CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12459/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a TARANTO il 10/10/1980 avverso la sentenza del 26/11/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza del 26 novembre 2025, il GIP presso il Tribunale di Taranto ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta delle parti, la pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 390 del 9 ottobre 1990 in quanto ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di grammi 4,41 di cocaina suddivisa in dieci involucri di cellophane termosaldato all'interno di un appartamento ove erano presenti giovani assuntori e attrezzi utili al confezionamento oltre che bicarbonato destinato al taglio della sostanza. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione con riguardo alla correttezza della qualificazione giuridica. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. Per i ricorsi presentati dal 3 agosto 2017 (cfr. art. 1, comma 51, I. n. 103 del 23 giugno 2017), il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. U. 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U. 27 dicembre 1995, Serafino). D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo proposto. 2Nel caso di specie il giudice ha dato conto delle univoche risultanze investigative, che la pena è correttamente determinata e che non vi sono le condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. L'inammissibilità va, dunque, pronunciata senza formalità e cioè de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M