Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 1976

Cassazione n. 29219/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il 26/01/1976 avverso l'ordinanza del 10/06/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILA Tdato avviso alle parti;7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rari •n•••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 10 giugno 2021 il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila dichiarava inammissibile il reclamo proposto da D'AGOSTINO [OSCURATO:PERSONA], personalmente, avverso l'ordinanza datata 13.1.2021, con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Pescara rigettava il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'EARS per gg 5 inflitta presso la [OSCURATO:PERSONA] di Pescara in data 9.9.2020 non rilevando vizi di legittimità, non potendo effettuare valutazioni sotto profili di merito della sanzione.

In motivazione, in Tribunale precisa che il reclamo è stato presentato oltre i termini di legge.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione D'AGOSTINO [OSCURATO:PERSONA] con atto personale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.

Ed invero sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell imputato (e quindi anche del c:ondannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v.

Sez.

U. 21.12.2017, Aiello).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il 26/01/1976 avverso l'ordinanza del 10/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA Tdato avviso alle parti;7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rari •n•••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 giugno 2021 il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila dichiarava inammissibile il reclamo proposto da D'AGOSTINO [OSCURATO:PERSONA], personalmente, avverso l'ordinanza datata 13.1.2021, con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Pescara rigettava il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'EARS per gg 5 inflitta presso la [OSCURATO:PERSONA] di Pescara in data 9.9.2020 non rilevando vizi di legittimità, non potendo effettuare valutazioni sotto profili di merito della sanzione. In motivazione, in Tribunale precisa che il reclamo è stato presentato oltre i termini di legge. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione D'AGOSTINO [OSCURATO:PERSONA] con atto personale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. Ed invero sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell imputato (e quindi anche del c:ondannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il pr
Sentenza Cassazione n. 29219/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris