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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17848/2026

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o la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleROBERTO PATSCOT, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata;udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata;udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha insistito per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25 settembre 2025, inparziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procederenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento allecontravvenzioni di cui all’art. 54 e 1161 cod.nav. contestate al capo a) perchéestinta per prescrizione, confermando la condanna per il reato di cui al capo c) peril reato di cui agli artt. 110, 633, 639-bis cod. pen.

“perché, in concorso morale emateriale tra loro, realizzavano le opere edilizie di cui al capo a), così invadendo,arbitrariamente, ed al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, uno spaziodel demanio marittimo, sito in località Mangerbino”.1.1.

Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo: mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione,omessa valutazione di prova decisiva relativa alle evidenze del “Sidersi” (SistemaDemanio della Regione Siciliana) e travisamento delle altre prove; insussistenzadell’elemento oggettivo di reati di cui agli artt. 1161 cod. nav.. e 633 cod. pen.;violazione di legge in ordine al principio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”: dallacartografia proveniente dal Sidersi, come spiegata dal teste Trovato, risultava chenon vi era stata alcuna occupazione della part.lla 1099, che la polizia giudiziariariteneva appartenere al demanio marittimo; la cartografia faceva il paio con gliaccertamenti che nel 1989 avevano portato alla contestazione delle opere aSalvatore [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, oggetto di una sentenza del Pretore diBagheria che i giudici di appello non avevano letto correttamente, ritenendo chefosse stata dichiarata la prescrizione del reato, quando invece la contestazioneriguardava la mancata ottemperanza all’ordinanza di sgombero emessa perviolazione dell’art. 55 cod.nav., contestata per la realizzazione delle opera comericadenti non sul demanio, ma in proprietà privata nella fascia di rispetto; i giudicidi secondo grado avevano anche preso in considerazione la sentenza di condannan. 223/98 del Pretore di Bagheria, relativa all’occupazione di demanio, non avendorilevato che le opere contestate non erano quelle oggetto del processo contro ifratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; inoltre la Corte di appello avevano omesso l’esamedelle prove emerse con i testi dell’imputato, che avevano dichiarato che le operecontestate erano state realizzate da [OSCURATO:PERSONA] ed avevano erratoaffermando la demanialità marittima del suolo su cui insistevano le opere soloperché indicate come “scogliera” nell’ordinanza di sgombero della Capitaneria diPorto di Palermo (peraltro relativa ad opere diverse da quelle contestate), mentrele opere erano su un promontorio, per definizione escluso dal demanio marittimo;1.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamentoper omessa valutazione della prova decisiva relativa alla dichiarazione disuccessione presentata dalla tutrice dell’imputato, insussistenza dei reati di cuiagli artt. 1161 cod.nav. e 633 cod. pen. anche sotto il profilo soggettivo: DarioSciortino era entrato in possesso delle opere in questione quando era ancoraminorenne, tanto che era stata la tutrice ad accettare l’eredità, per cui non potevaavere coscienza e volontà di commettere il delitto in questione; la consapevolezzadella illiceità dell’occupazione deve sussistere al momento dell’inizio dellacondotta, e non rileva se sia sopravvenuta;1.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilodel trattamento sanzionatorio in relazione all’art. 2 cod. pen.; la permanenza delreato di cui all’art. 633 cod. pen. era cessata con il sequestro delle opere,intervenuto il 5 marzo 2018, quando il reato era punito con pena alternativa, percui non poteva essere inflitta una pena edittale cumulativa.2.

Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:2.1 inosservanza dell’art. 633 cod. pen.: il reato di invasione di terreni oedifici presuppone una condotta attiva di ingresso nel terreno o edificio altrui enon si configura quando la condotta consiste nella prosecuzione del possesso aseguito di acquisto iure successionis, per cui non poteva essere riconosciuta laresponsabilità degli imputati, che avevano ricevuto gli immobili a seguito dellamorte del padre;2.2 inosservanza dell’art. 633 cod. pen. 27 comma 2 Cost. e 6 par.2 CEDU:la Corte di appello aveva affermato che gli imputati si erano limitati a contestarela correttezza dei rilievi effettuati senza fornire la prova tecnico-scientifica che leopere realizzare ricadessero interamente all’interno della particella di loroproprietà, con una evidente inversione dell’onere della prova e senza tenere contonell’estratto del Sistema informativo del Demanio marittimo della Regione Sicilia,da cui emergeva l’insussistenza di alcuno sconfinamento sulla particella 1099 diproprietà del demanio marittimo;2.3 mancanza di motivazione in relazione all’estratto cartografico delS.I.De.R.Si.: la Corte di appello aveva omesso l’esame di una prova decisiva qualeil suddetto documento: in assenza di provvedimento amministrativo di sensocontrario o di qualsiasi giudicato che ne attestasse l’inattendibilità, il documentodeponeva per l’insussistenza di un elemento costitutivo della fattispecieincriminatrice;2.4 inosservanza dell’art. 633 cod. pen.: l’invasione di terreni o edificipresuppone la sussistenza del dolo specifico, sul quale la sentenza impugnata nulladiceva, omettendo l’esame circa la sussistenza dell’arbitrarietà, richiesto dallanorma incriminatrice; improprio era il richiamo alla responsabilità del padre deifratelli [OSCURATO:PERSONA] di cui alla sentenza del Pretore di Bagheria e la prosecuzionedell’occupazione dello spazio demaniale avrebbe dovuto essere valutata nellacornice del dolo specifico richiesto per la configurazione del delitto de quo: qualorail possesso sia pacifico e continuo, esercitato in forza di legittimi titoli successori,manca l’estremo della arbitrarietà dell’invasione; inoltre, gli imputati avevanodimostrato per prova documentale la sussistenza di tutti gli elementi chedeponevano per l’assenza di consapevolezza nell’occupazione di spazio demaniale;la sentenza del Pretore di Bagheria era stata travisata in quanto l’assoluzione diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] era stata pronunciata nel merito, oltre che per l’intervenutotermine di prescrizione;2.5 inosservanza dell’art. 2 cod. pen.: la pena eventualmente da irrogareagli imputati avrebbe dovuto essere stabilita sulla base delle norme vigenti altempo in cui era cessata la permanenza del reato contestato e non applicando lafattispecie successivamente entrata in vigore (motivo analogo al terzo motivoproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]);2.6 motivazione manifestamente illogica e mancante in relazione agli artt.62-bis e 133 cod. pen.: la Corte di appello aveva negato la concessione delle(il lecito possesso iure successionis degli immobili contestati) e non avevaconsiderato gli elementi valorizzati dalla difesa, quali l’incensuratezza, ilcomportamento processuale ed il contesto socio familiare dell’imputato, l’assenzadi interventi modificativi dei beni a seguito dell’acquisto ereditario, ilcomportamento successivo all’instaurazione del processo da parte del ricorrente,che aveva tempestivamente provveduto alla demolizione delle strutture precariesecondo quanto ordinato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati.1.1.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], a pag. 3 dell’atto di appello, avevaprecisato di avere offerto una certificazione estratta dal “Sidersi” (SistemaDemanio della Regione Siciliana) che deponeva per la totale assenza di unarilevata occupazione o invasione del demanio marittimo prospiciente la proprietàprivata, argomentando la mancata invasione a pag.5 dell’atto stesso; l’estratto delsistema cartografico era stato prodotto anche con l’atto di appello di MarcoSciortino; su tali produzioni, nessuna motivazione è contenuta nella sentenzaimpugnata, che ha affermato che “gli appellanti si sono limitati a contestare lacorrettezza dei rilievi effettuati dai tecnici del Comune di Bagheria, censurando glistrumenti di misurazione utilizzati, senza però fornire al primo giudice la provatecnico-scientifica che le opere realizzate ricadano integralmente all’interno dellaparticella di loro proprietà” (pag.4 sentenza impugnata), senza prendere posizionesulla documentazione prodotta dalla difesa; conseguentemente, si è verificato uncaso di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, che imponel’annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo diricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e del secondo e terzo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Sciortino.[OSCURATO:PERSONA] che il nuovo esame che dovrà effettuare la Corte di appelloriguarda l’elemento materiale del reato, devono ritemersi assorbiti sia i motivirelativi alla sussistenza dell’elemento soggettivo (motivo n.2 di [OSCURATO:PERSONA] en. 1 e 4 di [OSCURATO:PERSONA]) che quelli relativi alla pena (motivo n.3 [OSCURATO:PERSONA] 5 e 6 di [OSCURATO:PERSONA]).2.

Per le considerazioni esposte, dunque, la sentenza impugnata deveessere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo,mentre i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di PalermoCosì deciso il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleROBERTO PATSCOT, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata;udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata;udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha insistito per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25 settembre 2025, inparziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procederenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento allecontravvenzioni di cui all’art. 54 e 1161 cod.nav. contestate al capo a) perchéestinta per prescrizione, confermando la condanna per il reato di cui al capo c) peril reato di cui agli artt. 110, 633, 639-bis cod. pen. “perché, in concorso morale emateriale tra loro, realizzavano le opere edilizie di cui al capo a), così invadendo,arbitrariamente, ed al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, uno spaziodel demanio marittimo, sito in località Mangerbino”.1.1. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo: mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione,omessa valutazione di prova decisiva relativa alle evidenze del “Sidersi” (SistemaDemanio della Regione Siciliana) e travisamento delle altre prove; insussistenzadell’elemento oggettivo di reati di cui agli artt. 1161 cod. nav.. e 633 cod. pen.;violazione di legge in ordine al principio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”: dallacartografia proveniente dal Sidersi, come spiegata dal teste Trovato, risultava chenon vi era stata alcuna occupazione della part.lla 1099, che la polizia giudiziariariteneva appartenere al demanio marittimo; la cartografia faceva il paio con gliaccertamenti che nel 1989 avevano portato alla contestazione delle opere aSalvatore [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, oggetto di una sentenza del Pretore diBagheria che i giudici di appello non avevano letto correttamente, ritenendo chefosse stata dichiarata la prescrizione del reato, quando invece la contestazioneriguardava la mancata ottemperanza all’ordinanza di sgombero emessa perviolazione dell’art. 55 cod.nav., contestata per la realizzazione delle opera comericadenti non sul demanio, ma in proprietà privata nella fascia di rispetto; i giudicidi secondo grado avevano anche preso in considerazione la sentenza di condannan. 223/98 del Pretore di Bagheria, relativa all’occupazione di demanio, non avendorilevato che le opere contestate non erano quelle oggetto del processo contro ifratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; inoltre la Corte di appello avevano omesso l’esamedelle prove emerse con i testi dell’imputato, che avevano dichiarato che le operecontestate erano state realizzate da [OSCURATO:PERSONA] ed avevano erratoaffermando la demanialità marittima del suolo su cui insistevano le opere soloperché indicate come “scogliera” nell’ordinanza di sgombero della Capitaneria diPorto di Palermo (peraltro relativa ad opere diverse da quelle contestate), mentrele opere erano su un promontorio, per definizione escluso dal demanio marittimo;1.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamentoper omessa valutazione della prova decisiva relativa alla dichiarazione disuccessione presentata dalla tutrice dell’imputato, insussistenza dei reati di cuiagli artt. 1161 cod.nav. e 633 cod. pen. anche sotto il profilo soggettivo: DarioSciortino era entrato in possesso delle opere in questione quando era ancoraminorenne, tanto che era stata la tutrice ad accettare l’eredità, per cui non potevaavere coscienza e volontà di commettere il delitto in questione; la consapevolezzadella illiceità dell’occupazione deve sussistere al momento dell’inizio dellacondotta, e non rileva se sia sopravvenuta;1.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilodel trattamento sanzionatorio in relazione all’art. 2 cod. pen.; la permanenza delreato di cui all’art. 633 cod. pen. era cessata con il sequestro delle opere,intervenuto il 5 marzo 2018, quando il reato era punito con pena alternativa, percui non poteva essere inflitta una pena edittale cumulativa.2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:2.1 inosservanza dell’art. 633 cod. pen.: il reato di invasione di terreni oedifici presuppone una condotta attiva di ingresso nel terreno o edificio altrui enon si configura quando la condotta consiste nella prosecuzione del possesso aseguito di acquisto iure successionis, per cui non poteva essere riconosciuta laresponsabilità degli imputati, che avevano ricevuto gli immobili a seguito dellamorte del padre;2.2 inosservanza dell’art. 633 cod. pen. 27 comma 2 Cost. e 6 par.2 CEDU:la Corte di appello aveva affermato che gli imputati si erano limitati a contestarela correttezza dei rilievi effettuati senza fornire la prova tecnico-scientifica che leopere realizzare ricadessero interamente all’interno della particella di loroproprietà, con una evidente inversione dell’onere della prova e senza tenere contonell’estratto del Sistema informativo del Demanio marittimo della Regione Sicilia,da cui emergeva l’insussistenza di alcuno sconfinamento sulla particella 1099 diproprietà del demanio marittimo;2.3 mancanza di motivazione in relazione all’estratto cartografico delS.I.De.R.Si.: la Corte di appello aveva omesso l’esame di una prova decisiva qualeil suddetto documento: in assenza di provvedimento amministrativo di sensocontrario o di qualsiasi giudicato che ne attestasse l’inattendibilità, il documentodeponeva per l’insussistenza di un elemento costitutivo della fattispecieincriminatrice;2.4 inosservanza dell’art. 633 cod. pen.: l’invasione di terreni o edificipresuppone la sussistenza del dolo specifico, sul quale la sentenza impugnata nulladiceva, omettendo l’esame circa la sussistenza dell’arbitrarietà, richiesto dallanorma incriminatrice; improprio era il richiamo alla responsabilità del padre deifratelli [OSCURATO:PERSONA] di cui alla sentenza del Pretore di Bagheria e la prosecuzionedell’occupazione dello spazio demaniale avrebbe dovuto essere valutata nellacornice del dolo specifico richiesto per la configurazione del delitto de quo: qualorail possesso sia pacifico e continuo, esercitato in forza di legittimi titoli successori,manca l’estremo della arbitrarietà dell’invasione; inoltre, gli imputati avevanodimostrato per prova documentale la sussistenza di tutti gli elementi chedeponevano per l’assenza di consapevolezza nell’occupazione di spazio demaniale;la sentenza del Pretore di Bagheria era stata travisata in quanto l’assoluzione diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] era stata pronunciata nel merito, oltre che per l’intervenutotermine di prescrizione;2.5 inosservanza dell’art. 2 cod. pen.: la pena eventualmente da irrogareagli imputati avrebbe dovuto essere stabilita sulla base delle norme vigenti altempo in cui era cessata la permanenza del reato contestato e non applicando lafattispecie successivamente entrata in vigore (motivo analogo al terzo motivoproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]);2.6 motivazione manifestamente illogica e mancante in relazione agli artt.62-bis e 133 cod. pen.: la Corte di appello aveva negato la concessione delle(il lecito possesso iure successionis degli immobili contestati) e non avevaconsiderato gli elementi valorizzati dalla difesa, quali l’incensuratezza, ilcomportamento processuale ed il contesto socio familiare dell’imputato, l’assenzadi interventi modificativi dei beni a seguito dell’acquisto ereditario, ilcomportamento successivo all’instaurazione del processo da parte del ricorrente,che aveva tempestivamente provveduto alla demolizione delle strutture precariesecondo quanto ordinato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati.1.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], a pag. 3 dell’atto di appello, avevaprecisato di avere offerto una certificazione estratta dal “Sidersi” (SistemaDemanio della Regione Siciliana) che deponeva per la totale assenza di unarilevata occupazione o invasione del demanio marittimo prospiciente la proprietàprivata, argomentando la mancata invasione a pag.5 dell’atto stesso; l’estratto delsistema cartografico era stato prodotto anche con l’atto di appello di MarcoSciortino; su tali produzioni, nessuna motivazione è contenuta nella sentenzaimpugnata, che ha affermato che “gli appellanti si sono limitati a contestare lacorrettezza dei rilievi effettuati dai tecnici del Comune di Bagheria, censurando glistrumenti di misurazione utilizzati, senza però fornire al primo giudice la provatecnico-scientifica che le opere realizzate ricadano integralmente all’interno dellaparticella di loro proprietà” (pag.4 sentenza impugnata), senza prendere posizionesulla documentazione prodotta dalla difesa; conseguentemente, si è verificato uncaso di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, che imponel’annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo diricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e del secondo e terzo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Sciortino.[OSCURATO:PERSONA] che il nuovo esame che dovrà effettuare la Corte di appelloriguarda l’elemento materiale del reato, devono ritemersi assorbiti sia i motivirelativi alla sussistenza dell’elemento soggettivo (motivo n.2 di [OSCURATO:PERSONA] en. 1 e 4 di [OSCURATO:PERSONA]) che quelli relativi alla pena (motivo n.3 [OSCURATO:PERSONA] 5 e 6 di [OSCURATO:PERSONA]).2. Per le considerazioni esposte, dunque, la sentenza impugnata deveessere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo,mentre i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di PalermoCosì deciso il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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