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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 22400/2022

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seguente motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso la ordinanza del 15/07/2021 della Corte di cassazione.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la revoca dell'ordinanza impugnata e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 12 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12 ottobre 2020, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di rapina aggravata dall'avere commesso il fatto con armi, contestando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., per essere stata utilizzata un'arma giocattolo priva di potenzialità lesiva e in assenza di prova certa sulla visibilità del tappo rosso.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Settima sezione della Corte di cassazione con ordinanza n. 38722 del 15 luglio 2021 sul rilievo che, secondo il costante insegnamento del Giudice di legittimità, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi nel delitto di rapina, occorre, qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo, che questa non sia riconoscibile come tale (Sez. 2, n. 4712 del 17/11/2017, D'Elia, Rv. 272012); viceversa, nel caso in esame, la Corte di appello aveva dato atto, con motivazione in fatto puntuale e insindacabile, che dai file del sistema di videosorveglianza della farmacia dove si era consumata la rapina non risultava in alcun modo traccia del tappo rosso sulla canna della pistola impugnata dall'imputato, che non era stata ritrovata.

Avverso detta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto deducendo l'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 15 luglio 2021 e di conseguenza l'assenza del necessario contraddittorio cartolare.

2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto la revoca dell'ordinanza impugnata e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 12 ottobre 2020.

3. La difesa del ricorrente, con memoria di replica depositata il 9 maggio 2022, ha espressamente dichiarato di opporsi alla richiesta del PG di procedere -all'esito del giudizio rescindente- alla immediata e contestuale celebrazione del giudizio rescissorio per la valutazione dei motivi di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

5. Va dichiarato inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, poiché il difensore rh—e-t non era munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048).

Non può infatti considerarsi tale quella conferita in data 5 gennaio 2022, allegata al ricorso, dal momento che nella citata pronuncia delle Sezioni Unite è chiarito che la particolarità del ricorso straordinario rende indispensabile, in sintonia con quanto previsto per un altro tipico mezzo di impugnazione straordinario quale la richiesta di revisione (art. 633 cod. proc. pen.) latamente assimilabile -per i possibili effetti rescindenti e rescissori- all'istituto ex art. 625-bis cod. proc. pen., una specifica procura del condannato che, ai sensi dell'art. 122, comma 1, cod. proc. pen., autorizzi il difensore a proporre e presentare l'atto innpugnatorio diretto alla correzione di un errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità;

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso la ordinanza del 15/07/2021 della Corte di cassazione. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la revoca dell'ordinanza impugnata e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 12 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12 ottobre 2020, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di rapina aggravata dall'avere commesso il fatto con armi, contestando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., per essere stata utilizzata un'arma giocattolo priva di potenzialità lesiva e in assenza di prova certa sulla visibilità del tappo rosso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Settima sezione della Corte di cassazione con ordinanza n. 38722 del 15 luglio 2021 sul rilievo che, secondo il costante insegnamento del Giudice di legittimità, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi nel delitto di rapina, occorre, qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo, che questa non sia riconoscibile come tale (Sez. 2, n. 4712 del 17/11/2017, D'Elia, Rv. 272012); viceversa, nel caso in esame, la Corte di appello aveva dato atto, con motivazione in fatto puntuale e insindacabile, che dai file del sistema di videosorveglianza della farmacia dove si era consumata la rapina non risultava in alcun modo traccia del tappo rosso sulla canna della pistola impugnata dall'imputato, che non era stata ritrovata. Avverso detta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto deducendo l'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 15 luglio 2021 e di conseguenza l'assenza del necessario contraddittorio cartolare. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto la revoca dell'ordinanza impugnata e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 12 ottobre 2020. 3. La difesa del ricorrente, con memoria di replica depositata il 9 maggio 2022, ha espressamente dichiarato di opporsi alla richiesta del PG di procedere -all'esito del giudizio rescindente- alla immediata e contestuale celebrazione del giudizio rescissorio per la valutazione dei motivi di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. 5. Va dichiarato inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, poiché il difensore rh—e-t non era munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048). Non può infatti considerarsi tale quella conferita in data 5 gennaio 2022, allegata al ricorso, dal momento che nella citata pronuncia delle Sezioni Unite è chiarito che la particolarità del ricorso straordinario rende indispensabile, in sintonia con quanto previsto per un altro tipico mezzo di impugnazione straordinario quale la richiesta di revisione (art. 633 cod. proc. pen.) latamente assimilabile -per i possibili effetti rescindenti e rescissori- all'istituto ex art. 625-bis cod. proc. pen., una specifica procura del condannato che, ai sensi dell'art. 122, comma 1, cod. proc. pen., autorizzi il difensore a proporre e presentare l'atto innpugnatorio diretto alla correzione di un errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità; 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]
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