CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41093/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Delia CARDIA che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione avanzata nell'interesse di Leonardo LIVADIA e Salvatore LIVADIA della sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise d'appello di Messina in data 13 marzo 2012, irrevocabile il 3 dicembre 2012, che li aveva condannati per il duplice omicidio di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] LIVADIA e Salvatore LIVADIA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sviluppando tre motivi di ricorso con i quali si denuncia il vizio motivazionale: 2.1. in ordine alla valutazione dell'elemento di novità rappresentato dall'arresto di [OSCURATO:PERSONA], la cui deposizione fu essenziale per il giudizio di condanna, dal risentimento da questi nutrito nei confronti degli imputati e dalle incongruenze del suo narrato; 2.2. in ordine alla richiesta di rinnovare la perizia balistica tenuto conto che, contrariamente a quanto assunto nel provvedimento impugnato, nessun accertamento specifico era stato effettuato per verificare che i bossoli rinvenuti sul luogo dell'azione omicida fossero quelli usati per la stessa, ancorché certamente riferibili ai LIVADIA che su quel luogo, di loro proprietà, vi andavano a cacciare e che, in assenza di una datazione dello sparo, considerate l'assenza di tracce di polvere da sparo sui LIVADIA e le condizioni di degrado delle stesse, sarebbero potute essere state esplose in altro momento. La Corte messinese non aveva compreso il tenore della richiesta che mirava a indagare, tramite un accertamento microscopico, la datazione dell'esplosione dei bossoli e la compatibilità tra le borre sequestrate sulla scena del crimine e rinvenute nel corso dell'autopsia e le canne delle armi trovate in possesso di Russo, non essendo, peraltro, stati rilevati sulle borre i segni dell'imperfezione della canna del fucile messa in evidenza dai rilievi fotografici del R.I.S.; 2.3. in ordine alla sollecitazione di una nuova perizia in merito all'orario della morte di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], attesi i contrasti tra i consulenti delle parti e, viceversa, a fronte dell'importanza di tale dato in relazione al giudizio di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili sotto vari profili, come correttamente segnalato dal Procuratore generale.2. Anzitutto, i ricorsi non contestano la chiara e specifica affermazione circa la identità, dal punto di vista del petitum, della causa petendi ed anche delle argomentazioni sviluppate, dell'istanza di revisione presentata in data 25 settembre 2020, rispetto a quella depositata in data 3 aprile 2020 e già decisa con provvedimento di inammissibilità che non risulta impugnato. Si tratta, dunque, della non contestata riproposizione di una identica istanza già respinta: da ciò discende la manifesta infondatezza della richiesta che non poteva che condurre alla declaratoria di inammissibilità oggi impugnata. 3. Del resto, l'ordinanza impugnata è oggetto di impugnazione inammissibile perché generica ed esorbitante rispetto ai limiti propri del giudizio di revisione. 3.1. Costituisce principio costantemente affermato quello secondo il quale «in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice» (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 - dep. 2002, PG e PC in proc. Pisano, Rv. 220443). La richiesta di revisione, pertanto, può essere fondata sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma non su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, sia pure implicitamente, non potendo essere il giudizio di revisione utilizzato come un quarto grado di giudizio. Infatti, «in tema di revisione, il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio» (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). 3.2. Nella specie, i giudici appaiono avere seguito tali coordinate ermeneutiche. Hanno, rilevato in modo logico ed esauriente che l'arresto dopo quattordici anni dal duplice omicidio di uno dei testi di accusa, [OSCURATO:PERSONA], per il possesso di numerose armi non giustificava alcun dubbio sulla credibilità del testimone, valutata nei giudizi di merito e attestata anche in sede di legittimità. Sono, in effetti, prive di qualunque capacità critica perché caratterizzate da un ragionamento capzioso e ipotetico, le deduzioni difensive che non solo ipotizzano la calunniosità delle dichiarazioni di Russo, ma sembrerebbero addebitare al medesimo la responsabilità dei fatti oggetto del giudicato nei confronti dei ricorrenti, in ragione del «rancore» nutrito dal teste verso gli imputati. 3.3. È, del resto, congetturale la richiesta di procedere a una nuova perizia sulle borre sequestrate sulla scena del crimine e di tutte le armi sequestrate a Russo a fronte di accertamenti tecnici che hanno individuato nel fucile Franchi dei LIVADIA l'arma da cui sono partiti i proiettili che hanno colpito le vittime. Si tratta di una richiesta meramente esplorativa come tale non conciliabile con i rigorosi presupposti dell'istituto della revisione. 3.4. I ricorrenti, d'altra parte, non si rapportano alle osservazioni della Corte d'appello che ha sottolineato come le stesse argomentazioni erano state poste già all'attenzione della Corte d'appello con plurime istanze di revisione già valutate e respinte. I giudici distrettuali hanno escluso l'esistenza di prove nuove e rimarcato l'evidente non conferenza dimostrativa degli elementi rappresentati dai ricorrenti per perorare la revisione e scardinare la valenza del pregresso compendio probatorio a sostenere la loro colpevolezza; i ricorsi sono sul punto meramente assertivi e reiterativi. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a