CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11392/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FURNO' RINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 35626/22 Furnò + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e altro); Esaminati i motivi di ricorso dei due ricorrenti, distinti ma sovrapponibili; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per i reati contestati sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza valorizza la violenza usata attraverso la pericolosa condotta di guida degli imputati che hanno anche gettato un cancello appena rubato dal furgone per intralciare gli operanti (cfr. p. 2 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il