CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47472/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av2Zo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale. Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il