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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 gennaio 2022

Cassazione n. 24555/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/3/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dagli [OSCURATO:PERSONA] d'America nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], come da ordine di cattura emesso dalla Corte Distrettuale del Texas in data 27 novembre 2017 per i reati di frode telematica, a scopo di profitto; accesso illegale ad un sistema informatico e furto di identità aggravato, reati commessi nel distretto orientale del Texas.

Si tratta di condotte connesse alla prenotazione fraudolenta di voli, commesse tra il 9 agosto e 1'11 agosto 2017 punite, dalla legislazione americana, con la pena della reclusione che, per il reato di frode 1 n telematica, è non oltre venti anni di reclusione; per il reato di accesso a computer protetto per truffare e conseguire un profitto, quella di non oltre cinque anni di reclusione a meno che la l'agente sia stato previamente condannato per reato della stessa specie, pena che, nel caso, sarebbe quella di non oltre dieci anni di reclusione; per il reato di transazione illegale con un dispositivo di accesso, quella di non oltre quindici anni di reclusione e per il reato di furto aggravato, quella massima di due anni di reclusione, oltre alla pena della multa non superiore a 250.000,00 $ e libertà vigilata non oltre i tre anni per ciascuno dei reati. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore del ricorrente denuncia carenza di motivazione e vizi di violazione di legge nell'applicazione della normativa interna e sovranazionale che inficiano il procedimento di estradizione.

Evidenzia, in fatto, che fin dal 7 gennaio 2022 il Procuratore belga aveva comunicato al difensore del ricorrente "l'intenzione di procedere contro il signor [OSCURATO:PERSONA] per i fatti a seguito del quali le autorità americane richiedono ora il suo rimpatrio"; che in data 2 febbraio 2022 il Procuratore aveva chiesto al locale giudice per le indagini preliminari di "procedere a un'indagine giudiziaria e rilasciare mandato di arresto europeo" denegato per l'attuale condizione detentiva all'estero dell'interessato.

Censura, pertanto, le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello sulla scorta di un erroneo presupposto in fatto, che cioè in Belgio si procede per fatti analoghi e non per il medesimo fatto e che la Corte di appello abbia ritenuto esaustiva, ai fini dell'accoglimento della domanda di estradizione la comunicazione del Ministero della Giustizia italiano sovrapponendo le valutazioni (politica e giurisdizionale) che competono alle due autorità.

Rileva che, indiscusso che l'autorità giudiziaria belga stia procedendo per i medesimi fatti per i quali è in corso il procedimento negli [OSCURATO:PERSONA] d'America, è irrilevante che non sia stato emesso mandato di arresto europeo, essendo, viceversa, pacifica la volontà e la possibilità in base al diritto belga di procedere, contro un proprio cittadino, per reato commesso all'estero.

In tale prospettiva, alla stregua delle sentenze Pisciotti e Petruhhin della Corte di Giustizia, assume rilevanza quale vizio della decisione impugnata, la mancata richiesta all'autorità giudiziaria belga se sia sussistente, indipendentemente dalla emissione del mandato di arresto europeo, la volontà di procedere per il medesimo fatto.

Insiste, inoltre, nella richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in merito alla interpretazione del diritto dell'Unione e, in particolare, del principio di libera circolazione di cui all'art. 3, pgf. 2 del TUE e art. 21 del TFUE e art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Tale diritto, nell'accezione interpretativa della Corte di Giustizia, è stato inteso come diritto delle persone di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri usufruendo dello stesso titolo di protezione contro l'estradizione di cui godono i cittadini dello Stato richiesto e rileva che, se [OSCURATO:PERSONA] fosse cittadino italiano, la pendenza in Italia di un procedimento a suo carico per i medesimi fatti, gli sarebbe valsa il rifiuto dell'estradizione;

2.2. violazione dell'art. 705 cod. proc. pen., con riguardo al principio di proporzionalità della pena ed al pericolo per l'incolumità anche fisica del ricorrente che si trova esposto, alla luce della legislazione americana in materia, alla condanna alla pena di 45 anni di reclusione oltre alla libertà vigilata, per un periodo minimo di nove anni, e alla condanna alla pena pecuniaria di un milione di dollari; la concessa estradizione interferisce con la rieducazione in corso nel Paese di origine, a seguito di condanna, e lo espone - in ragione del suo aspetto - a pericolo di discriminazioni visto il crescere di un forte sentimento anti-asiatico negli [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati.

La Corte di merito ha esaminato la questione, oggi riproposta con i motivi di ricorso, se l'Italia, quale Paese richiesto, possa fare luogo alla consegna ad un Paese terzo di un cittadino comunitario e a quali condizioni ed ha espresso parere favorevole sul rilievo che dalla documentazione prodotta dalla difesa non risulta che il Belgio abbia emesso, per il medesimo fatto per il quale è chiesta l'estradizione, mandato di arresto europeo.

Ha, altresì, ritenuto che non rileva il fatto che anche in Belgio si stia indagando l'estradando per fatti analoghi a quelli per i quali l'estradizione è richiesta tanto che il Ministero della Giustizia, con nota del 25 febbraio 2022, successiva a tutte le comunicazioni difensive, aveva dato atto della corrispondenza intercorsa con il Ministero della Giustizia belga specificando che poteva farsi luogo alla normale procedura di estradizione verso il Paese richiedente.

Le conclusioni alle quali la Corte di merito è pervenuta, benché suscettibili di integrazioni e precisazioni alla luce della documentazione in atti, di seguito illustrata, e dei principi che governano la materia non possono essere riviste.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] - cittadino belga che si trovava, al momento dell'arresto eseguito il 11 ottobre 2021, in transito in Italia - sostiene, volendo attestarsi per ragioni di chiarezza espositiva, ad una affermazione di primo approccio, che il ricorrente, in quanto cittadino di un Paese dell'Unione, deve poter usufruire, in qualsiasi Paese dell'Unione si trovi, delle prerogative derivanti dalla propria cittadinanza o di quella del Paese in cui si trova.

Secondo la difesa, ad una lettura diversa, sarebbe leso il suo diritto alla libera circolazione nei Paesi dell'Unione, diritto che non deve essere letto solo in chiave mercantilistica ma come aspetto della cittadinanza europea che i Paesi dell'Unione hanno realizzato e hanno in corso.

La sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] in Belgio ad un processo per gli stessi fatti oggetto della richiesta di estradizione, ne impedisce - secondo la ricostruzione difensiva - la consegna, ostandovi il divieto di bis in idem e il rilievo che, in pendenza di un procedimento per gli stessi fatti oggetto del mandato di arresto americano, l'Italia avrebbe denegato la consegna del proprio cittadino.

In ogni caso, ad avviso del ricorrente, non preclude il diniego di estradizione la mancata adozione del mandato di arresto europeo poiché, invece, la sottoposizione dell'estradando ad un processo penale nel proprio Paese per i fatti per i quali è richiesta l'estradizione esclude il rischio di impunità del soggetto a fronte dell'applicazione di garanzie e principi derivanti dallo status di cittadino europeo: a questo fine il difensore richiama i principi evincibili dalle sentenze Petruhhin e Pisciotti e ritiene necessario, da un lato, accertare se effettivamente il Belgio stia procedendo giurisdizionalmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro lato, sul presupposto che l'Italia, nelle medesime condizioni, rifiuterebbe la consegna del proprio cittadino, sostiene che dovrebbe essere sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia questione pregiudiziale in merito alla interpretazione del diritto dell'Unione e, in particolare, del principio di libera circolazione di cui all'art. 3, pgf. 2 del TUE e art. 21 del TFUE e art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per il diverso trattamento che viene a determinarsi, in conseguenza di una lettura che limita la consegna alla esistenza di un mandato di arresto europeo del Paese di cittadinanza, tra cittadino italiano e cittadino di altro Paese dell'Unione. 3.La cornice dei principi che governano la materia è frutto della combinazione di diverse basi giuridiche operanti a più livelli costituite, oltre che dai principi richiamati dal codice di procedura penale nelle materie che non sono oggetto di norme convenzionali, dalle disposizioni recate dal Trattato bilaterale di estradizione tra Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America e Governo della Repubblica Italiana del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225 e del trattato integrativo del 3 maggio 2006, risultante dall'Accordo tra gli [OSCURATO:PERSONA] d'America e l'Unione europea del 25 giugno 2003, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 16 marzo 2009, n. 25, e, in particolare, l'art.

VII che prevede la facoltà di rifiuto se la persona richiesta è sottoposta a procedimento dalla [OSCURATO:PERSONA] per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata e l'art.

XV che disciplina espressamente il caso in cui il Paese richiesto riceve una richiesta di estradizione dagli [OSCURATO:PERSONA] d'America e una richiesta di consegna in base ad un mandato di arresto europeo relative alla stessa persona per lo stesso reato o per reati diversi e, in tal caso, l'Autorità esecutiva deciderà- sulla base di fattori pertinenti - a quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata.

Rilevano, alla stregua dei riferimenti compiuti dal difensore del ricorrente, il contenuto della sentenza Petruhhin (Corte di giustizia, 6 settembre 2016, Petruhhìn, C-18/15) e della sentenza Pisciotti (Corte di giustizia, 10 aprile 2018, Pisciotti, C-182/15).

La sentenza Petruhhin ha affermato, che "gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell'Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest'ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale".

La sentenza Petruhhin, in relazione alle domande di estradizione ai fini dell'esercizio dell'azione penale da parte di uno Stato terzo nei confronti di un cittadino di un altro Stato, ha previsto precisi obblighi di consultazione tra lo Stato richiesto e lo Stato di cittadinanza della persona ricercata allo scopo di bilanciare l'esercizio della libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri (conferita dall'art. 18 TFUE) e il rischio di impunità, sulla premessa che uno Stato membro non è tenuto a concedere ad ogni cittadino dell'Unione che si sia trasferito nel suo territorio la stessa protezione contro l'estradizione che concede ai propri cittadini.

Lo Stato al quale è chiesta l'estradizione deve, pertanto, attuare tutti i meccanismi di cooperazione e di assistenza reciproca esistenti in materia penale in forza del diritto dell'Unione e, privilegiare lo scambio di informazioni con lo Stato membro di cui l'interessato ha la cittadinanza al fine di fornire alle autorità di tale Stato membro, purché siano competenti in base al loro diritto nazionale a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal territorio nazionale, l'opportunità di emettere un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio dell'azione penale e, se del caso, su domanda di quest'ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.La sentenza Pisciotti, inoltre, aveva esaminato l'eventualità che la procedura di cooperazione ostacoli una richiesta di estradizione verso uno Stato terzo dando priorità a un mandato d'arresto europeo, osservando che la procedura non ha carattere automatico e che, al fine di salvaguardare l'obiettivo di evitare il rischio di impunità dell'interessato per i fatti che gli sono contestati nella richiesta di estradizione, occorre che il mandato di arresto europeo eventualmente emesso da uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto verta quantomeno sui medesimi fatti e che lo Stato membro che emette tale mandato sia competente, in forza del suo diritto, a perseguire tale persona per fatti di tal genere quando questi ultimi sono commessi al di fuori del suo territorio. 3.Risulta pacifico, sulla scorta della documentazione in atti, che il ricorrente è stato condannato, con pena definitiva in corso di esecuzione, per reato analogo a quello per il quale è in corso il procedimento negli [OSCURATO:PERSONA] d'America, commesso nel suo Paese di origine.

Infatti in Belgio si è proceduto per reati volti all'acquisizione di biglietti di compagnie aree - ottenuti tramite accesso abusivo informatico ai sistemi di vendita delle società- e che si dice commessi "a Mechelen e in questo contesto in altri luoghi del Regno fra il 1 marzo 2016 e il 31 maggio 2017, in modo reiterato, in date non meglio definite"; che effettivamente, a seguito di scambio di informazioni con il difensore, il Procuratore del Regno del Belgio aveva anticipato la sua intenzione di richiedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato commesso negli [OSCURATO:PERSONA] d'America e per il quale pendeva in Italia il procedimento di estradizione, un mandato di arresto europeo richiesta che è stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari, per insussistenza di esigenze cautelari; che nella comunicazione del Ministero della Giustizia del 25 febbraio 2022, oltre quanto riportato nel provvedimento impugnato, si riferisce che "il gip belga ha rifiutato l'emissione di mae a causa della mancanza di recidiva e che quindi, non erano sussistenti le condizioni di emissione di un mae" e che nella medesima mail si precisa che "tale decisione non ha alcun effetto sull'indagine penale aperta e tuttora in corso in Belgio"; che la mail è in risposta alla formale nota Ministero della Giustizia Italiano (del 2 febbraio 2022) con la quale si era dato atto alle autorità belga di poter esercitare le facoltà previste dalla sentenza Petruhhin. 4.Sulla scorta delle disposizioni recate dal Trattato e del sistema che la sentenza Petruhhin ha delineato, e che ha applicazione generalizzata, va rilevata l'esattezza delle conclusioni alle quali la sentenza impugnata è pervenuta escludendo che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art.

XV del Trattato dal momento che l'autorità giudiziaria belga ha denegato l'emissione di un mandato europeo di arresto del proprio cittadino, nel frattempo detenuto in Italia per la vicenda estradizionale.

Ritiene, inoltre il Collegio che deve escludersi: che la pendenza in Belgio del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] proprio per il reato per il quale è in corso il procedimento negli [OSCURATO:PERSONA] di America legittimi il rifiuto dell'estradizione, ricorrendo una fattispecie di bis in idem; che la base giuridica costituita dalla sentenza Petruhhin legittimi il rifiuto di estradizione; che sussistano le condizioni per proporre questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia relativa alla interpretazione del diritto dell'Unione in relazione all'art. 3, pgf. 2 del TUE e dell'art. 21 del TFUE nonché dell'art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sull'assunto che, nel caso in cui il Paese di cittadinanza dell'estradando non abbia adottato il mandato di arresto europeo per i medesimi fatti per i quali è stata richiesta l'estradizione in presenza di reato commesso all'estero dal proprio cittadino e punibile secondo la propria legge, verrebbe a realizzarsi un trattamento pregiudizievole dei cittadini del Paese di appartenenza dell' estradando rispetto al cittadino italiano per il quale, invece, l'Italia avrebbe negato l'estradizione per la pendenza di un procedimento giurisdizionale per gli stessi fatti. 5.Con riguardo al motivo di rifiuto della consegna in forza dell'operatività del divieto di bis in idem deve, in primo luogo, escludersi la necessità di acquisire informazioni presso l'autorità del Belgio sulla pendenza dinanzi all'autorità giudiziaria belga del procedimento per i medesimi fatti: in tal senso è inequivoco il tenore della nota di trasmissione del Ministero della Giustizia del 25 febbraio 2022 con la quale si dà atto, peraltro, che la mancata adozione del mandato di arresto europeo non ha alcun effetto sull'indagine penale aperta e tuttora in corso in Belgio.

Si tratta, inoltre, di una informazione abbastanza recente e attuale rispetto alla data della pronuncia della sentenza impugnata (adottata il 23 marzo 2022) e a quella dell'odierna pronuncia, tale da non richiedere l'acquisizione di ulteriori informazioni in merito ad un eventuale esito del procedimento che, del resto, neppure il difensore ha rappresentato essere intervenuto.

Né rileva, quale condizione di applicazione del rifiuto, che [OSCURATO:PERSONA] non sia cittadino italiano e il procedimento penale a suo carico non sia in corso in Italia, Paese richiesto.

Questa Corte, infatti, ha già affermato il principio che nell'ambito dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il principio del "ne bis in idem", sancito dall'art. 50 della Carta di Nizza, si configura come garanzia generale da invocare nello spazio giuridico europeo, anche nei confronti di uno Stato non appartenente alla UE, ogni qual volta si sia formato un giudicato penale su un medesimo fatto nei confronti della stessa persona ed a prescindere dalla sua cittadinanza europea (Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268931): assume, dunque, rilievo ostativo non la circostanza che non si sia proceduto in Italia ma la circostanza che in Belgio sia in corso un mero procedimento penale che non è pervenuto alla formazione di un giudicato di merito sui fatti (cfr. Sez. 6, n. 10085 del 14/01/2021, Burca, Rv. 280720).

6. Quanto al corretto adempimento delle condizioni previste nella sentenza Petruhhin, rileva il Collegio che la nota del Ministero della Giustizia del 25 febbraio 2022 - oltre alla comunicazione difensiva, che si esprime negli stessi,termini - dà puntualmente atto del formale adempimento de .3 previst( dal "sistema" Petruhhin che richiama la necessità di una consultazione effettiva per permettere allo Stato di cittadinanza di perseguire il proprio cittadino per i fatti avvenuti fuori del territorio nazionale creando, così, le premesse per l'adozione di un mandato di arresto europeo ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

La mail del Ministero della Giustizia italiano, infatti, dà atto dell'adempimento, a cura dello Stato italiano (e non solo per iniziativa e a cura del difensore di [OSCURATO:PERSONA]) delle prescrizioni recate dalla sentenza Petruhhin. 7.Come anticipato, le regole derivanti dal Trattato bilaterale di estradizione tra Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America e Governo della Repubblica Italiana del 13 ottobre 1983 e del Trattato integrativo del 3 maggio 2006, che costituisce la risultante dell'Accordo tra gli [OSCURATO:PERSONA] d'America e l'Unione europea del 25 giugno 2006 - in particolare l'art.

XV - e la sentenza Petruhhin, che ha applicazione ormai generalizzata e che ha istituzionalizzato il ricorso allo scambio di informazioni ed alla cooperazione tra lo Stato richiesto e lo Stato membro di cittadinanza della persona richiesta in consegna, regolano le condizioni e modalità attraverso le quali lo Stato richiesto dell'estradizione deve determinarsi nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza abbia adottato una decisione formale (e positiva) sull'emissione del mandato di arresto europeo.

Tale sentenza indica che, in tal caso, dando priorità a detto eventuale mandato rispetto alla domanda di estradizione, lo Stato membro ospitante agisce in maniera meno lesiva dell'esercizio del diritto di libera circolazione, evitando al tempo stesso, per quanto possibile, il rischio di impunità.

Il nucleo centrale delle argomentazioni difensive concentra l'attenzione sul caso in cui, come nell'odierna vicenda processuale, lo Stato membro di cittadinanza non abbia adottato il mandato di arresto europeo e, confrontandosi con la motivazione della sentenza Petruhhin, nonché con la sentenza Pisciotti, indica la necessità di una soluzione che sposti in avanti la protezione accordata al ricercato nel senso che, in tale evenienza, lo Stato di esecuzione dovrebbe applicare alla persona richiesta le regole che disciplinano l'estradizione del proprio cittadino.

Secondo il ricorrente una soluzione così articolata garantirebbe sia dal rischio di impunità (poiché il ricercato sarebbe comunque sottoposto a procedimento penale per il fatto commesso, se il cittadino dello Stato richiesto è punibile per reato commesso all'estero) sia dal pericolo che il cittadino si trovi esposto all'inerzia del proprio Stato di cittadinanza nell'attivare il mandato di arresto europeo e che, pur potendo procedere nei confronti del proprio cittadino per il reato commesso all'estero, in concreto e per le ragioni più disparate non lo adotti, come verificatosi nel caso in esame in cui l'autorità giudiziaria belga ha denegato l'emissione del mandato di arresto europeo per insussistenza delle esigenze cautelari.

L'esame di tale questione è preliminare anche alla verifica in concreto del regime di estradabilità del cittadino italiano per reato commesso all'estero ma, ad avviso del Collegio, le conclusioni proposte dal difensore non possono trovare accoglimento.

E' agevole rilevare come il quadro dei rapporti tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] d'America si fonda sull'Accordo tra gli [OSCURATO:PERSONA] d'America e l'Unione europea del 25 giugno 2003, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 16 marzo 2009, n. 25 e che, all'art.

XV contiene la disciplina dei casi di concorrenti e contemporanee richieste del [OSCURATO:PERSONA] e del Paese di cittadinanza, ancorandole alla esistenza del mandato di arresto attraverso il quale, lo Stato di cittadinanza si impegna a perseguire, consentendolo la propria legislazione penale, il proprio cittadino per il reato commesso all'estero evitando, così, il rischio di impunità.

Si è, dunque, in presenza di una disciplina positiva che non consente un ampliamento, alla luce delle stesse osservazioni contenute nella sentenza Petruhhin.

Ostano, infatti, alla lettura proposta dal ricorrente gli stessi riferimenti contenuti nella sentenza Petruhhin, che muove dal rilievo che le norme in materia di estradizione rientrano nella competenza dello Stato membro e che lo Stato membro non è tenuto a concedere ad ogni cittadino dell'Unione che si sia trasferito nel suo territorio la stessa protezione contro l'estradizione che concede ai propri cittadini e che, in mancanza di norme di diritto dell'Unione disciplinanti l'estradizione tra gli Stati membri e uno Stato terzo, individua nel sistema della cooperazione e dello scambio di informazioni il mezzo di tutela dei cittadini contro misure che possono privarli del diritto alla libera circolazione, senza derogare alla necessità di prevenire il rischio di impunità.

Il perimetro di intervento della interpretazione della Corte di Giustizia è stato, con una più recente sentenza, ribadito, confermando principi della sentenza Petruhhin, ma precisando che nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza non adotti una decisione formale sull'emissione del mandato d'arresto europeo, lo Stato membro richiesto non è tenuto a rifiutare l'estradizione di un cittadino dell'Unione che ha la cittadinanza di un altro Stato membro e ad esercitare esso stesso l'azione penale nei suoi confronti per fatti commessi in uno Stato terzo, qualora il diritto nazionale dello Stato membro richiesto lo autorizzi, perché "ciò andrebbe al di là dei limiti che il diritto dell'Unione può imporre all'esercizio del potere discrezionale di cui gode tale Stato membro quanto all'opportunità dell'esercizio dell'azione penale" (Sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], C-398/19).

Tale conclusione rende manifestamente infondata la questione posta dal ricorrente sulla necessità di sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia questione pregiudiziale relativa alla interpretazione del diritto dell'Unione in relazione all'art. 3, pgf. 2del TUE e dell'art. 21 del TFUE nonché dell'art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - nel senso che in caso di mancata adozione del mandato di arresto da parte dello Stato di cittadinanza lo Stato richiesto dovrebbe applicare le stesse regole previste per il proprio cittadino - dal momento che, ai fini delle determinazioni concernenti l'estradizione, entrano in gioco una pluralità di fattori uno dei quali è certamente costituito dall'esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri (quale conferita dall'art. 21 TFUE) ma anche altri e non meno rilevanti interessi quali quello della prevenzione del rischio di impunità, scongiurato attraverso la previsione che il cittadino sia perseguito dal proprio Stato, e con i principi e le regole che, all'interno di ciascuno Stato membro, disciplinano l'esercizio dell'azione penale.

Deve, dunque, affermarsi che in tema di estradizione per l'estero ai fini dell'azione penale di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea verso un Paese terzo sussiste l'obbligo di informare lo Stato membro di cittadinanza affinchè l'autorità di tale Stato membro sia messa in condizione di reclamare la consegna dell'interessato con un mandato di arresto europeo ma, nel caso in cui tale mandato non sia richiesto allo Stato di esecuzione, non sussiste l'obbligo di rifiutare l'estradizione ed esercitare l'azione penale nei confronti del cittadino dell'Unione per fatti commessi nello Stato Terzo garantendo pari condizioni e diritti di quelli riconosciuti ai propri cittadini. 7.1.Va, per completezza, evidenziato che sono manifestamente infondate le osservazioni della difesa sulla non estradabilità, verso gli [OSCURATO:PERSONA] d'America dei cittadini italiani, sia perché il Trattato bilaterale di estradizione tra Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America e Governo della Repubblica Italiana del 13 ottobre 1983 e il Trattato integrativo del 3 maggio 2006, non contemplano tale limitazione (cfr. art.

I del Trattato) sia perché l'eventuale procedibilità in Italia nei confronti di cittadino italiano per reati comuni commessi all'estero non impedisce la consegna, atteso che la richiesta del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art.9, comma 3, cod. pen., può essere formulata solo qualora non si sia affatto provveduto ad esperire la procedura di estradizione, ovvero quest'ultima non sia stata concessa o accettata (Sez. 6, n. 58239 del 09/11/2018, Sartini, Rv. 275641).

8. La Corte di appello ha fornito risposta anche al profilo del trattamento sanzionatorio, descritto nella richiesta di estradizione escludendo che, per la sua durata, violi l'art. 3 C.E.D.U.

Va ribadito al riguardo che, ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo tale aspetto rientrare tra le condizioni ostative all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena.

Situazione, quest'ultima, non emergente dagli atti.

Tuttavia, proprio con riferimento alla estradizione richiesta dagli [OSCURATO:PERSONA] d'America, si è affermato che non costituisce circostanza ostativa alla consegna la mera possibilità di irrogazione di una pena detentiva temporanea di durata oltremodo lunga (Sez. 6, n. 11947 del 15/01/2019, Rv. 275293).

In ogni caso, le eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente potranno rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5747 del 09/01/2014, Homm, in motivazione).

Apodittiche sono le affermazioni difensive sulla esistenza di una situazione di fatto di gravità elevata verso persone di etnia asiatica, tenuto conto che il divieto di pronuncia favorevole contemplato dall'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., opera esclusivamente nelle ipotesi in cui sia riscontrabile una situazione allarmante riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, e non certo con riferimento a contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e riconducibili ad iniziative, anche eclatanti, di singoli (cfr. Sez. 6, n. 10905 del 06/03/2013, Bishara, Rv. 254768).

Né rilevano le esigenze connesse al percorso di rieducazione dell'estradando in corso in Belgio (a seguito della condanna definitiva inflittagli) e che non appaiono, ex se, incompatibili con la detenzione negli [OSCURATO:PERSONA] d'America, in vista della sottoposizione a processo dell'estradando.

10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/3/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dagli [OSCURATO:PERSONA] d'America nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], come da ordine di cattura emesso dalla Corte Distrettuale del Texas in data 27 novembre 2017 per i reati di frode telematica, a scopo di profitto; accesso illegale ad un sistema informatico e furto di identità aggravato, reati commessi nel distretto orientale del Texas. Si tratta di condotte connesse alla prenotazione fraudolenta di voli, commesse tra il 9 agosto e 1'11 agosto 2017 punite, dalla legislazione americana, con la pena della reclusione che, per il reato di frode 1 n telematica, è non oltre venti anni di reclusione; per il reato di accesso a computer protetto per truffare e conseguire un profitto, quella di non oltre cinque anni di reclusione a meno che la l'agente sia stato previamente condannato per reato della stessa specie, pena che, nel caso, sarebbe quella di non oltre dieci anni di reclusione; per il reato di transazione illegale con un dispositivo di accesso, quella di non oltre quindici anni di reclusione e per il reato di furto aggravato, quella massima di due anni di reclusione, oltre alla pena della multa non superiore a 250.000,00 $ e libertà vigilata non oltre i tre anni per ciascuno dei reati. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore del ricorrente denuncia carenza di motivazione e vizi di violazione di legge nell'applicazione della normativa interna e sovranazionale che inficiano il procedimento di estradizione. Evidenzia, in fatto, che fin dal 7 gennaio 2022 il Procuratore belga aveva comunicato al difensore del ricorrente "l'intenzione di procedere contro il signor [OSCURATO:PERSONA] per i fatti a seguito del quali le autorità americane richiedono ora il suo rimpatrio"; che in data 2 febbraio 2022 il Procuratore aveva chiesto al locale giudice per le indagini preliminari di "procedere a un'indagine giudiziaria e rilasciare mandato di arresto europeo" denegato per l'attuale condizione detentiva all'estero dell'interessato. Censura, pertanto, le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello sulla scorta di un erroneo presupposto in fatto, che cioè in Belgio si procede per fatti analoghi e non per il medesimo fatto e che la Corte di appello abbia ritenuto esaustiva, ai fini dell'accoglimento della domanda di estradizione la comunicazione del Ministero della Giustizia italiano sovrapponendo le valutazioni (politica e giurisdizionale) che competono alle due autorità. Rileva che, indiscusso che l'autorità giudiziaria belga stia procedendo per i medesimi fatti per i quali è in corso il procedimento negli [OSCURATO:PERSONA] d'America, è irrilevante che non sia stato emesso mandato di arresto europeo, essendo, viceversa, pacifica la volontà e la possibilità in base al diritto belga di procedere, contro un proprio cittadino, per reato commesso all'estero. In tale prospettiva, alla stregua delle sentenze Pisciotti e Petruhhin della Corte di Giustizia, assume rilevanza quale vizio della decisione impugnata, la mancata richiesta all'autorità giudiziaria belga se sia sussistente, indipendentemente dalla emissione del mandato di arresto europeo, la volontà di procedere per il medesimo fatto. Insiste, inoltre, nella richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in merito alla interpretazione del diritto dell'Unione e, in particolare, del principio di libera circolazione di cui all'art. 3, pgf. 2 del TUE e art. 21 del TFUE e art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Tale diritto, nell'accezione interpretativa della Corte di Giustizia, è stato inteso come diritto delle persone di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri usufruendo dello stesso titolo di protezione contro l'estradizione di cui godono i cittadini dello Stato richiesto e rileva che, se [OSCURATO:PERSONA] fosse cittadino italiano, la pendenza in Italia di un procedimento a suo carico per i medesimi fatti, gli sarebbe valsa il rifiuto dell'estradizione; 2.2. violazione dell'art. 705 cod. proc. pen., con riguardo al principio di proporzionalità della pena ed al pericolo per l'incolumità anche fisica del ricorrente che si trova esposto, alla luce della legislazione americana in materia, alla condanna alla pena di 45 anni di reclusione oltre alla libertà vigilata, per un periodo minimo di nove anni, e alla condanna alla pena pecuniaria di un milione di dollari; la concessa estradizione interferisce con la rieducazione in corso nel Paese di origine, a seguito di condanna, e lo espone - in ragione del suo aspetto - a pericolo di discriminazioni visto il crescere di un forte sentimento anti-asiatico negli [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati. La Corte di merito ha esaminato la questione, oggi riproposta con i motivi di ricorso, se l'Italia, quale Paese richiesto, possa fare luogo alla consegna ad un Paese terzo di un cittadino comunitario e a quali condizioni ed ha espresso parere favorevole sul rilievo che dalla documentazione prodotta dalla difesa non risulta che il Belgio abbia emesso, per il medesimo fatto per il quale è chiesta l'estradizione, mandato di arresto europeo. Ha, altresì, ritenuto che non rileva il fatto che anche in Belgio si stia indagando l'estradando per fatti analoghi a quelli per i quali l'estradizione è richiesta tanto che il Ministero della Giustizia, con nota del 25 febbraio 2022, successiva a tutte le comunicazioni difensive, aveva dato atto della corrispondenza intercorsa con il Ministero della Giustizia belga specificando che poteva farsi luogo alla normale procedura di estradizione verso il Paese richiedente. Le conclusioni alle quali la Corte di merito è pervenuta, benché suscettibili di integrazioni e precisazioni alla luce della documentazione in atti, di seguito illustrata, e dei principi che governano la materia non possono essere riviste. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] - cittadino belga che si trovava, al momento dell'arresto eseguito il 11 ottobre 2021, in transito in Italia - sostiene, volendo attestarsi per ragioni di chiarezza espositiva, ad una affermazione di primo approccio, che il ricorrente, in quanto cittadino di un Paese dell'Unione, deve poter usufruire, in qualsiasi Paese dell'Unione si trovi, delle prerogative derivanti dalla propria cittadinanza o di quella del Paese in cui si trova. Secondo la difesa, ad una lettura diversa, sarebbe leso il suo diritto alla libera circolazione nei Paesi dell'Unione, diritto che non deve essere letto solo in chiave mercantilistica ma come aspetto della cittadinanza europea che i Paesi dell'Unione hanno realizzato e hanno in corso. La sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] in Belgio ad un processo per gli stessi fatti oggetto della richiesta di estradizione, ne impedisce - secondo la ricostruzione difensiva - la consegna, ostandovi il divieto di bis in idem e il rilievo che, in pendenza di un procedimento per gli stessi fatti oggetto del mandato di arresto americano, l'Italia avrebbe denegato la consegna del proprio cittadino. In ogni caso, ad avviso del ricorrente, non preclude il diniego di estradizione la mancata adozione del mandato di arresto europeo poiché, invece, la sottoposizione dell'estradando ad un processo penale nel proprio Paese per i fatti per i quali è richiesta l'estradizione esclude il rischio di impunità del soggetto a fronte dell'applicazione di garanzie e principi derivanti dallo status di cittadino europeo: a questo fine il difensore richiama i principi evincibili dalle sentenze Petruhhin e Pisciotti e ritiene necessario, da un lato, accertare se effettivamente il Belgio stia procedendo giurisdizionalmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro lato, sul presupposto che l'Italia, nelle medesime condizioni, rifiuterebbe la consegna del proprio cittadino, sostiene che dovrebbe essere sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia questione pregiudiziale in merito alla interpretazione del diritto dell'Unione e, in particolare, del principio di libera circolazione di cui all'art. 3, pgf. 2 del TUE e art. 21 del TFUE e art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per il diverso trattamento che viene a determinarsi, in conseguenza di una lettura che limita la consegna alla esistenza di un mandato di arresto europeo del Paese di cittadinanza, tra cittadino italiano e cittadino di altro Paese dell'Unione. 3.La cornice dei principi che governano la materia è frutto della combinazione di diverse basi giuridiche operanti a più livelli costituite, oltre che dai principi richiamati dal codice di procedura penale nelle materie che non sono oggetto di norme convenzionali, dalle disposizioni recate dal Trattato bilaterale di estradizione tra Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America e Governo della Repubblica Italiana del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225 e del trattato integrativo del 3 maggio 2006, risultante dall'Accordo tra gli [OSCURATO:PERSONA] d'America e l'Unione europea del 25 giugno 2003, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 16 marzo 2009, n. 25, e, in particolare, l'art. VII che prevede la facoltà di rifiuto se la persona richiesta è sottoposta a procedimento dalla [OSCURATO:PERSONA] per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata e l'art. XV che disciplina espressamente il caso in cui il Paese richiesto riceve una richiesta di estradizione dagli [OSCURATO:PERSONA] d'America e una richiesta di consegna in base ad un mandato di arresto europeo relative alla stessa persona per lo stesso reato o per reati diversi e, in tal caso, l'Autorità esecutiva deciderà- sulla base di fattori pertinenti - a quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata. Rilevano, alla stregua dei riferimenti compiuti dal difensore del ricorrente, il contenuto della sentenza Petruhhin (Corte di giustizia, 6 settembre 2016, Petruhhìn, C-18/15) e della sentenza Pisciotti (Corte di giustizia, 10 aprile 2018, Pisciotti, C-182/15). La sentenza Petruhhin ha affermato, che "gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell'Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest'ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale". La sentenza Petruhhin, in relazione alle domande di estradizione ai fini dell'esercizio dell'azione penale da parte di uno Stato terzo nei confronti di un cittadino di un altro Stato, ha previsto precisi obblighi di consultazione tra lo Stato richiesto e lo Stato di cittadinanza della persona ricercata allo scopo di bilanciare l'esercizio della libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri (conferita dall'art. 18 TFUE) e il rischio di impunità, sulla premessa che uno Stato membro non è tenuto a concedere ad ogni cittadino dell'Unione che si sia trasferito nel suo territorio la stessa protezione contro l'estradizione che concede ai propri cittadini. Lo Stato al quale è chiesta l'estradizione deve, pertanto, attuare tutti i meccanismi di cooperazione e di assistenza reciproca esistenti in materia penale in forza del diritto dell'Unione e, privilegiare lo scambio di informazioni con lo Stato membro di cui l'interessato ha la cittadinanza al fine di fornire alle autorità di tale Stato membro, purché siano competenti in base al loro diritto nazionale a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal territorio nazionale, l'opportunità di emettere un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio dell'azione penale e, se del caso, su domanda di quest'ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.La sentenza Pisciotti, inoltre, aveva esaminato l'eventualità che la procedura di cooperazione ostacoli una richiesta di estradizione verso uno Stato terzo dando priorità a un mandato d'arresto europeo, osservando che la procedura non ha carattere automatico e che, al fine di salvaguardare l'obiettivo di evitare il rischio di impunità dell'interessato per i fatti che gli sono contestati nella richiesta di estradizione, occorre che il mandato di arresto europeo eventualmente emesso da uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto verta quantomeno sui medesimi fatti e che lo Stato membro che emette tale mandato sia competente, in forza del suo diritto, a perseguire tale persona per fatti di tal genere quando questi ultimi sono commessi al di fuori del suo territorio. 3.Risulta pacifico, sulla scorta della documentazione in atti, che il ricorrente è stato condannato, con pena definitiva in corso di esecuzione, per reato analogo a quello per il quale è in corso il procedimento negli [OSCURATO:PERSONA] d'America, commesso nel suo Paese di origine. Infatti in Belgio si è proceduto per reati volti all'acquisizione di biglietti di compagnie aree - ottenuti tramite accesso abusivo informatico ai sistemi di vendita delle società- e che si dice commessi "a Mechelen e in questo contesto in altri luoghi del Regno fra il 1 marzo 2016 e il 31 maggio 2017, in modo reiterato, in date non meglio definite"; che effettivamente, a seguito di scambio di informazioni con il difensore, il Procuratore del Regno del Belgio aveva anticipato la sua intenzione di richiedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato commesso negli [OSCURATO:PERSONA] d'America e per il quale pendeva in Italia il procedimento di estradizione, un mandato di arresto europeo richiesta che è stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari, per insussistenza di esigenze cautelari; che nella comunicazione del Ministero della Giustizia del 25 febbraio 2022, oltre quanto riportato nel provvedimento impugnato, si riferisce che "il gip belga ha rifiutato l'emissione di mae a causa della mancanza di recidiva e che quindi, non erano sussistenti le condizioni di emissione di un mae" e che nella medesima mail si precisa che "tale decisione non ha alcun effetto sull'indagine penale aperta e tuttora in corso in Belgio"; che la mail è in risposta alla formale nota Ministero della Giustizia Italiano (del 2 febbraio 2022) con la quale si era dato atto alle autorità belga di poter esercitare le facoltà previste dalla sentenza Petruhhin. 4.Sulla scorta delle disposizioni recate dal Trattato e del sistema che la sentenza Petruhhin ha delineato, e che ha applicazione generalizzata, va rilevata l'esattezza delle conclusioni alle quali la sentenza impugnata è pervenuta escludendo che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. XV del Trattato dal momento che l'autorità giudiziaria belga ha denegato l'emissione di un mandato europeo di arresto del proprio cittadino, nel frattempo detenuto in Italia per la vicenda estradizionale. Ritiene, inoltre il Collegio che deve escludersi: che la pendenza in Belgio del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] proprio per il reato per il quale è in corso il procedimento negli [OSCURATO:PERSONA] di America legittimi il rifiuto dell'estradizione, ricorrendo una fattispecie di bis in idem; che la base giuridica costituita dalla sentenza Petruhhin legittimi il rifiuto di estradizione; che sussistano le condizioni per proporre questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia relativa alla interpretazione del diritto dell'Unione in relazione all'art. 3, pgf. 2 del TUE e dell'art. 21 del TFUE nonché dell'art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sull'assunto che, nel caso in cui il Paese di cittadinanza dell'estradando non abbia adottato il mandato di arresto europeo per i medesimi fatti per i quali è stata richiesta l'estradizione in presenza di reato commesso all'estero dal proprio cittadino e punibile secondo la propria legge, verrebbe a realizzarsi un trattamento pregiudizievole dei cittadini del Paese di appartenenza dell' estradando rispetto al cittadino italiano per il quale, invece, l'Italia avrebbe negato l'estradizione per la pendenza di un procedimento giurisdizionale per gli stessi fatti. 5.Con riguardo al motivo di rifiuto della consegna in forza dell'operatività del divieto di bis in idem deve, in primo luogo, escludersi la necessità di acquisire informazioni presso l'autorità del Belgio sulla pendenza dinanzi all'autorità giudiziaria belga del procedimento per i medesimi fatti: in tal senso è inequivoco il tenore della nota di trasmissione del Ministero della Giustizia del 25 febbraio 2022 con la quale si dà atto, peraltro, che la mancata adozione del mandato di arresto europeo non ha alcun effetto sull'indagine penale aperta e tuttora in corso in Belgio. Si tratta, inoltre, di una informazione abbastanza recente e attuale rispetto alla data della pronuncia della sentenza impugnata (adottata il 23 marzo 2022) e a quella dell'odierna pronuncia, tale da non richiedere l'acquisizione di ulteriori informazioni in merito ad un eventuale esito del procedimento che, del resto, neppure il difensore ha rappresentato essere intervenuto. Né rileva, quale condizione di applicazione del rifiuto, che [OSCURATO:PERSONA] non sia cittadino italiano e il procedimento penale a suo carico non sia in corso in Italia, Paese richiesto. Questa Corte, infatti, ha già affermato il principio che nell'ambito dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il principio del "ne bis in idem", sancito dall'art. 50 della Carta di Nizza, si configura come garanzia generale da invocare nello spazio giuridico europeo, anche nei confronti di uno Stato non appartenente alla UE, ogni qual volta si sia formato un giudicato penale su un medesimo fatto nei confronti della stessa persona ed a prescindere dalla sua cittadinanza europea (Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268931): assume, dunque, rilievo ostativo non la circostanza che non si sia proceduto in Italia ma la circostanza che in Belgio sia in corso un mero procedimento penale che non è pervenuto alla formazione di un giudicato di merito sui fatti (cfr. Sez. 6, n. 10085 del 14/01/2021, Burca, Rv. 280720). 6. Quanto al corretto adempimento delle condizioni previste nella sentenza Petruhhin, rileva il Collegio che la nota del Ministero della Giustizia del 25 febbraio 2022 - oltre alla comunicazione difensiva, che si esprime negli stessi,termini - dà puntualmente atto del formale adempimento de .3 previst( dal "sistema" Petruhhin che richiama la necessità di una consultazione effettiva per permettere allo Stato di cittadinanza di perseguire il proprio cittadino per i fatti avvenuti fuori del territorio nazionale creando, così, le premesse per l'adozione di un mandato di arresto europeo ai fini dell'esercizio dell'azione penale. La mail del Ministero della Giustizia italiano, infatti, dà atto dell'adempimento, a cura dello Stato italiano (e non solo per iniziativa e a cura del difensore di [OSCURATO:PERSONA]) delle prescrizioni recate dalla sentenza Petruhhin. 7.Come anticipato, le regole derivanti dal Trattato bilaterale di estradizione tra Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America e Governo della Repubblica Italiana del 13 ottobre 1983 e del Trattato integrativo del 3 maggio 2006, che costituisce la risultante dell'Accordo tra gli [OSCURATO:PERSONA] d'America e l'Unione europea del 25 giugno 2006 - in particolare l'art. XV - e la sentenza Petruhhin, che ha applicazione ormai generalizzata e che ha istituzionalizzato il ricorso allo scambio di informazioni ed alla cooperazione tra lo Stato richiesto e lo Stato membro di cittadinanza della persona richiesta in consegna, regolano le condizioni e modalità attraverso le quali lo Stato richiesto dell'estradizione deve determinarsi nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza abbia adottato una decisione formale (e positiva) sull'emissione del mandato di arresto europeo. Tale sentenza indica che, in tal caso, dando priorità a detto eventuale mandato rispetto alla domanda di estradizione, lo Stato membro ospitante agisce in maniera meno lesiva dell'esercizio del diritto di libera circolazione, evitando al tempo stesso, per quanto possibile, il rischio di impunità. Il nucleo centrale delle argomentazioni difensive concentra l'attenzione sul caso in cui, come nell'odierna vicenda processuale, lo Stato membro di cittadinanza non abbia adottato il mandato di arresto europeo e, confrontandosi con la motivazione della sentenza Petruhhin, nonché con la sentenza Pisciotti, indica la necessità di una soluzione che sposti in avanti la protezione accordata al ricercato nel senso che, in tale evenienza, lo Stato di esecuzione dovrebbe applicare alla persona richiesta le regole che disciplinano l'estradizione del proprio cittadino. Secondo il ricorrente una soluzione così articolata garantirebbe sia dal rischio di impunità (poiché il ricercato sarebbe comunque sottoposto a procedimento penale per il fatto commesso, se il cittadino dello Stato richiesto è punibile per reato commesso all'estero) sia dal pericolo che il cittadino si trovi esposto all'inerzia del proprio Stato di cittadinanza nell'attivare il mandato di arresto europeo e che, pur potendo procedere nei confronti del proprio cittadino per il reato commesso all'estero, in concreto e per le ragioni più disparate non lo adotti, come verificatosi nel caso in esame in cui l'autorità giudiziaria belga ha denegato l'emissione del mandato di arresto europeo per insussistenza delle esigenze cautelari. L'esame di tale questione è preliminare anche alla verifica in concreto del regime di estradabilità del cittadino italiano per reato commesso all'estero ma, ad avviso del Collegio, le conclusioni proposte dal difensore non possono trovare accoglimento. E' agevole rilevare come il quadro dei rapporti tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] d'America si fonda sull'Accordo tra gli [OSCURATO:PERSONA] d'America e l'Unione europea del 25 giugno 2003, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 16 marzo 2009, n. 25 e che, all'art. XV contiene la disciplina dei casi di concorrenti e contemporanee richieste del [OSCURATO:PERSONA] e del Paese di cittadinanza, ancorandole alla esistenza del mandato di arresto attraverso il quale, lo Stato di cittadinanza si impegna a perseguire, consentendolo la propria legislazione penale, il proprio cittadino per il reato commesso all'estero evitando, così, il rischio di impunità. Si è, dunque, in presenza di una disciplina positiva che non consente un ampliamento, alla luce delle stesse osservazioni contenute nella sentenza Petruhhin. Ostano, infatti, alla lettura proposta dal ricorrente gli stessi riferimenti contenuti nella sentenza Petruhhin, che muove dal rilievo che le norme in materia di estradizione rientrano nella competenza dello Stato membro e che lo Stato membro non è tenuto a concedere ad ogni cittadino dell'Unione che si sia trasferito nel suo territorio la stessa protezione contro l'estradizione che concede ai propri cittadini e che, in mancanza di norme di diritto dell'Unione disciplinanti l'estradizione tra gli Stati membri e uno Stato terzo, individua nel sistema della cooperazione e dello scambio di informazioni il mezzo di tutela dei cittadini contro misure che possono privarli del diritto alla libera circolazione, senza derogare alla necessità di prevenire il rischio di impunità. Il perimetro di intervento della interpretazione della Corte di Giustizia è stato, con una più recente sentenza, ribadito, confermando principi della sentenza Petruhhin, ma precisando che nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza non adotti una decisione formale sull'emissione del mandato d'arresto europeo, lo Stato membro richiesto non è tenuto a rifiutare l'estradizione di un cittadino dell'Unione che ha la cittadinanza di un altro Stato membro e ad esercitare esso stesso l'azione penale nei suoi confronti per fatti commessi in uno Stato terzo, qualora il diritto nazionale dello Stato membro richiesto lo autorizzi, perché "ciò andrebbe al di là dei limiti che il diritto dell'Unione può imporre all'esercizio del potere discrezionale di cui gode tale Stato membro quanto all'opportunità dell'esercizio dell'azione penale" (Sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], C-398/19). Tale conclusione rende manifestamente infondata la questione posta dal ricorrente sulla necessità di sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia questione pregiudiziale relativa alla interpretazione del diritto dell'Unione in relazione all'art. 3, pgf. 2del TUE e dell'art. 21 del TFUE nonché dell'art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - nel senso che in caso di mancata adozione del mandato di arresto da parte dello Stato di cittadinanza lo Stato richiesto dovrebbe applicare le stesse regole previste per il proprio cittadino - dal momento che, ai fini delle determinazioni concernenti l'estradizione, entrano in gioco una pluralità di fattori uno dei quali è certamente costituito dall'esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri (quale conferita dall'art. 21 TFUE) ma anche altri e non meno rilevanti interessi quali quello della prevenzione del rischio di impunità, scongiurato attraverso la previsione che il cittadino sia perseguito dal proprio Stato, e con i principi e le regole che, all'interno di ciascuno Stato membro, disciplinano l'esercizio dell'azione penale. Deve, dunque, affermarsi che in tema di estradizione per l'estero ai fini dell'azione penale di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea verso un Paese terzo sussiste l'obbligo di informare lo Stato membro di cittadinanza affinchè l'autorità di tale Stato membro sia messa in condizione di reclamare la consegna dell'interessato con un mandato di arresto europeo ma, nel caso in cui tale mandato non sia richiesto allo Stato di esecuzione, non sussiste l'obbligo di rifiutare l'estradizione ed esercitare l'azione penale nei confronti del cittadino dell'Unione per fatti commessi nello Stato Terzo garantendo pari condizioni e diritti di quelli riconosciuti ai propri cittadini. 7.1.Va, per completezza, evidenziato che sono manifestamente infondate le osservazioni della difesa sulla non estradabilità, verso gli [OSCURATO:PERSONA] d'America dei cittadini italiani, sia perché il Trattato bilaterale di estradizione tra Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America e Governo della Repubblica Italiana del 13 ottobre 1983 e il Trattato integrativo del 3 maggio 2006, non contemplano tale limitazione (cfr. art. I del Trattato) sia perché l'eventuale procedibilità in Italia nei confronti di cittadino italiano per reati comuni commessi all'estero non impedisce la consegna, atteso che la richiesta del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art.9, comma 3, cod. pen., può essere formulata solo qualora non si sia affatto provveduto ad esperire la procedura di estradizione, ovvero quest'ultima non sia stata concessa o accettata (Sez. 6, n. 58239 del 09/11/2018, Sartini, Rv. 275641). 8. La Corte di appello ha fornito risposta anche al profilo del trattamento sanzionatorio, descritto nella richiesta di estradizione escludendo che, per la sua durata, violi l'art. 3 C.E.D.U. Va ribadito al riguardo che, ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo tale aspetto rientrare tra le condizioni ostative all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. Situazione, quest'ultima, non emergente dagli atti. Tuttavia, proprio con riferimento alla estradizione richiesta dagli [OSCURATO:PERSONA] d'America, si è affermato che non costituisce circostanza ostativa alla consegna la mera possibilità di irrogazione di una pena detentiva temporanea di durata oltremodo lunga (Sez. 6, n. 11947 del 15/01/2019, Rv. 275293). In ogni caso, le eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente potranno rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5747 del 09/01/2014, Homm, in motivazione). Apodittiche sono le affermazioni difensive sulla esistenza di una situazione di fatto di gravità elevata verso persone di etnia asiatica, tenuto conto che il divieto di pronuncia favorevole contemplato dall'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., opera esclusivamente nelle ipotesi in cui sia riscontrabile una situazione allarmante riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, e non certo con riferimento a contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e riconducibili ad iniziative, anche eclatanti, di singoli (cfr. Sez. 6, n. 10905 del 06/03/2013, Bishara, Rv. 254768). Né rilevano le esigenze connesse al percorso di rieducazione dell'estradando in corso in Belgio (a seguito della condanna definitiva inflittagli) e che non appaiono, ex se, incompatibili con la detenzione negli [OSCURATO:PERSONA] d'America, in vista della sottoposizione a processo dell'estradando. 10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processua
Sentenza Cassazione n. 24555/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris