'11 aprile 2023 è emerso che erano incorso i preparativi per il trasporto della sostanza stupefacente verso il capoluogocampano. In due conversazioni di quel pomeriggio, [OSCURATO:PERSONA], su richiestadel compagno [OSCURATO:PERSONA], verificava se [OSCURATO:PERSONA] avesse letto i messaggiinviatigli; la donna controllava lo stato di connessione del [OSCURATO:PERSONA] sulla piattaformadi messaggistica e, dopo averlo contattato, riferiva in tempo reale l'esito alconvivente. Nella serata venivano captati ulteriori contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e ilMemoli, prodromici all'organizzazione del rifornimento di sostanza stupefacenteprogrammato per il giorno successivo.Il 12 aprile 2023, giorno dei fatti, la ricorrente telefonava al compagno alleore 12:49, chiedendogli se fosse "andato là", circostanza dalla quale il giudiceprocedente ha desunto la piena consapevolezza della donna circa l'imminenteviaggio del [OSCURATO:PERSONA] verso la provincia salernitana. Successivamente, alle ore14:41, la [OSCURATO:PERSONA] informava il convivente — impegnato con [OSCURATO:PERSONA] di "staffetta" lungo il raccordo autostradale nei pressi di San MangoPiemonte — che [OSCURATO:PERSONA] le stava scrivendo con insistenza,riferendone i messaggi; un minuto dopo, su disposizione del [OSCURATO:PERSONA], ellacomunicava al [OSCURATO:PERSONA] le indicazioni relative all'uscita autostradale corretta cheil corriere [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto imboccare. Poco dopo, la Poliziagiudiziaria procedeva al fermo del [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso del panetto dicocaina, e ne disponeva l'arresto in flagranza.La conversazione ritenuta maggiormente significativa dal Tribunale delriesame è quella nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver appreso dell'arrestodel corriere e trovatosi presso l'abitazione del Viviani unitamente agli altri sodali,telefonava alla compagna e, con linguaggio ritenuto criptico, le chiedeva di"portare giù il cane" e di consegnarlo a terze persone. La ricorrente eseguivaprontamente le disposizioni ricevute, richiamando il convivente a distanza di pochiminuti per confermare l'avvenuto adempimento. Secondo la ricostruzione accoltadal giudice del riesame, con quelle parole il [OSCURATO:PERSONA] non si riferiva a un animaledomestico, bensì alla droga ancora custodita presso l'abitazione comune, chedoveva essere occultata altrove per il timore di perquisizioni.Il Tribunale del riesame, nel confermare la gravità del compendio indiziario,ha ritenuto che la difesa non avesse offerto elementi idonei a scardinare il quadroprobatorio delineato dal primo giudice. In particolare, la tesi secondo cui leconversazioni avrebbero avuto contenuto neutro o equivoco, e quella relativa allacircostanza che la coppia possedesse un cane di nome Lilly — documentata con laproduzione del certificato relativo al microchip — sono state giudicate implausibili,ove si consideri il momento di estrema concitazione in cui si collocava la telefonata,immediatamente successiva all'arresto del corriere e al sequestro dell'ingentequantitativo di stupefacente.Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza delpericolo di recidiva specifica ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,fondando il giudizio prognostico sulle modalità esecutive della condotta, ritenutesintomatiche di un proposito criminoso radicato e di rapporti finalizzatiall'acquisizione di profitti illeciti nel traffico di stupefacenti; e ciò malgradol'incensuratezza della ricorrente, giudicata recessiva rispetto alla significatività deicomportamenti accertati.Ha infine escluso l'adeguatezza di misure meno afflittive, osservando che lasola restrizione domiciliare fosse idonea a contenere il rischio di reiterazione, e hadisatteso il rilievo difensivo inerente alla mancata applicazione di misure neiconfronti del correo [OSCURATO:PERSONA], richiamando il principio di autonomiadelle singole posizioni cautelari.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1. Con la prima censura, la ricorrente lamenta che il provvedimentoimpugnato abbia violato gli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, incorrendoaltresì in vizio di motivazione, nella qualificazione giuridica della condotta a leiascritta.Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale del riesame avrebbe omessodi scomporre la sequenza criminosa, operazione dalla quale sarebbe emersal'estraneità della ricorrente alla fase genetica ed esecutiva del reato.La sostanza stupefacente era già stata negoziata, acquistata e presa in caricodal corriere [OSCURATO:PERSONA] prima che la [OSCURATO:PERSONA] intervenisse; il momento consumativodel trasporto e della detenzione si era dunque già perfezionato e le condottecontestate alla ricorrente — consistenti nell'aver riferito al convivente, impegnatoalla guida, messaggi provenienti da terzi circa l'uscita autostradale o lalocalizzazione del corriere — si collocavano in una fase in cui l'offesa al benegiuridico tutelato era già in atto, indipendentemente dal suo contributo.L'ordinanza avrebbe pertanto violato il principio di causalità materiale ex art.40 cod. pen., non avendo spiegato come un intervento comunicativo tardivo emeramente ricognitivo potesse aver cagionato, ovvero anche solo agevolato, untrasporto già in itinere e destinato a giungere a compimento a prescinderedall'apporto della donna.La condotta, ove ritenuta penalmente rilevante, sarebbe al più sussumibilenella fattispecie del favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen., giacché laricorrente si sarebbe limitata a facilitare la soluzione di intoppi logistici a reato giàperfetto, senza aver mai esercitato alcun potere di signoria sulla res illecita néaver partecipato alla fase deliberativa.La ricorrente deduce inoltre l'assenza del dolo di partecipazione, evidenziandoche ella non operava quale "centralinista designata", bensì rispondevaoccasionalmente al telefono del convivente o ne riferiva messaggi in ragione dellamera contingenza della guida, sicché la generica consapevolezza dell'attività delpartner degraderebbe a connivenza non punibile.A riprova dell'irrilevanza causale del suo apporto, osserva che il coindagatoMontariello, appena due minuti dopo la sua intermediazione, contattavadirettamente il [OSCURATO:PERSONA]; dato fattuale che il giudice avrebbe colpevolmentesottovalutato e che ridurrebbe l'intervento della ricorrente a un contributo del tuttoridondante, privo dell'efficacia condizionante necessaria a fondare il concorso exart. 110 cod. pen.2.2. Con il secondo motivo si denuncia il travisamento della prova e l'illogicitàmanifesta della motivazione in ordine alla valenza delle intercettazioni e alla provadocumentale a discarico.Il ricorso si appunta, in particolare, sulla conversazione delle ore 15:48 del 12aprile 2023, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] invitava la compagna a "portare giù il cane".La ricorrente censura la motivazione del Tribunale del riesame, che haliquidato la tesi difensiva — secondo cui i due parlassero effettivamentedell'animale domestico — con l'espressione "impensabile", dato il clima di"fibrillazione" successivo all'arresto del corriere, senza confrontarsi con ladocumentazione prodotta dalla difesa, dalla quale risultava che la coppiapossedeva un cane di nome Lilly, regolarmente registrato con microchip, cheaveva da poco partorito e necessitava di cure.L'ordinanza, ignorando questo dato obiettivo, si sarebbe rifugiata in unaregola di esperienza non verificata, innestando un ragionamento circolare: le frasisarebbero criptiche perché vi è il reato, e il reato sarebbe provato dal fatto che lefrasi sono criptiche.Difetta, a giudizio della ricorrente, qualsivoglia riscontro esterno — quale unsequestro di stupefacente presso la sua abitazione o precedenti captazioni in cui iltermine "cane" fosse stato inequivocabilmente decodificato come droga — idoneoa validare l'equazione semantica proposta dall'accusa. In assenza di riscontriestrinseci, l'interpretazione colpevolista rimarrebbe una mera ipotesi investigativanon verificata, inidonea a integrare i gravi indizi di colpevolezza richiestidall'art. 273 cod. proc. pen.Sotto connesso profilo, la ricorrente osserva che, pur accedendo alla tesiaccusatoria, la condotta di occultamento della droga eventualmente già detenutadal [OSCURATO:PERSONA] integrerebbe al più il favoreggiamento reale, e non il concorso nelreato di cui al capo 4).2.3. Con la terza doglianza si prospetta la violazione degli artt. 273 e 274 cod.proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.La ricorrente contesta che il Tribunale abbia fondato il giudizio di pericolositàsu un preteso "consolidato modus operandi", formula che tradirebbe un errorecategoriale, applicando a una donna incensurata, chiamata a rispondere di ununico episodio, categorie valutative proprie del delinquente abituale odell'associato, status espressamente escluso dallo stesso Giudice per le indaginipreliminari in relazione al capo 1).Sarebbe logicamente insostenibile desumere una spiccata propensione adelinquere da un fatto isolato, connotato da un ruolo meramente esecutivo edipendente dalle direttive del convivente.L'illogicità si manifesterebbe con evidenza nel raffronto con la posizione delcoindagato [OSCURATO:PERSONA], cui è stato attribuito il medesimo ruolo di"centralinista" nello stesso contesto e che, ciò nondimeno, è rimasto in stato dilibertà per la ritenuta insussistenza del pericolo di recidiva.A fronte di condotte materialmente sovrapponibili, la diversa prognosi dipericolosità in danno della ricorrente non troverebbe giustificazione se non in unainammissibile responsabilità di posizione, fondata sul vincolo affettivo con ilBucciano.La motivazione secondo cui le posizioni cautelari sarebbero autonome vienecensurata come tautologica, non spiegando per quale ragione il legamesentimentale con il principale indagato — peraltro già attinto dalla custodia incarcere, con conseguente rescissione di ogni possibilità per la donna di reiterarela condotta ancillare contestata — possa trasformare un pericolo ritenuto remotoper il correo in concreto e attuale per la ricorrente.Ne discende, secondo la prospettazione difensiva, che la misura confermatarisponda a logiche di automatismo presuntivo estranee al dettato costituzionale ecodicistico in materia di libertà personale.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.1.1. Occorre premettere, in via di inquadramento sistematico, che il sindacatodi questa Corte sul provvedimento cautelare non investe la ricostruzione del fattoné la valutazione degli elementi indiziari, restando circoscritto alla verifica dellaconformità dell'ordinanza impugnata alle norme di diritto sostanziale e processualee alla coerenza logica interna della motivazione. Il giudice di legittimità, in altritermini, non è chiamato a sovrapporre una propria lettura del compendioprobatorio a quella del giudice procedente, bensì ad accertare che il percorsoargomentativo adottato risulti privo di fratture logiche e conforme ai principi chegovernano la materia. Entro questi confini si colloca l'esame della censura inesame, la quale investe la qualificazione giuridica della condotta ascritta allaricorrente e la tenuta logica della motivazione resa sul punto dal Tribunale delriesame.La doglianza si sviluppa lungo tre direttrici convergenti. La ricorrente assume,in primo luogo, che il suo intervento si sarebbe collocato in una fase successiva alperfezionamento del reato, sicché la condotta, al più, andrebbe ricondotta allafattispecie del favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen.; prospetta, insecondo luogo, che le attività a lei ascritte — consistite nel riferire messaggi alconvivente [OSCURATO:PERSONA] mentre questi era impegnato alla guida —integrerebbero una forma di connivenza non punibile, priva di efficienza causalerispetto a un trasporto già in itinere; deduce, infine, la ridondanza del contributo,evidenziando come il coindagato [OSCURATO:PERSONA] avesse contattato ilBucciano direttamente, appena due minuti dopo la sua intermediazione.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che nessuna di queste prospettazioni colga nel segno e chele doglianze, così come dedotte, siano inammissibili perché si risolvono, in largaparte, in una sollecitazione a una rivalutazione del fatto e del compendio indiziario,estranea al giudizio di legittimità in materia cautelare, e comunque non siconfrontano con la motivazione del provvedimento impugnato nei termini richiesti.È opportuno esaminarle distintamente, muovendo dalla questione — di naturaschiettamente dogmatica — relativa al rapporto tra concorso nel reato efavoreggiamento.Il discrimen tra le due figure è governato da un principio di caratterestrutturale, legato alla natura permanente del reato di detenzione illecita disostanze stupefacenti.Il delitto previsto dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, infatti, non siconsuma in un atto istantaneo, ma si protrae nel tempo, perdurando finchél'agente — o chi con lui concorre — mantiene la disponibilità materiale dellasostanza.Il trasporto, che ne costituisce una modalità esecutiva, partecipa dellamedesima struttura: esso è in corso finché lo stupefacente non giunge adestinazione o non viene comunque sottratto alla sfera di disponibilità deicompartecipi.Muovendo da questa premessa, le Sezioni Unite hanno affermato che il reatodi favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione disostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reatipermanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che lacondotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto- in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale. (Sez. U, n. 36258 del24/05/2012, Rv. 253151 - 01).Invero, il favoreggiamento, per sua natura, presuppone un reato già concluso:chi aiuta il reo dopo la cessazione della condotta criminosa opera su un fatto ormaiesaurito e la sua azione, per quanto riprovevole, non contribuisce alla realizzazionedell'offesa. Ove, di contro, la condotta illecita sia ancora in svolgimento — comeaccade, per l'appunto, nei reati permanenti finché dura la permanenza —, ogniforma di aiuto consapevole non si limita ad agevolare la persona del reo, ma incidedirettamente sulla prosecuzione del fatto.Chi, durante la detenzione illecita, concorre a nascondere la droga, atrasmetterne la disponibilità o a facilitare le operazioni logistiche connesse altrasporto, sta contribuendo alla perpetuazione dell'offesa al bene giuridicoprotetto, non alla mera elusione delle conseguenze di un fatto già compiuto.L'orientamento ha ricevuto conferme costanti e univoche, senza registrarealcuna incrinatura.Si è ribadito che, in materia di stupefacenti, ogni consapevole contributoagevolativo, prestato finché la detenzione è in atto, integra il concorso, non ilfavoreggiamento; e ciò anche quando l'aiuto consista nel tentare di disfarsi dellasostanza o nell'occultarla in vista di un controllo delle forze dell'ordine (Sez. 3 - ,n. 14961 del 27/03/2024, Rv. 286105 – 01; Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep.2022, Rv. 282510; Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, C., Rv. 278392).Sulla base di queste coordinate, la tesi difensiva risulta priva di fondamento.Il Tribunale del riesame ha accertato — con motivazione congrua e noncontraddittoria — che la ricorrente ha svolto una duplice funzione: durante iltrasporto del 12 aprile 2023, ha operato come raccordo comunicativo tra ilBucciano, impegnato alla guida lungo il raccordo autostradale, e i sodali coinvoltinell'operazione; dopo l'arresto del corriere [OSCURATO:PERSONA], ha eseguito le istruzionidel compagno, provvedendo ad occultare la sostanza stupefacente custoditanell'abitazione comune. Entrambe le condotte si collocano, senza margine diequivoco, in costanza della detenzione illecita.Sotto il primo profilo, la decisione impugnata ha evidenziato che il trasportodella cocaina — lungi dall'essersi perfezionato, come assume la difesa — eraancora in pieno svolgimento al momento dell'intervento della donna. Il corrierenon aveva raggiunto la destinazione; lo stupefacente viaggiava lungo l'autostrada;i sodali operavano in funzione di staffetta. L'intermediazione comunicativa svoltadalla ricorrente, che trasmetteva le indicazioni sull'uscita autostradale e i messaggidel [OSCURATO:PERSONA], si inseriva nel cuore dell'operazione di trasporto, non in una fasesuccessiva alla sua conclusione.Sempre secondo la logica ricostruzione contenuta nei conformi provvedimentidi merito, la condotta posta in essere dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] — vale a direl'occultamento della droga su disposizione del [OSCURATO:PERSONA], con immediata confermatelefonica dell'avvenuto adempimento — si inscriveva parimenti nella permanenzadel reato. La circostanza che una parte dello stupefacente fosse stata sequestrataal corriere non determina, ipso facto, la cessazione della detenzione illecita: altrasostanza era ancora nella disponibilità della coppia e custodita presso l'abitazionecomune. Chi, su incarico del detentore, provvede a spostare, nascondere o affidarea terzi la res illecita, non aiuta il reo dopo il fatto, bensì contribuisce al protrarsidella detenzione, garantendone la continuazione in condizioni di maggioresicurezza. Sicché la riqualificazione nel favoreggiamento risulta preclusa, anchealla luce del principio affermato delle Sezioni Unite, correttamente richiamatonell'ordinanza impugnata.1.3. La seconda direttrice argomentativa — che invoca la figura dellaconnivenza non punibile — richiede un diverso ordine di considerazioni, sebbeneconduca alla medesima conclusione di manifesta infondatezza.La giurisprudenza di questa Corte ha tracciato la linea di confine tra le duefigure.La connivenza non punibile ricorre allorché il soggetto mantenga un contegnomeramente passivo: egli è presente, conosce l'attività illecita altrui, ma noncompie alcuna azione — né materiale né morale — idonea ad agevolarla. È il caso,per esemplificare, di chi conviva con il detentore di sostanze stupefacenti e si limitia tollerare una situazione della quale è a conoscenza, senza compiere alcun gestodi collaborazione. Un simile contegno, pur moralmente censurabile, non assumerilievo penale, giacché l'ordinamento — fuori dai casi espressamente previsti —non sanziona la mera inerzia di fronte all'altrui condotta criminosa (Sez. 6, n.52116 del 15/11/2019, Rv. 278064 – 01; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rv.265167 - 01).Di converso, il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. esige un contributopartecipativo positivo — materiale o morale — alla condotta criminosa altrui. Inmateria di stupefacenti, esso può consistere in qualsiasi forma di collaborazioneche agevoli la detenzione, l'occultamento o il controllo della sostanza, assicurandoal concorrente, anche moralmente, un supporto operativo sul quale questi possafare affidamento (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287403 – 01;Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rv. 265167 – 01; Sez. 4, n. 4055 del12/12/2013, dep. 29/01/2014, Rv. 258186 – 01).Ciò premesso, la motivazione del provvedimento impugnato si sottrae allecensure della ricorrente.Il Tribunale del riesame ha dato conto, con argomentazione coerente, di unaserie di condotte che trascendono in modo evidente la mera passività.La ricorrente non si è limitata a coabitare con il [OSCURATO:PERSONA] nella consapevolezzadella sua attività illecita: ha verificato, su incarico del compagno, lo stato diconnessione del [OSCURATO:PERSONA] sulla piattaforma di messaggistica, riferendo l'esito intempo reale; ha ricevuto e trasmesso i messaggi del [OSCURATO:PERSONA] durante la fasecritica del trasporto; ha comunicato a quest'ultimo, per conto del convivente, leindicazioni sull'uscita autostradale che il corriere avrebbe dovuto imboccare; hainfine provveduto all'occultamento dello stupefacente, confermandotelefonicamente l'esecuzione.Si tratta — come appare evidente — di un apporto attivo, reiterato econsapevole, che si è dispiegato lungo l'intera sequenza dell'operazione: dalla fasepreparatoria del giorno precedente, a quella esecutiva del trasporto, sino allagestione dell'emergenza seguita all'intervento della Polizia giudiziaria.L’ordinanza ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva alla donna ogni voltache, trovandosi alla guida o in compagnia dei sodali, necessitava di un canalecomunicativo con gli altri partecipi; ne discende che la ricorrente ha garantito alconvivente — e, per suo tramite, all'intero gruppo — una collaborazione operativastabile, sulla quale il [OSCURATO:PERSONA] ha fatto costante affidamento.Corretta appare pertanto la conclusione secondo cui un contegno siffattofuoriesce dal perimetro della connivenza e integra, a pieno titolo, il contributoconcorsuale richiesto dall'art. 110 cod. pen.1.4. Resta da esaminare il profilo della pretesa ridondanza causaledell'apporto, desunta dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], appena due minuti dopol'intermediazione della [OSCURATO:PERSONA], aveva contattato direttamente il [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, ai fini della configurabilità del concorso di persone, è sufficienteche l'apporto abbia agevolato o rafforzato la condotta criminosa altrui, anche intermini di maggiore speditezza, sicurezza o affidabilità dell'operazione. La condottaconcorsuale conserva, dunque, la propria rilevanza anche quando il risultatosarebbe stato raggiungibile per altra via, purché essa abbia oggettivamentefacilitato la commissione del reato.A ciò deve aggiungersi che la valutazione dell'efficienza causale del contributonon va condotta in modo atomistico, isolando un singolo segmento della condotta,bensì in termini complessivi, apprezzando l'intero arco della collaborazioneprestata.Nel caso in esame, nel provvedimento impugnato è ben evidenziato che laricorrente non ha compiuto un unico e isolato atto di intermediazione: il suoapporto si è articolato in una pluralità di interventi — il giorno precedente e ilgiorno dei fatti, nella fase del trasporto e in quella dell'occultamento — che,valutati nel loro insieme, compongono un contributo partecipativo tutt'altro chemarginale. Il dato relativo alla successiva telefonata del [OSCURATO:PERSONA] attiene,dunque, a un singolo momento dell'intera sequenza e non vale a privare di rilievocausale il complesso delle condotte contestate.1.5. Quanto, infine, al profilo soggettivo, la ricorrente deduce l'assenza deldolo, sostenendo che la sua attività si sarebbe ridotta alla mera rispostaoccasionale al telefono del convivente, dettata dalla contingenza della guida, e chela generica consapevolezza dell'attività illecita del partner non potrebbe fondare ilconcorso, degradando a connivenza non punibile.La censura, così formulata, sollecita una rivalutazione in fatto del compendioindiziario, operazione non consentita in sede di legittimità.Il provvedimento impugnato, sotto tale profilo, ha valorizzato la sistematicitàdegli interventi della ricorrente, la sua piena consapevolezza del contenuto e dellafinalità delle comunicazioni, nonché la prontezza con la quale ha eseguito ledisposizioni del compagno in ordine all'occultamento dello stupefacente. Non si ètrattato, come emerge dalla stessa sequenza dei fatti ricostruita in sede di merito,di una singola e casuale risposta al telefono, bensì di un'attività di raccordoinformativo protrattasi per due giorni, connotata da iniziativa personale — comequando la donna verificava motu proprio lo stato di connessione del [OSCURATO:PERSONA] — eculminata nell'esecuzione di un incarico particolarmente delicato, ossia lasottrazione della droga al rischio di una perquisizione.Questa ricostruzione, immune da manifesta illogicità, si sottrae al sindacatodi questa Corte, in coerenza con i limiti che presidiano il controllo di legittimità inmateria cautelare.2. Il secondo motivo è inammissibile.La censura investe, in via principale, la conversazione del 12 aprile 2023, nelcorso della quale il [OSCURATO:PERSONA] invitava la compagna a “portare giù il cane”.La ricorrente assume che il Tribunale del riesame abbia travisato la prova,ritenendo inverosimile la tesi difensiva — secondo cui i due parlasseroeffettivamente dell'animale domestico di nome Lilly — senza confrontarsi con ladocumentazione prodotta dalla difesa, attestante il possesso del cane, la suaregistrazione con microchip e le recenti cure veterinarie.Il provvedimento impugnato avrebbe, in tal modo, innestato un ragionamentocircolare, fondando la natura criptica del linguaggio sulla preesistenza del reato e,al contempo, desumendo la prova del reato dal carattere criptico del linguaggio.La ricorrente denuncia, inoltre, l'assenza di riscontri estrinseci — segnatamente ilmancato sequestro di stupefacente presso la sua abitazione — idonei a validarel'equazione semantica proposta dall'accusa.2.1. Per esaminare la doglianza, occorre muovere dal quadro dei principi chegovernano il sindacato di legittimità sull'interpretazione delle intercettazioni.Si tratta di un ambito nel quale questa Corte ha definito confini rigorosi, voltia preservare la distinzione tra giudizio di merito e controllo di legittimità.Le Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di intercettazioni diconversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato daisoggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione difatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica inrelazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.(Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715 - 01).Ciò significa che questa Corte non è chiamata a stabilire quale, tra più lettureastrattamente possibili, sia la più persuasiva: le è precluso sostituire una propriainterpretazione a quella del giudice procedente, quand'anche l'alternativa propostadalla difesa appaia plausibile, purché la motivazione adottata non sia affetta damanifesta illogicità.In coerenza con questo principio, la giurisprudenza successiva ha precisatoche la prospettazione di una diversa lettura del contenuto delle captazioni èammissibile in sede di legittimità soltanto ove si configuri un vero e propriotravisamento della prova, ossia quando il giudice di merito abbia indicato ilcontenuto di una conversazione in modo difforme da quello reale e la difformitàrisulti decisiva e incontestabile. Fuori da questa ipotesi — nel caso, cioè, in cui ilcontenuto sia stato fedelmente riportato e la divergenza attenga alla suainterpretazione —, la censura si risolve in una sollecitazione a rivisitare il merito,preclusa in questa sede (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 – 01; Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 - 01).2.2. Entro questa prospettiva, la censura della ricorrente non supera il vagliodi ammissibilità.Innanzi tutto, il Tribunale del riesame non ha travisato il contenuto dellaconversazione. Le parole “portare giù il cane” sono state fedelmente riportate enon vi è contestazione su questo punto.La divergenza attiene, dunque, esclusivamente al significato da attribuire aquelle parole: la ricorrente sostiene che si trattasse di un riferimento letteraleall'animale domestico; il provvedimento impugnato ha ritenuto che, nel contestodi estrema concitazione successivo all'arresto del corriere e al sequestro di oltreun chilogrammo di cocaina, quell'espressione costituisse un linguaggioconvenzionale, volto a mascherare un ordine di occultamento della sostanzastupefacente ancora presente nell'abitazione comune. Non si è in presenza,dunque, di un travisamento della prova — che ricorre, giova ribadirlo, quando ilgiudice attribuisce a un dato probatorio un contenuto oggettivamente diverso daquello reale —, bensì di una diversa lettura del medesimo dato, operazione cheesula dal perimetro del sindacato di legittimità.Quanto alla documentazione relativa al cane Lilly, il provvedimento impugnatonon l'ha ignorata. Il Tribunale del riesame ne ha dato conto, giudicando lacircostanza — ancorché comprovata — inidonea a sconfessare la ricostruzioneaccusatoria, in ragione del contesto in cui la conversazione si collocava: vale a direimmediatamente dopo l'arresto del corriere, in un momento di evidente allarmeper il rischio di perquisizioni, quando l'urgenza di mettere in sicurezza la sostanzaprevaleva su qualsivoglia esigenza legata alla cura dell'animale.Si tratta di un apprezzamento di fatto, sorretto da una massima di esperienza— l'incongruità di una preoccupazione per l'animale domestico in un frangente cosìconcitato — che non appare manifestamente illogico, ancorché la difesa neproponga una lettura diversa e astrattamente plausibile.Come si è ricordato, la coesistenza di più interpretazioni possibili non integra,di per sé, il vizio di manifesta illogicità, che ricorre soltanto quando la motivazioneadottata risulti intrinsecamente contraddittoria o inconciliabile con il datoprobatorio, non già quando sia semplicemente opinabile.Neppure illogica è la decisione laddove ha confermato la gravità indiziaria,sebbene non fosse stato rinvenuto stupefacente presso l'abitazione dellaricorrente.La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la prova dei reatiin materia di stupefacenti possa essere raggiunta anche in assenza del sequestrodella sostanza — secondo il paradigma della cosiddetta “droga parlata” —, sullabase del contenuto delle intercettazioni logicamente interpretato dal giudice dimerito, ove sorretto da adeguati riscontri di natura logica o investigativa.Nel caso in esame, la decodificazione del linguaggio criptico non è stataoperata in modo isolato, bensì all'interno di un più ampio quadro indiziario, che èampiamente idoneo a superare la tesi, pur suggestiva, della pretesa circolarità delragionamentoCome si è sopra evidenziato, il Tribunale del riesame non ha desunto la provadel reato dal solo carattere criptico del linguaggio, bensì ha collocato la singolaconversazione all'interno di una catena indiziaria composita: le captazioni delgiorno precedente, dalle quali emergeva il ruolo di raccordo informativo svoltodalla ricorrente; la telefonata delle ore 12:49, indicativa della consapevolezza circail viaggio del compagno; le comunicazioni delle ore 14:41 e 14:42, relative alleindicazioni logistiche sul percorso autostradale; il sequestro della cocaina in capoal corriere; e, infine, la conversazione collocata nel contesto emergenzialeimmediatamente successivo. Il significato attribuito all'espressione “portare giù ilcane” non è stato, dunque, il punto di partenza della ricostruzione, bensì il suopunto di arrivo: la tessera conclusiva di un mosaico indiziario costruito su elementiautonomi e convergenti. In una simile cornice, il vizio di circolarità argomentativadenunciato dalla ricorrente non sussiste.La censura, pertanto, si risolve nella prospettazione di una lettura alternativadel materiale intercettivo, preclusa in sede di legittimità in assenza di untravisamento della prova — nella specie non ravvisabile — ovvero di una manifestaillogicità della motivazione, che il [OSCURATO:PERSONA] non ritiene configurata alla lucedell'apparato argomentativo del provvedimento impugnato.3. Il terzo motivo è inammissibile.La ricorrente contesta la sussistenza delle esigenze cautelari sotto un tripliceprofilo: l'uso della formula “consolidato modus operandi”, che sarebbe incongruaper un soggetto incensurato accusato di un unico episodio; la mancataconsiderazione dell'incensuratezza quale elemento ostativo alla prognosi dipericolosità; la disparità di trattamento rispetto al coindagato MontarielloGiuseppe, cui è stato attribuito il medesimo ruolo di “centralinista” e che, ciònondimeno, è rimasto in stato di libertà.La censura è manifestamente infondata.3.1. La doglianza impone di esaminare, in via preliminare, i principi chepresiedono alla valutazione delle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., con particolare riguardo al requisito dell'attualità del pericolo direcidiva, introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47.Quanto al requisito dell’attualità, si è definitivamente chiarito che l'art. 274,lett. c), cod. proc pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47,richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti debba essere non soloconcreto, ma anche attuale. Ne deriva che non è sufficiente ritenere altamenteprobabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione maè anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un'occasioneprossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 3, n. 34154 del24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674 - 01; si veda altresì Sez. 4, n. 20346 del10/04/2024, Bianconi, non mass., al par. 3.1. del considerato in diritto).Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessaSezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel sensoche possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatisnella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'incolpato,desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame dellesue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia,la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltàdel giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, C., Rv. 273994 – 01; Sez. 4, n. 20346del 10/04/2024, Bianconi, cit.).Essa richiede difatti una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tengaconto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto edel contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quantomaggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione dispecifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep.2019, Avolio, Rv. 277242 - 01).In quest'ottica, le modalità di commissione del fatto assumono un rilievodeterminante nella valutazione prognostica, anche — e soprattutto — in assenzadi precedenti penali. Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini dellavalutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo direcidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla,la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativadi minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensitàdel pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta inconcreto tenuta (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Rv. 288567 – 01; Sez. 5, n.42784 del 23/05/2016, Rv. 267956 – 01).3.2. Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale del riesame abbia assolto,nella sostanza, l'onere motivazionale richiesto dalla legge.Deve rilevarsi come il provvedimento impugnato non si sia limitato a unavalutazione astratta o stereotipata del pericolo di recidiva, ma abbia ancorato laprognosi a dati fattuali concreti. Il giudice del riesame ha valorizzato, in primoluogo, le modalità esecutive della condotta, che denotano un inserimento dellaricorrente in una struttura operativa dotata di ruoli definiti e di collaudatedinamiche di comunicazione, nella quale la donna ha svolto una funzione specificae non occasionale di raccordo informativo. Ha considerato, inoltre, la prontezza ela determinazione con le quali la ricorrente ha eseguito l'ordine di occultamentodello stupefacente, comportamento che rivela — secondo il ragionamento delTribunale — non già una mera acquiescenza passiva alle direttive del convivente,bensì una adesione consapevole e operativa al progetto criminoso, sintomatica diuna disponibilità che non si esaurisce nel singolo episodio.Sotto questo profilo, la formula “consolidato modus operandi”, pur nella suasinteticità, va letta alla luce del complessivo apparato argomentativodell'ordinanza e non può essere isolata dal contesto in cui è inserita.Il Tribunale del riesame ha inteso riferirsi, con quell'espressione, alle modalitàconcrete della condotta della ricorrente — articolata su due giorni, in una pluralitàdi interventi, con padronanza degli strumenti comunicativi e perfetta conoscenzadei ruoli —, modalità dalle quali ha desunto, con ragionamento non illogico,l'esistenza di un habitus comportamentale significativo.Non si tratta, come assume la difesa, dell'applicazione automatica di categorieproprie del delinquente abituale o dell'associato, bensì di una valutazioneprognostica calata nelle specificità del caso concreto.Per altro verso, la ricorrente invoca la disparità di trattamento con ilcoindagato [OSCURATO:PERSONA], al quale è stato attribuito il medesimo ruolo di“centralinista” e che è rimasto in stato di libertà. La censura non può condurreall'annullamento del provvedimento impugnato.Al riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di condividere l'orientamento, costantementeribadito, secondo cui la posizione cautelare di ciascun coindagato è strettamentepersonale e deve essere valutata in modo autonomo, sulla base degli elementiriferibili al singolo soggetto. Un provvedimento favorevole emesso nei confronti dialtro indagato non si riverbera, ipso facto, sulla posizione degli altri coindagati,giacché le esigenze cautelari — per loro natura — ineriscono alla persona e non alfatto (Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, Rv. 285141 – 01; Sez. 3, n. 7784 del28/01/2020, Rv. 278258 – 02; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Rv. 268634 –01).Il principio non è, come assume la ricorrente, una formula tautologica, bensìil corollario di una precisa scelta sistematica dell'ordinamento. Le esigenzecautelari dipendono da una molteplicità di fattori — la personalità del soggetto, ilsuo contesto, la presenza o l'assenza di legami con ambienti criminali, le condizionidi vita, i mezzi di sostentamento — che sono, per definizione, diversi da personaa persona. Due soggetti possono aver compiuto condotte materialmente analoghee, ciò nondimeno, presentare profili di pericolosità radicalmente difformi, inragione delle rispettive situazioni personali. In questa prospettiva, la diversità ditrattamento è giustificata dalla diversità delle situazioni soggettive, che il giudicecautelare è tenuto a valutare caso per caso.Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha fondato la prognosi dipericolosità su elementi specificamente riferiti alla posizione della ricorrente: ilrapporto di convivenza con il [OSCURATO:PERSONA], che costituisce — secondo il ragionamentodel provvedimento impugnato — il contesto nel quale si è sviluppata la condottaillecita e che, lungi dall'essere un mero dato anagrafico, rappresenta il canaleinterfacciava e ha assunto un ruolo operativo; la disponibilità dimostratanell'eseguire prontamente le istruzioni ricevute, ivi compreso l'occultamento dellostupefacente in una situazione di emergenza; la padronanza dei canalicomunicativi e delle dinamiche del gruppo di riferimento. Si tratta di elementi cheil giudice del riesame ha ragionevolmente ritenuto non sovrapponibili a quelli delcoindagato [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato nel frattempo sottoposto allacustodia in carcere — dalla quale la difesa desume il venir meno di ogni possibilitàper la ricorrente di reiterare la condotta ancillare contestata —, il rilievo èaspecifico. L'attualità del pericolo non va ancorata alla persistenza delle medesimecondizioni fattuali in cui il reato è stato commesso, bensì alla ragionevoleprevisione che il soggetto, ove lasciato libero, possa commettere delitti dellamedesima specie, anche in contesti e con modalità differenti.D'altra parte, ove si accedesse alla tesi difensiva, si dovrebbe concludere chele esigenze cautelari nei confronti del concorrente cessano automaticamente conla restrizione dell'autore principale: una conclusione che contrasterebbe con ilrichiamato principio di personalità della valutazione cautelare.Ne discende che anche il terzo motivo è inammissibile.4. Alla luce di tali premesse argomentative, tutti i motivi di ricorso risultanomanifestamente infondati, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualie, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma di euro tremilain favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 10/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 14494/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris