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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025

Cassazione n. 14959/2026

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lla Corte d'appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia haconfermato la responsabilità penale dell’imputato per i delitti di furtopluriaggravato e di tentato furto pluriaggravato indicati in rubrica.2.

Avverso la richiamata sentenza il Mosbahy ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a due motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo, deduce vizio di motivazione rispetto all’omessaconcessione delle circostanze attenuanti generiche, dovuta a mere segnalazionidi polizia, così violando la presunzione di innocenza sancita dall’art. 27, terzocomma, Cost.2.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. per l’avvenuta comminazione di una pena superiore al minimo edittale,senza considerare una serie di elementi, quali le modalità dell’azione criminosa,la sua condizione di soggetto privo di fissa dimora, di modesta estrazioneculturale, di giovanissima età, incensurato e il suo corretto comportamentoprocessuale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo è inammissibile, poiché il ricorrente non si confronta con ilcomplesso delle concorrenti rationes decidendi sottese al diniego dellaconcessione delle circostanze attenuanti generiche.E, invero, la Corte territoriale non solo ha fatto riferimento ai precedenti dipolizia e alle denunce nei confronti dell’imputato ma, altresì, ha sminuito larilevanza della confessione dello stesso, correlata all’arresto in flagranza.Ha inoltre posto in rilievo, con logico incedere, la condotta del medesimo,negativamente connotata dall’assoluta indifferenza rispetto ai richiamidell’autorità e caratterizzata dalla pervicace inclinazione alla commissione di fatticriminosi, poiché ha commesso il delitto per cui è processo subito dopo laconvalida dell’arresto avvenuta, per un altro furto, lo stesso giorno.Opera dunque il consolidato principio secondo cui è inammissibile, perdifetto di specificità, il ricorso per cassazione con il quale la critica sia limitata auna soltanto delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione,laddove queste siano autonome ed autosufficienti (ex aliis, Sez. 6, n. 38809 del30/10/2025, Doria, Rv. 288964; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018,Bimonte, Rv. 272448).2.

Il secondo motivo è del pari inammissibile, alla luce delle congrueargomentazioni con le quali la decisione impugnata ha disatteso le analoghecensure spiegate dal ricorrente in sede di gravame.In primo luogo, occorre al riguardo premettere che il trattamentosanzionatorio irrogato all’imputato è al di sopra del minimo edittale maampiamente al di sotto della media edittale.

Sicché non era necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente ilrichiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti glielementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 5, n. 36407 del02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953; Sez. 4, Sentenza n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino, Rv. 265283).Ad ogni modo, la pronuncia censurata non ha trascurato di sottolineare unaserie di circostanze con le quali, ancora una volta, la difesa ha omesso diconfrontarsi, ovvero: il pessimo comportamento dell’imputato anteriore allacommissione del reato, caratterizzato non solo da una nutrita serie di precedentidi polizia ma addirittura da un arresto, dalla celebrazione di un’udienza e dallaliberazione poche ore prima della commissione dei delitti in esame (circostanza,quest’ultima, congruamente ritenuta idonea a connotare il dolo qualeparticolarmente intenso e a esprimerne l’assoluta indifferenza al rispetto dellalegge); il valore dei beni oggetto di furto; l’irrimediabile danneggiamento deibeni sottratti, non più rivendibili; la reiterazione della condotta a brevissimadistanza temporale.3.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso chel’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere ilricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziateragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia haconfermato la responsabilità penale dell’imputato per i delitti di furtopluriaggravato e di tentato furto pluriaggravato indicati in rubrica.2. Avverso la richiamata sentenza il Mosbahy ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a due motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo, deduce vizio di motivazione rispetto all’omessaconcessione delle circostanze attenuanti generiche, dovuta a mere segnalazionidi polizia, così violando la presunzione di innocenza sancita dall’art. 27, terzocomma, Cost.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. per l’avvenuta comminazione di una pena superiore al minimo edittale,senza considerare una serie di elementi, quali le modalità dell’azione criminosa,la sua condizione di soggetto privo di fissa dimora, di modesta estrazioneculturale, di giovanissima età, incensurato e il suo corretto comportamentoprocessuale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo è inammissibile, poiché il ricorrente non si confronta con ilcomplesso delle concorrenti rationes decidendi sottese al diniego dellaconcessione delle circostanze attenuanti generiche.E, invero, la Corte territoriale non solo ha fatto riferimento ai precedenti dipolizia e alle denunce nei confronti dell’imputato ma, altresì, ha sminuito larilevanza della confessione dello stesso, correlata all’arresto in flagranza.Ha inoltre posto in rilievo, con logico incedere, la condotta del medesimo,negativamente connotata dall’assoluta indifferenza rispetto ai richiamidell’autorità e caratterizzata dalla pervicace inclinazione alla commissione di fatticriminosi, poiché ha commesso il delitto per cui è processo subito dopo laconvalida dell’arresto avvenuta, per un altro furto, lo stesso giorno.Opera dunque il consolidato principio secondo cui è inammissibile, perdifetto di specificità, il ricorso per cassazione con il quale la critica sia limitata auna soltanto delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione,laddove queste siano autonome ed autosufficienti (ex aliis, Sez. 6, n. 38809 del30/10/2025, Doria, Rv. 288964; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018,Bimonte, Rv. 272448).2. Il secondo motivo è del pari inammissibile, alla luce delle congrueargomentazioni con le quali la decisione impugnata ha disatteso le analoghecensure spiegate dal ricorrente in sede di gravame.In primo luogo, occorre al riguardo premettere che il trattamentosanzionatorio irrogato all’imputato è al di sopra del minimo edittale maampiamente al di sotto della media edittale. Sicché non era necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente ilrichiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti glielementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 5, n. 36407 del02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953; Sez. 4, Sentenza n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino, Rv. 265283).Ad ogni modo, la pronuncia censurata non ha trascurato di sottolineare unaserie di circostanze con le quali, ancora una volta, la difesa ha omesso diconfrontarsi, ovvero: il pessimo comportamento dell’imputato anteriore allacommissione del reato, caratterizzato non solo da una nutrita serie di precedentidi polizia ma addirittura da un arresto, dalla celebrazione di un’udienza e dallaliberazione poche ore prima della commissione dei delitti in esame (circostanza,quest’ultima, congruamente ritenuta idonea a connotare il dolo qualeparticolarmente intenso e a esprimerne l’assoluta indifferenza al rispetto dellalegge); il valore dei beni oggetto di furto; l’irrimediabile danneggiamento deibeni sottratti, non più rivendibili; la reiterazione della condotta a brevissimadistanza temporale.3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso chel’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere ilricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziateragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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