CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39849/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che complessivamente il ricorso si presenta come una inammissibile rielaborazione del merito della decisione, sotto differenti profili, senza nemmeno giungere a specificare in relazione alla triade dei vizi motivazionali (art.606 lett. e, c.p.p.) quello rilevante in ciascuno dei motivi elaborati, così formulando deduzioni totalmente generiche (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo) e come tali inammissibili; considerato in aggiunta che i motivi presentano gli ulteriori motivi di inammissibilità: - il primo deduce l'errata ricostruzione fattuale, limitandosi a formulare ipotesi alternative, senza tuttavia indicare ove risieda la manifesta infondatezza motivazionale; - il secondo motivo non considera che la sentenza di primo e quella di secondo grado formano una 'doppia conforme' in punto di affermazione di responsabilità, integrandosi a vicenda, utilizzando i medesimi parametri di valutazione delle prove; in tal senso, il motivo non si confronta con pg. 10 della sentenza di primo grado, ove l'aspetto evocato viene menzionato ed adeguatamente risolto; - il terzo motivo, inerente alla mancata risposta alla richiesta riqualificazione, è manifestamente infondato alla luce della risposta implicita fornita dal complesso decisionale al punto sollevato, tanto in primo che in secondo grado, evidenziandosi la violenza avvenuta in corpore vili e non, come prospettato in via defensionale, in re; - il quarto, quinto e sesto motivo, infine, sono accomunati dalla richiesta a questa Corte, di un nuova valutazione delle premesse fattuali del trattamento sanzionatorio, in spregio all'orientamento consolidato di questa Corte per cui ogni valutazione attinente alla pena sfugge alla revisione di legittimità, qualora essa sia immune da illogicità manifeste, nel caso concreto nemmeno dedotte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere e