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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32779/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20887/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale raopresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalle avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d'Aci, con domicilio eletto in Roma, degl.

Scipioni n. 288, presso lo studio di quest'ultima ; - ricorrente - cor tro Agenzia delle entrate - intimata - per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte, Sezione Quinta civile, n. 33567/2018, depositata il 28 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella pubblca udienza del 13 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha corcuso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; uditele Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata questa Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la senterza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 85/07/11, depositata il 6 dicembre 2011, con la quale era stato ricettato l'appello dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Rimini n. 253/02/2009 che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] srl contro la cartella di pagamento per sanzioni relative all'IRPEG ed all'IRAP 2003.

Stando alla narrativa dell'ordinan::a impugnata, l'atto della riscossione era connesso e conseguence ad un atto impositivo impugnato, ma divenuto definitivo appunto per le sanzioni per effetto della sentenza della CTP.

Nel giudizio di legittimità a pue l'agenzia fiscale ricorrente proponeva due motivi di ricorso; la contribuente resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per re‘ocazione la pronuncia di questa Corte, deducendo due motivi.

L'Agenzia delle entrate è rimasta int mata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo e con il secondc motivo ex art. 395, n. 4-5, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la s.Jssistenza, per un verso, di errori di fatto revocatorii nell'ordinanza in- pug nata, per altro verso, si duole del contrasto tra l'ordinanza impugnata e la sentenza n. 3/2/2008 del 16 gennaio 2008 della Commissione tributaria provinciale di Rimini.

In particolare deduce: -quanto agli errori revocatori, con i primo mezzo che la Corte ha errato nel ritenere che detta sentenza di merito, pur annullando l'avviso di accertamento reddituale emesso nei suoi confronti per il 2003, abbia reso definitive le relative sanzioni; con il secondo mezzo che la Corte ha erroneamente fondato la propria decisione sulla supposizione che l'atto di contestazione per sanzioni fosse stato impugnato così divenendo definitivo per eUetto della sentenza di primo grado nel giudizio a quo (CTP Rimni n. 111/2/2009 del 30 aprile 2009. -quanto al contrasto di giudicati, con il primo mezzo, che la Corte ha affermato che per effetto della sentenza n. 3/2/2008 della CTP di Rimini è intervenuta la definitività dell'avviso di accertamento relativo ad imposte dirette per l'anno 2003 in relazione alle !sanzioni, sostenendo di contro che detta decisione aveva integralmente annullato tale atto impositivo, anche con riguardo alle sanzioni; con il secondo mezzo, che la Corte ha erroneamente affermato che vi era stato un ricorso notificato avverso l'atto di contestazione delle sanzioni conseguenti a detto atto impositivc, mentre la sentenza n. 111/2/2009, passata in giudicato, lo aveva escluso.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili in tutti i profili dedotti.

In ordine ai denunciati errori revocai orii va ribadito che: -«L'errore di fatto rilevante Ei fili della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza in- pugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materia e che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni iniuttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sareb De stata diversa» (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021, Rv. 661483 - 01); -«L'errore di fatto previsto call'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste In una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada st, in punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali» (Sez. 5 - , Sentenza n. 26890 del 22/10/2019, Ri. 655451 - 01).

Orbene, i denunciati vizi revccatorii non possiedono le caratteristiche di "immediata percepibilità e "decisività" imposti dalla richiamata -costante- giurisprudenza di cLesta Corte.

Non è infatti per nulla certo che l'e:fetto di annullamento della sentenza di primo grado più risalente abbia interessato anche le sanzioni e dunque l'interpretazione di tale fatto processuale dato dall'ordinanza impugnata non risulta evidentemente erroneo, al più rientrando nella categoria dell'error in judi:ando, che sicuramente non è ammissibile dedurre con la proposta impugnazione.

D'altro canto dalla confusa esposizio le del secondo mezzo non è nemmeno dato esattamente comprencere la "sede" del lamentato vizio revocatorio ossia in quali termini possa esserne attinta l'ordinanza impugnata, dovendosi in ogni caso escludere la "decisività" della questione se il ricorso introduttivo della lite a qua fosse o meno stato notificato oppure no.

In ordine al parametro revocato -io ci cui all'art. 395, n. 5), cod. proc. civ. (contrasto tra giudicati;,, pare sufficiente ribadire che «È inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c. nei confronti delle sentenze 9,-onunziate dalla Corte di cassazione, trattandosi di motivo di revocazione non contemplato dalla disciplina positiva; né è possibile pervenire, in via interpretativa, ad una differente soluzione per le sentenze che abbiano deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. giacché l'art. 191 ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, pur ampliando il novero dei mezzi di impugnazione esperibili avverso dette pronunce, non ha inciuso tale ipotesi» (tra le molte, cfr. Sez.

U, Sentenza n. 23833 del 23/11/2015, Rv. 637609 - 01).

Il ricorso va dunque dichiarato inam Nulla per le spese stante la mancata difesa dell'agenzia fiscale.

PQM La Corte dichiara inammissib,le il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del cl.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuEli per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a tito o di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20887/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale raopresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalle avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d'Aci, con domicilio eletto in Roma, degl. Scipioni n. 288, presso lo studio di quest'ultima ; - ricorrente - cor tro Agenzia delle entrate - intimata - per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte, Sezione Quinta civile, n. 33567/2018, depositata il 28 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella pubblca udienza del 13 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha corcuso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; uditele Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata questa Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la senterza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 85/07/11, depositata il 6 dicembre 2011, con la quale era stato ricettato l'appello dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Rimini n. 253/02/2009 che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] srl contro la cartella di pagamento per sanzioni relative all'IRPEG ed all'IRAP 2003. Stando alla narrativa dell'ordinan::a impugnata, l'atto della riscossione era connesso e conseguence ad un atto impositivo impugnato, ma divenuto definitivo appunto per le sanzioni per effetto della sentenza della CTP. Nel giudizio di legittimità a pue l'agenzia fiscale ricorrente proponeva due motivi di ricorso; la contribuente resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per re‘ocazione la pronuncia di questa Corte, deducendo due motivi. L'Agenzia delle entrate è rimasta int mata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo e con il secondc motivo ex art. 395, n. 4-5, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la s.Jssistenza, per un verso, di errori di fatto revocatorii nell'ordinanza in- pug nata, per altro verso, si duole del contrasto tra l'ordinanza impugnata e la sentenza n. 3/2/2008 del 16 gennaio 2008 della Commissione tributaria provinciale di Rimini. In particolare deduce: -quanto agli errori revocatori, con i primo mezzo che la Corte ha errato nel ritenere che detta sentenza di merito, pur annullando l'avviso di accertamento reddituale emesso nei suoi confronti per il 2003, abbia reso definitive le relative sanzioni; con il secondo mezzo che la Corte ha erroneamente fondato la propria decisione sulla supposizione che l'atto di contestazione per sanzioni fosse stato impugnato così divenendo definitivo per eUetto della sentenza di primo grado nel giudizio a quo (CTP Rimni n. 111/2/2009 del 30 aprile 2009. -quanto al contrasto di giudicati, con il primo mezzo, che la Corte ha affermato che per effetto della sentenza n. 3/2/2008 della CTP di Rimini è intervenuta la definitività dell'avviso di accertamento relativo ad imposte dirette per l'anno 2003 in relazione alle !sanzioni, sostenendo di contro che detta decisione aveva integralmente annullato tale atto impositivo, anche con riguardo alle sanzioni; con il secondo mezzo, che la Corte ha erroneamente affermato che vi era stato un ricorso notificato avverso l'atto di contestazione delle sanzioni conseguenti a detto atto impositivc, mentre la sentenza n. 111/2/2009, passata in giudicato, lo aveva escluso. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili in tutti i profili dedotti. In ordine ai denunciati errori revocai orii va ribadito che: -«L'errore di fatto rilevante Ei fili della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza in- pugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materia e che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni iniuttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sareb De stata diversa» (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021, Rv. 661483 - 01); -«L'errore di fatto previsto call'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste In una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada st, in punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali» (Sez. 5 - , Sentenza n. 26890 del 22/10/2019, Ri. 655451 - 01). Orbene, i denunciati vizi revccatorii non possiedono le caratteristiche di "immediata percepibilità e "decisività" imposti dalla richiamata -costante- giurisprudenza di cLesta Corte. Non è infatti per nulla certo che l'e:fetto di annullamento della sentenza di primo grado più risalente abbia interessato anche le sanzioni e dunque l'interpretazione di tale fatto processuale dato dall'ordinanza impugnata non risulta evidentemente erroneo, al più rientrando nella categoria dell'error in judi:ando, che sicuramente non è ammissibile dedurre con la proposta impugnazione. D'altro canto dalla confusa esposizio le del secondo mezzo non è nemmeno dato esattamente comprencere la "sede" del lamentato vizio revocatorio ossia in quali termini possa esserne attinta l'ordinanza impugnata, dovendosi in ogni caso escludere la "decisività" della questione se il ricorso introduttivo della lite a qua fosse o meno stato notificato oppure no. In ordine al parametro revocato -io ci cui all'art. 395, n. 5), cod. proc. civ. (contrasto tra giudicati;,, pare sufficiente ribadire che «È inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c. nei confronti delle sentenze 9,-onunziate dalla Corte di cassazione, trattandosi di motivo di revocazione non contemplato dalla disciplina positiva; né è possibile pervenire, in via interpretativa, ad una differente soluzione per le sentenze che abbiano deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. giacché l'art. 191 ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, pur ampliando il novero dei mezzi di impugnazione esperibili avverso dette pronunce, non ha inciuso tale ipotesi» (tra le molte, cfr. Sez. U, Sentenza n. 23833 del 23/11/2015, Rv. 637609 - 01). Il ricorso va dunque dichiarato inam Nulla per le spese stante la mancata difesa dell'agenzia fiscale. PQM La Corte dichiara inammissib,le il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del cl.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuEli per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a tito o di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
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