CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08207/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, emessa in data 09/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 24/09/2019, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 24/01/2013, 7 riduceva la pena ad anni due di reclusione, concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. In data 20/01/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 216 legge fallimentare, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'attribuzione al ricorrente della condotta contestatagli senza alcuna prova del dolo specifico richiesto dalla fattispecie, posto che il ricorrente aveva aderito alle richieste del curatore fallimentare, depositando tutta la documentazione in suo possesso e fornendo il nominativo del commercialista presso cui erano depositate le altre scritture contabili; né è stata resa impossibile o difficile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, non avendo, peraltro, la sentenza fatto riferimento ad alcuna formalità distrattiva da parte del ricorrente, rispetto alla quale fosse funzionale la condotta contestata; 2.2 mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., avendo il Civita richiesto una perizia che ricostruisse il volume delle operazioni contabili e la misura dell'attivo e del passivo, posto che a fronte delle conclusioni del curatore - secondo cui l'attivo fallimentare era pari a zero - l'imputato aveva evidenziato come il principale creditore, l'istituto bancario che aveva promosso il fallimento, aveva proseguito negli atti esecutivi senza l'intervento del curatore, incamerando tutto l'attivo, mentre il passivo era costituito essenzialmente da debiti fiscali azzerati dalle decisioni delle [OSCURATO:PERSONA]; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto, in riferimento alla inadeguata valutazione dei motivi di gravame ed alla mancanza di autonomia della decisione rispetto alle argomentazioni del primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 24/01/2013. La contestazione risulta formulata in maniera alternativa - essendo stata contestata sia la sottrazione e la distruzione delle scritture contabili, sia la loro tenuta in maniera incompleta - e la sentenza impugnata ha dato atto che l'imputato aveva del tutto omesso di depositare i libri e le scritture contabili, limitandosi a fornire copia dei bilanci relativi alle annualità tra il 2008 ed il 2010, oltre ad un elenco di fornitori, riservandosi di depositare l'ulteriore documentazione, senza dare alcun seguito a tale impegno. In tale contesto la condotta tenuta in concreto dal Civita era apparsa funzionale ad impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, in relazione allo specifico contesto fallimentare, connotato da ingenti debiti ma anche da cespiti attivi rimasti non identificati né identificabili, tra cui polizze per 200.000,00 euro conferite in pegno ad istituti di credito ed una vettura, secondo quanto dichiarato dall'imputato medesimo al curatore fallimentare. La formulazione del primo motivo di ricorso, quindi, appare del tutto perplessa e contraddittoria: da un lato, infatti, si afferma che il Civita aveva consegnato in parte le scritture contabili al curatore, il che sottende la considerazione della bancarotta fraudolenta documentale sub specie di irregolare tenuta delle scritture contabili, per la quale, pacificamente, è richiesto il dolo generico; dall'altro si contesta la sussistenza del dolo specifico, in assenza di contestazione di condotte distrattive a carico dell'imputato. In realtà, come visto, a fronte di una formulazione alternativa del capo di imputazione, pacificamente ammissibile (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280572), la sentenza impugnata ha rilevato come la condotta del ricorrente avesse, in concreto, impedito l'individuazione dei cespiti attivi, peraltro dallo stesso pacificamente ammessi, con conseguente pregiudizio del ceto creditorio, il che rende ragione in maniera adeguata - anche se con motivazione succinta - dell'elemento soggettivo del dolo specifico. Non vi è dubbio, infatti, che le scritture contabili non fossero state consegnate al curatore, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, il che, secondo il più accreditato orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276650 Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno ed altro, Rv. 269904) integra l'atteggiarsi della bancarotta fraudolenta documentale per la quale è richiesto il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo la condotta nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, laddove la fraudolenta tenuta di tali scritture, per la quale è richiesto il dolo generico, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi della procedura fallimentare. Ciò che, invece, non è affatto richiesto dalla formulazione della norma, ai fini dell'integrazione del reato, è la coeva contestazione di una o più condotte distrattive. Sebbene, infatti, nella maggior parte dei casi, la condotta di bancarotta fraudolenta documentale per distrazione, sottrazione o occultamento delle scritture contabili, sia funzionale ad una o più distrazioni, non si deve confondere il piano probatorio - relativo alla ricostruzione della concreta fattispecie di reato, anche in relazione alla dimostrazione dell'elemento soggettivo - con la configurabilità dell'imputazione. Sebbene sia molto più semplice dimostrare il dolo specifico nei casi in cui la condotta di sottrazione o occultamento delle scritture contabili sia funzionale a condotte distrattive dei beni dell'impresa, la mancata contestazione di tali condotte, nondimeno, non può determinare, automaticamente, l'esclusione della fattispecie di sottrazione o omessa tenuta della contabilità. In caso contrario, infatti, si finirebbe per considerare la contestazione di una condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione quale implicita condizione obiettiva di punibilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale punita a titolo di dolo specifico, cosa che la formulazione della norma incriminatrice non autorizza in alcun modo. Altro discorso, evidentemente, è quello concernente la prova della sussistenza del dolo specifico richiesto per integrare la fattispecie. Tutto ciò premesso, quindi, non può che ribadirsi come la Corte di merito abbia logicamente valorizzato la circostanza che la condotta di omessa consegna delle scritture contabili al curatore avesse impedito la individuazione e l'apprensione di beni aziendali di cui lo stesso imputato aveva ammesso l'esistenza, con conseguente pregiudizio per i creditori, in un contesto di passività estremamente elevate. Nel che, quindi, si sostanzia il dolo specifico, indipendentemente dalla scelta, riservata al pubblico ministero ed insindacabile in questa sede, di procedere o meno alla contestazione della relativa condotta distrattiva. Nel resto, i motivi di ricorso risultano versati in fatto e del tutto generici, nella misura in cui non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, in riferimento alle sentenze tributarie, ha osservato come le pronunce non risultano definitive e, soprattutto, non sia affatto chiaro se si riferiscano ai debiti accertati in sede fallimentare. Quanto, infine, alla doglianza circa l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, va rilevato che trattasi di motivo dedotto per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, posto che né con i motivi di appello, né in sede di discussione, risulta in alcun modo richiesta e/o sollecitata la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel senso evidenziato in ricorso, Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament