Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 4/2020

ECLI:EU:C:2020:923
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CC0729

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 12 novembre 2020 ( 1 ) Causa C‑729/19 TKF contro [OSCURATO:PERSONA] of Justice for [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal in [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione in materia civile – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 75 – Ambito di applicazione temporale – Possibilità di registrare ed eseguire sentenze pronunciate prima dell’adesione dello Stato di origine all’Unione europea»

I. Introduzione

1. In quali (eventuali) circostanze una sentenza in materia di alimenti emessa da un giudice nazionale prima dell’adesione di tale Stato all’Unione europea può ottenere riconoscimento in forza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( 2 )? Tale è in sostanza la questione posta dalla seguente domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal in [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

2. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda quindi il riconoscimento e l’esecuzione nel [OSCURATO:PERSONA] di decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adesione di quest’ultima all’Unione europea il 1 o maggio 2004 e prima della data di applicazione, il 18 giugno 2011, del regolamento n. 4/2009.

Prima di esaminare le circostanze di fatto all’origine di detta domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre preliminarmente delineare le disposizioni giuridiche pertinenti.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio

3. L’articolo 66 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 3 ), così dispone: «1.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato membro d’origine prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III: a) se nello Stato membro di origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della [convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1972, L 299, pag. 32 ; in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles”)] o della convenzione di Lugano [concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1988, L 319, pag. 9 ; in prosieguo: la “convenzione di Lugano”]; b) in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l’azione è stata proposta».

2. Regolamento n. 4/2009

4. I considerando 31, 44 e 47 del regolamento n. 4/2009 sono così formulati: «(31) Per facilitare il recupero transfrontaliero di crediti alimentari occorre istituire un regime di cooperazione tra le autorità centrali designate dagli Stati membri.

Tali autorità dovrebbero prestare assistenza ai creditori e ai debitori di alimenti nel far valere i loro diritti in un altro Stato membro mediante la presentazione di domande di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività e d’esecuzione di decisioni esistenti, di modifica di tali decisioni o di emanazione di una decisione.

Esse dovrebbero altresì scambiare informazioni per localizzare i debitori e i creditori e individuare, se del caso, i loro introiti e beni.

Dovrebbero, infine, cooperare tra loro scambiandosi informazioni di carattere generale e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro. (…) (44) Il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari.

Fatte salve le disposizioni transitorie del presente regolamento, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del presente regolamento sulla competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. (…) (47) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il [OSCURATO:PERSONA] non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di notificare l’intenzione di accettare il presente regolamento dopo la sua adozione in conformità dell’articolo 4 del suddetto protocollo».

5. L’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 4/2009, intitolato «Definizioni», così recita: «Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) “decisione”: la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

Ai fini dei capi VII e VIII, per “decisione” s’intende anche una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato terzo».

6. Il capo IV del regolamento n. 4/2009, intitolato «Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni», è suddiviso in tre sezioni.

A norma dell’articolo 16 di detto regolamento, la sezione 1, che comprende gli articoli da 17 a 22 di tale regolamento, si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (in prosieguo: il «protocollo dell’Aia»), la sezione 2, che comprende gli articoli da 23 a 38 del medesimo regolamento, si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia, mentre la sezione 3, che comprende gli articoli da 39 a 43 del regolamento di cui trattasi, contiene disposizioni comuni a tutte le decisioni.

7. Il capo VII del regolamento n. 4/2009 include le disposizioni sulla cooperazione tra le autorità centrali negli articoli da 49 a 63 del medesimo regolamento.

8. L’articolo 75 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Disposizioni transitorie», è così formulato: «1.

Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, alle transizioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti successivamente alla data di applicazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

2. Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano: a) alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti dopo tale data; b) alle decisioni emesse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data, a condizione che tali decisioni rientrino, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, nell’ambito di applicazione del [regolamento n. 44/2001]. [Il regolamento n. 44/2001] continua ad applicarsi ai procedimenti di riconoscimento e di esecuzione in corso alla data di applicazione del presente regolamento.

I commi primo e secondo si applicano, mutatis mutandis, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti negli Stati membri.

3. Il capo VII sulla cooperazione tra autorità centrali si applica alle richieste e domande pervenute all’autorità centrale a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento».

9. Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento n. 4/2009, il regolamento si applica, fatta eccezione per l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 3, gli articoli 71, 72 e 73, dal 18 giugno 2011, a condizione che il protocollo dell’Aia del 2007 sia applicabile nell’Unione in tale data.

3. Decisione 2009/451/CE

10. Ai sensi dell’articolo 2 della decisione 2009/451/CE della Commissione dell’8 giugno 2009 sull’intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di accettare il regolamento (CE) n. 4/2009 ( 4 ), detto regolamento è entrato in vigore nel [OSCURATO:PERSONA] il 1 o luglio 2009.

4. Decisione 2009/941/CE

11. Conformemente all’articolo 4 della decisione 2009/941/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del [protocollo dell’Aia] ( 5 ), le disposizioni di tale protocollo sono state applicate in via provvisoria nell’Unione a decorrere dal 18 giugno 2011.

B. Diritto del [OSCURATO:PERSONA]

12. L’articolo 4(1A) del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 1982) Rules ([OSCURATO:PERSONA]) 1986 (legge del 1982 dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sulla competenza giurisdizionale e le decisioni in materia civile, come modificata dalle regole del 1986) così recita: «Quando il cancelliere della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (tribunale circoscrizionale dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) riceve una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 26 del regolamento n. 4/2009 per l’esecuzione di un’ordinanza di pagamento delle prestazioni alimentari emessa in uno Stato vincolato dal regolamento, diverso dal [OSCURATO:PERSONA], egli deve, fatto salvo l’articolo 24 del regolamento n. 4/2009 e i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, far registrare la suddetta ordinanza nel proprio tribunale mediante un verbale o una nota inseriti e firmati da lui nel registro delle ordinanze».

III. Fatti del procedimento principale

13. TKF e AKF, entrambi cittadini polacchi, si sono sposati in [OSCURATO:PERSONA] nel 1991.

Hanno avuto due figli.

Il 1 o aprile 1999 un tribunale polacco ha emesso una decisione in materia di obbligazioni alimentari in favore di AKF contro [OSCURATO:PERSONA].

Sono stati avviati ulteriori procedimenti in materia di obbligazioni alimentari dinanzi a un tribunale polacco tra il dicembre 2002 e il febbraio 2003.

Questi ultimi procedimenti hanno dato origine a quelle che il giudice del rinvio ha descritto come «ordinanze di pagamento delle prestazioni alimentari aggiornate», emesse il 14 febbraio 2003 (si tratta di «decisioni che modificano le ordinanze originarie emesse il 1 o aprile 1999» dallo stesso tribunale) ( 6 ).

14. TKF e AKF hanno divorziato nel 2004.

Due anni dopo, nell’agosto 2006, TKF è arrivato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], dove risiede da allora.

15. Con decisioni del 24 ottobre 2013 e del 15 agosto 2014 (in prosieguo: le «decisioni di registrare»), un cancelliere della [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of Belfast and Newtownabbey (tribunale della circoscrizione territoriale di Belfast e Newtownabbey, [OSCURATO:PERSONA]) ha registrato e dichiarato esecutive due decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse dal giudice polacco in data 14 febbraio 2003.

Le decisioni di registrare sono state prese conformemente all’articolo 75 del regolamento n. 4/2009.

Esse dichiarano inoltre che le decisioni così registrate sono esecutive ai fini della sezione 2 del capo IV del medesimo regolamento.

16. TFK ha impugnato le decisioni di registrare dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice in [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte di giustizia dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], divisione del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) per il motivo che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non era uno Stato membro al momento della pronuncia delle decisioni del tribunale polacco in questione, la sezione 2 del capo 4 del regolamento n. 4/2009 non era applicabile.

Egli ha altresì sostenuto che gli articoli 23 e 26 non si applicavano alle decisioni del tribunale polacco e che, in ogni caso, dette decisioni non erano conformi all’articolo 24 del regolamento n. 4/2009, non essendovi alcuna prova che TFK fosse a conoscenza dei procedimenti in questione, che vi avesse partecipato o vi fosse rappresentato.

17. [OSCURATO:PERSONA] of Justice in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte di giustizia dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], divisione del [OSCURATO:PERSONA]) ha tuttavia rigettato l’impugnazione per il fatto che il regolamento n. 4/2009 non contiene alcuna disposizione che limiti il suo ambito di applicazione temporale alle ordinanze di pagamento in materia di alimenti emesse in [OSCURATO:PERSONA] solo dopo la data di adesione della [OSCURATO:PERSONA] all’Unione.

Inoltre, l’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009 non trovava applicazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] è uno Stato firmatario del protocollo dell’Aia, mentre il capo VII del regolamento n. 4/2009 si applicava, in virtù dell’articolo 75, paragrafo 3, alle questioni in esame. [OSCURATO:PERSONA] of Justice in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], (Alta Corte di giustizia dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], divisione del [OSCURATO:PERSONA]) ha di conseguenza affermato che le decisioni del tribunale polacco sono state correttamente registrate ed eseguite a norma di tale capo.

TFK ha quindi proposto ricorso avverso detta decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal in [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «giudice del rinvio»).

18. Il giudice del rinvio è stato di conseguenza investito di un ricorso relativo alla corretta applicazione temporale del regolamento n. 4/2009 ai fini della registrazione e della dichiarazione di esecutività delle decisioni in materia di alimenti e all’applicabilità dell’articolo 75, paragrafo 2, alle decisioni emesse dagli Stati firmatari del protocollo dell’Aia.

In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi circa l’applicabilità del regolamento n. 4/2009 alle decisioni in materia di obblighi alimentari emesse in [OSCURATO:PERSONA] prima della sua adesione all’Unione e la competenza della [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of Belfast and Newtownabbey (tribunale della circoscrizione territoriale di Belfast e Newtownabbey) a registrare le decisioni pertinenti ai sensi dell’articolo 75 del regolamento n. 4/2009.

IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale

19. Date tali circostanze, con decisione del 2 settembre 2019, pervenuta alla Corte il 2 ottobre 2019, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal in [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 75, paragrafo 2, del [regolamento n. 4/2009] debba essere interpretato nel senso che si applica solo alle “decisioni” emesse in Stati che erano Stati membri dell’Unione al momento dell’adozione di tali decisioni. 2) Tenendo presente che la [OSCURATO:PERSONA] è attualmente uno Stato membro dell’Unione vincolato dal protocollo dell’Aia, se le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse da un tribunale polacco nel 1999 e nel 2003, vale a dire prima che la [OSCURATO:PERSONA] diventasse uno Stato membro dell’Unione, possano essere ora registrate ed eseguite in un altro Stato membro dell’Unione in forza di una qualsiasi disposizione del regolamento n. 4/2009, e in particolare: a) in forza dell’articolo 75, paragrafo 3, e dell’articolo 56 del regolamento n. 4/2009; b) in forza dell’articolo 75, paragrafo 2, e della sezione 2 del capo IV del regolamento n. 4/2009; c) in forza dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), e della sezione 3 del capo IV del regolamento n. 4/2009; d) in forza di qualsiasi altro articolo del regolamento n. 4/2009».

20. TFK e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

Inoltre, TKF, il [OSCURATO:PERSONA] of Justice for [OSCURATO:PERSONA] (Ministero della giustizia dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]), il governo polacco e la Commissione europea hanno tutti presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 14 ottobre 2020.

21. Come sottolineato in udienza, purtroppo la presente domanda di pronuncia pregiudiziale potrebbe essere l’ultima causa dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] che la Corte abbia occasione di trattare direttamente.

Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato l’Unione europea a mezzanotte (CET) del 31 gennaio 2020.

Si può tuttavia osservare che ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2 e dell’articolo 89, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 7 ), la sentenza della Corte continua ad essere vincolante nella sua totalità per il [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA] (compresa l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]) indipendentemente dalla data in cui la sentenza della Corte è pronunciata.

V. Analisi A. Prima questione

22. Con la prima questione, il giudice del rinvio si chiede se la deroga all’applicazione temporale del regolamento n. 4/2009, prevista dall’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009, debba essere interpretata nel senso che si applica solo alle «decisioni» emesse da autorità giurisdizionali nazionali in Stati che erano già Stati membri dell’Unione al momento dell’adozione di tali decisioni.

23. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 8 ).

24. Nell’applicare detti principi al caso di specie, si può anzitutto osservare che, in base alla definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 4/2009, per «decisione» si intende la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro .

Il punto di partenza è, pertanto, che il regolamento n. 4/2009 si basa sul presupposto che la sentenza deve essere stata pronunciata da un giudice di uno Stato membro.

Tale non era, naturalmente, la situazione della [OSCURATO:PERSONA] prima del maggio 2004.

25. L’articolo 75 del regolamento n. 4/2009 è una disposizione transitoria diretta a regolamentare lo status delle decisioni emesse prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui trattasi.

Occorre, naturalmente, ricordare che, come precisato dal considerando 44 del medesimo regolamento, il regolamento n. 4/2009 sostituisce in sostanza le disposizioni generali sulla competenza e l’esecuzione di ordinanze in materia di obbligazioni alimentari precedentemente contenute nel regolamento n. 44/2001.

Il regolamento n. 4/2009 costituisce, in altre parole, una lex specialis per quanto riguarda le questioni di competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali nel settore specifico delle obbligazioni alimentari ( 9 ).

26. Essendovi una sostanziale continuità tra i due regolamenti, ci si poteva unicamente aspettare che il regolamento n. 4/2009 contenesse disposizioni sulle decisioni in materia di obbligazioni alimentari pronunciate negli Stati membri prima della data di applicazione di quest’ultimo regolamento dal 18 giugno 2011 ( 10 ).

Ciò si riflette, come si vedrà ora, nelle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 75 del regolamento n. 4/2009.

Rimane, tuttavia, la questione essenziale se dette disposizioni possano essere interpretate nel senso che esse si applicano retroattivamente a decisioni emesse da autorità giurisdizionali nazionali prima della loro adesione in qualità di Stati membri dell’Unione.

È di tale cruciale questione che ci occupiamo ora.

27. L’articolo 75, paragrafo 1, prevede anzitutto che, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 di tale articolo, il regolamento si applichi solo ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti a decorrere dalla data di applicazione del regolamento.

L’articolo 75, paragrafo 3 verte sugli accordi transitori relativi alla cooperazione tra autorità centrali e non è pertinente ai fini della prima questione, sebbene la mia proposta sia di tenere conto del potenziale impatto di tale disposizione nel trattare la seconda questione.

28. L’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009 – e segnatamente l’articolo 75, paragrafo 2, lettera a) – riveste, tuttavia, un’importanza centrale e riguarda due situazioni leggermente diverse.

In primo luogo, l’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 4/2009 prevede che la sezione 2 (che comprende gli articoli da 23 a 38 del medesimo e si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia) e la sezione 3 (che comprende gli articoli da 39 a 43 del medesimo e contiene disposizioni comuni a tutte le decisioni) si applichino alle «decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti a decorrere da tale data» ( 11 ).

29. I termini che mi sono permesso di evidenziare – «negli Stati membri» – devono ovviamente essere letti in combinato disposto con la definizione stessa di «decisione» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 4/2009.

Tutto ciò fornisce chiare indicazioni testuali che la decisione del giudice nazionale in questione deve essere stata emessa in un momento in cui lo Stato stesso era anche uno Stato membro dell’Unione.

Ciò non è naturalmente avvenuto nel caso della [OSCURATO:PERSONA] prima del maggio 2004.

30. In secondo luogo, l’articolo 75, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009 prevede che le sezioni 2 e 3 si applichino alle decisioni emesse anteriormente alla data di applicazione del suddetto regolamento o successivamente a tale data ma a seguito di procedimenti avviati prima di tale data, a condizione che tali decisioni rientrino, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 .

Detta disposizione indica pertanto in modo evidente che solo le decisioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 possono usufruire del beneficio delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 75, paragrafo 2, lettere a) e b).

31. È dunque necessario esaminare l’articolo 66 del regolamento n. 44/2001, che ha ad oggetto l’applicazione temporale del regolamento medesimo.

32. A tale riguardo, come ha affermato il governo polacco nelle sue osservazioni orali all’udienza tenutasi il 14 ottobre 2020, è vero che l’articolo 66, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 prevede che le decisioni emesse dopo l’entrata in vigore di detto regolamento debbano essere riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del medesimo regolamento «se nello Stato membro di origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano».

33. Tuttavia, come affermato dalla Corte con particolare chiarezza nella sentenza del 21 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑514/10 , EU:C:2012:367 , punto 34 ), affinché tale specifico regolamento sia applicabile ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di una decisione giurisdizionale, è necessario che al momento della pronuncia di tale decisione il regolamento n. 44/2001 fosse in vigore tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro in relazione a cui sono richiesti il riconoscimento e l’esecuzione.

34. In altre parole, per quanto riguarda la presente causa, occorre anzitutto rilevare che il procedimento è stato avviato in un momento in cui la convenzione di Lugano non si applicava alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto la decisione in materia di obbligazioni alimentari risale al 1 o aprile 1999 ( 12 ).

Sebbene spetti al giudice del rinvio verificare se le domande dirette all’aggiornamento della suddetta decisione iniziale siano state effettivamente presentate nell’ambito del medesimo procedimento – come suggerisce il termine «aggiornamento» –, il fatto che la convenzione di Lugano sia divenuta applicabile in [OSCURATO:PERSONA] quando sono stati proposti tali ricorsi non sarebbe in ogni caso pertinente, in quanto le ultime decisioni sono state pronunciate il 14 febbraio 2003, vale a dire in un momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] non era ancora uno Stato membro dell’Unione europea.

35. Da siffatta interpretazione delle disposizioni transitorie del regolamento n. 44/2001 discende che, in ogni caso, quando le decisioni di cui trattasi sono state emesse da un’autorità giurisdizionale di uno Stato che, all’epoca, non era ancora membro dell’Unione europea, dette decisioni non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 – in quanto quest’ultimo non si applicava ancora ad esso – e, di conseguenza, non rientrano neppure nell’ambito di applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009.

36. In terzo luogo, se una lettura attenta del testo dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009 conferma inequivocabilmente che quelle che si potrebbero definire come «decisioni anteriori all’adesione» non rientrano nell’ambito di applicazione di tali disposizioni concernenti il riconoscimento e l’esecuzione, tale conclusione è, in ogni caso, sottolineata e confermata da un’interpretazione finalistica o teleologica dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009.

Infatti, dal considerando 44 del regolamento n. 4/2009 risulta che le disposizioni transitorie previste dall’articolo 75 mirano a garantire la transizione dal regime generale stabilito dal regolamento n. 44/2001 al regime specifico per le obbligazioni alimentari previsto dal regolamento n. 4/2009, consentendo dunque il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze emesse in base al primo regolamento.

Dal momento che le decisioni emesse in Stati che non erano all’epoca Stati membri dell’Unione non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, non vi è pertanto alcun motivo di estendere a tali decisioni il beneficio di dette disposizioni transitorie.

37. La Corte ha costantemente sottolineato, nell’ambito del regime complessivo della convenzione di Bruxelles e dei regolamenti, che il sistema di riconoscimento ed esecuzione è fondato sulla fiducia reciproca, in particolare la fiducia che le autorità giurisdizionali di tutti gli Stati membri applicheranno in modo coscienzioso (se necessario d’ufficio) le norme sulla competenza e le garanzie procedurali previste dalla convenzione di Bruxelles e dai regolamenti che l’hanno seguita, cosicché il riconoscimento delle sentenze anteriori all’adesione dipende dalla questione se lo stesso giudice che emette la sentenza si sia dichiarato competente basandosi su norme in materia di competenza conformi a quelle prescritte dalla convenzione o dal regolamento pertinenti ( 13 ).

38. Ne consegue che l’applicazione delle norme semplificate del riconoscimento e dell’esecuzione, che tutelano l’attore soprattutto consentendogli di ottenere un’esecuzione rapida, certa ed effettiva della sentenza pronunciata a suo favore nello Stato membro di origine, si giustifica solo nella misura in cui la sentenza che deve essere riconosciuta o eseguita sia stata emessa conformemente alle norme sulla competenza idonee a tutelare gli interessi del convenuto.

Una siffatta tutela non può tuttavia essere garantita quando la decisione sia stata emessa in uno Stato in cui il regolamento n. 44/2001 non era applicabile al momento dell’avvio del procedimento che ha dato luogo alla decisione in questione, e ciò proprio perché all’epoca detto giudice non aveva alcun obbligo di garantire che le norme che disciplinano la competenza stessa del giudice fossero fondate sulle norme sulla competenza contenute nell’articolo 3 e nelle sezioni da 2 a 7 del capo II dello stesso regolamento.

39. La Corte ha, da ultimo, precisato tale aspetto nella sentenza del 21 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑514/10 , EU:C:2012:367 ), in cui ha dichiarato che una sentenza austriaca del 2003 non poteva essere eseguita nella Repubblica ceca nel 2007 ai sensi del regolamento n. 44/2001. in quanto detto regolamento non era in vigore alla data della pronuncia della sentenza da parte dei giudici austriaci ( 14 ).

40. Di conseguenza, alla luce di tali considerazioni, ritengo che la deroga all’applicazione temporale del regolamento n. 4/2009, prevista dall’articolo 75, paragrafo 2, di quest’ultimo, debba essere interpretata nel senso che essa si applica solo alle «decisioni» emesse da un’autorità giurisdizionale negli Stati che erano già Stati membri dell’Unione al momento della pronuncia di tali decisioni.

41. Tale interpretazione è coerente con la formulazione, il contesto e la finalità dell’articolo 75 del regolamento n. 4/2009.

Inoltre, essa è conforme al principio secondo cui le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente affinché le regole generali non vengano svuotate del loro contenuto ( 15 ).

B. Seconda questione

42. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia possibile riconoscere ed eseguire in un altro Stato membro una decisione emessa da un giudice di uno Stato prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione, sulla base di qualsiasi parte del regolamento n. 4/2009.

43. Occorre ricordare, in via preliminare, che, conformemente all’articolo 76 del regolamento n. 4/2009, il regolamento si applica dal 18 giugno 2011, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 47, paragrafo 3, e agli articoli 71, 72 e

73. Inoltre, le uniche deroghe a detta norma sono state espressamente disciplinate dal legislatore dell’Unione nell’articolo 75, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 4/2009.

Ciò premesso, dette disposizioni mi sembrano le uniche pertinenti per rispondere alla seconda questione pregiudiziale sollevata.

44. Dalla mia risposta alla prima questione posta dal giudice del rinvio si evince, tuttavia, che l’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009 non può applicarsi alle decisioni emesse in Stati che non erano ancora Stati membri dell’Unione europea al momento della pronuncia delle stesse.

Se tale interpretazione dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009 è corretta, si potrebbe ritenere alquanto improbabile che le disposizioni accessorie dell’articolo 75, paragrafo 3, del regolamento n. 4/2009 abbiano l’indiretto effetto di facilitare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa da un giudice di uno Stato prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione.

Sono giunto alla conclusione che detta disposizione non può neppure essere interpretata in tale senso, per i motivi che seguono.

45. In primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 75, paragrafo 3, del regolamento n. 4/2009 risulta che le disposizioni del capo VII del medesimo regolamento, che riguardano la cooperazione tra autorità centrali, si applicano a richieste e domande pervenute all’autorità centrale a decorrere dalla data di applicazione del regolamento n. 4/2009 senza altre limitazioni.

Tuttavia, conformemente alla definizione data nell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 4/2009, nel termine «decisione» rientrano altresì le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in uno Stato terzo nell’ambito del capo VII.

46. Tali disposizioni non potrebbero tuttavia realisticamente portare alla conclusione che una decisione emessa in uno Stato terzo prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione sia riconosciuta ed eseguita in uno Stato membro beneficiando delle norme semplificate del regolamento n. 4/2009 per la semplice ragione che il creditore potrebbe rivolgersi a un’autorità centrale.

47. Ciò sarebbe anzitutto in contrasto con l’esigenza di equilibrio tra attori e convenuti sottesa all’interpretazione restrittiva della deroga di cui all’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009 ( 16 ).

In secondo luogo, introdurrebbe una discriminazione tra creditori che scelgono di rivolgersi alle autorità centrali e quelli che agiscono da soli, benché la Corte abbia espressamente riconosciuto che la domanda di assistenza presso le autorità centrali, ai sensi delle disposizioni che compaiono nel capo VII del regolamento n. 4/2009, costituisce un diritto e non un obbligo ( 17 ).

Non si potrebbe pertanto di certo suggerire che il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione anteriore all’adesione possa dipendere dalla circostanza che il creditore della decisione in materia di obbligazioni alimentari si sia di fatto avvalso delle opzioni previste dal capo

VII. Come osservato all’udienza dall’agente di TKF, nulla suggerisce nemmeno che – in forte contrasto con le disposizioni di cui al capo IV – nelle disposizioni del capo VII vi siano elementi diretti ad attribuire competenza.

48. Per non privare di significato l’articolo 75, paragrafo 3, del regolamento n. 4/2009, occorre precisare che l’interpretazione restrittiva suggerita non si applica alle domande e alle richieste di cui agli articoli 51 e 56 del regolamento n. 4/2009 che non riguardano direttamente il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni emesse dal giudice di uno Stato prima dell’adesione di quest’ultimo.

Sarebbe del tutto possibile, ad esempio, che un siffatto creditore chiedesse l’assistenza dell’autorità centrale per contribuire a localizzare un debitore ( 18 ) o agevolare la ricerca di informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, altre circostanze finanziarie ( 19 ) o anche ottenere l’emanazione di una decisione ove non siano possibili il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto ( 20 ).

49. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che non sia possibile ottenere, sulla base dell’articolo 75 del regolamento n. 4/2009 o di altre disposizioni del medesimo regolamento, il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa da un giudice di uno Stato prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione, conformemente alle norme previste dal regolamento n. 4/2009.

Risulta, pertanto, che le sentenze pronunciate dai giudici polacchi prima dell’adesione della [OSCURATO:PERSONA] all’Unione europea non possono essere riconosciute ed eseguite su tale base.

VI. Conclusione

50. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal in [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) come segue: 1 La deroga all’applicazione temporale del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, prevista dall’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009, deve essere interpretata nel senso che essa si applica solo alle «decisioni» emesse da un’autorità giurisdizionale in Stati che erano già Stati membri dell’Unione al momento dell’adozione di tali decisioni. 2 Non è possibile ottenere, sulla base dell’articolo 75 del regolamento n. 4/2009 o di altre disposizioni del medesimo regolamento, il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione, conformemente alle norme previste dal regolamento n. 4/2009. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) GU 2009, L 7, pag. 1 , e rettifica GU 2011, L 131, pag. 26 e GU 2013, L 8, pag. 19 . ( 3 ) GU 2001, L 12, pag. 1 . ( 4 ) GU 2009, L 149, pag. 73 . ( 5 ) GU 2009, L 331, pag. 17 . ( 6 ) Dal fascicolo non è tuttavia del tutto chiaro se i procedimenti del 2002-2003 fossero procedimenti completamente nuovi o se (come è più probabile) l’ordinanza di pagamento delle prestazioni alimentari «aggiornata» sia stata il risultato di nuove domande presentate nel 2002-2003 in relazione al procedimento preesistente del 1999.

Spetta in ultima analisi al giudice del rinvio pronunciarsi su tale punto. ( 7 ) GU 2020, L 29, pag. 7 . ( 8 ) V., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2014, L ( C‑656/13 , EU:C:2014:2364 , punto 38 ). ( 9 ) V., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2020, FX (Opposizione all’esecuzione di un credito alimentare) ( C‑41/19 , EU:C:2020:425 , punto 33 ). ( 10 ) Come previsto dall’articolo 76 del regolamento n. 4/2009. ( 11 ) Il corsivo è mio. ( 12 ) [OSCURATO:PERSONA] la convenzione di Lugano ha avuto effetto a decorrere dal 1 o febbraio 2000. ( 13 ) V., ad esempio, sentenza del 9 ottobre 1997, von Horn ( C‑163/95 , EU:C:1997:472 , punti da 18 a 20 ). ( 14 )

V. punti da 28 a

30. ( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ( C‑6/14 , EU:C:2015:122 , punto 24 ).

V. altresì sentenza del 29 luglio 2019, Commissione/Austria (Ingegneri civili, consulenti in materia di brevetti e di veterinari) ( C‑209/18 , EU:C:2019:632 , punto 35 ). ( 16 )

V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni. ( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2017, S. ( C‑283/16 , EU:C:2017:104 , punto 40 ). ( 18 ) Articolo 51, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 4/2009. ( 19 ) Articolo 51, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 4/2009. ( 20 ) Articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 4/2009.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0729 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 12 novembre 2020 ( 1 ) Causa C‑729/19 TKF contro [OSCURATO:PERSONA] of Justice for [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal in [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione in materia civile – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 75 – Ambito di applicazione temporale – Possibilità di registrare ed eseguire sentenze pronunciate prima dell’adesione dello Stato di origine all’Unione europea» I. Introduzione 1. In quali (eventuali) circostanze una sentenza in materia di alimenti emessa da un giudice nazionale prima dell’adesione di tale Stato all’Unione europea può ottenere riconoscimento in forza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( 2 )? Tale è in sostanza la questione posta dalla seguente domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal in [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). 2. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda quindi il riconoscimento e l’esecuzione nel [OSCURATO:PERSONA] di decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adesione di quest’ultima all’Unione europea il 1 o maggio 2004 e prima della data di applicazione, il 18 giugno 2011, del regolamento n. 4/2009. Prima di esaminare le circostanze di fatto all’origine di detta domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre preliminarmente delineare le disposizioni giuridiche pertinenti. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio 3. L’articolo 66 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 3 ), così dispone: «1.   Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore. 2.   Tuttavia, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato membro d’origine prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III: a) se nello Stato membro di origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della [convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1972, L 299, pag. 32 ; in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles”)] o della convenzione di Lugano [concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1988, L 319, pag. 9 ; in prosieguo: la “convenzione di Lugano”]; b) in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l’azione è stata proposta». 2. Regolamento n. 4/2009 4. I considerando 31, 44 e 47 del regolamento n. 4/2009 sono così formulati: «(31) Per facilitare il recupero transfrontaliero di crediti alimentari occorre istituire un regime di cooperazione tra le autorità centrali designate dagli Stati membri. Tali autorità dovrebbero prestare assistenza ai creditori e ai debitori di alimenti nel far valere i loro diritti in un altro Stato membro mediante la presentazione di domande di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività e d’esecuzione di decisioni esistenti, di modifica di tali decisioni o di emanazione di una decisione. Esse dovrebbero altresì scambiare informazioni per localizzare i debitori e i creditori e individuare, se del caso, i loro introiti e beni. Dovrebbero, infine, cooperare tra loro scambiandosi informazioni di carattere generale e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro. (…) (44) Il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Fatte salve le disposizioni transitorie del presente regolamento, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del presente regolamento sulla competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. (…) (47) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il [OSCURATO:PERSONA] non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione. Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di notificare l’intenzione di accettare il presente regolamento dopo la sua adozione in conformità dell’articolo 4 del suddetto protocollo». 5. L’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 4/2009, intitolato «Definizioni», così recita: «Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) “decisione”: la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. Ai fini dei capi VII e VIII, per “decisione” s’intende anche una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato terzo». 6. Il capo IV del regolamento n. 4/2009, intitolato «Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni», è suddiviso in tre sezioni. A norma dell’articolo 16 di detto regolamento, la sezione 1, che comprende gli articoli da 17 a 22 di tale regolamento, si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (in prosieguo: il «protocollo dell’Aia»), la sezione 2, che comprende gli articoli da 23 a 38 del medesimo regolamento, si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia, mentre la sezione 3, che comprende gli articoli da 39 a 43 del regolamento di cui trattasi, contiene disposizioni comuni a tutte le decisioni. 7. Il capo VII del regolamento n. 4/2009 include le disposizioni sulla cooperazione tra le autorità centrali negli articoli da 49 a 63 del medesimo regolamento. 8. L’articolo 75 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Disposizioni transitorie», è così formulato: «1.   Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, alle transizioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti successivamente alla data di applicazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3. 2.   Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano: a) alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti dopo tale data; b) alle decisioni emesse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data, a condizione che tali decisioni rientrino, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, nell’ambito di applicazione del [regolamento n. 44/2001]. [Il regolamento n. 44/2001] continua ad applicarsi ai procedimenti di riconoscimento e di esecuzione in corso alla data di applicazione del presente regolamento. I commi primo e secondo si applicano, mutatis mutandis, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti negli Stati membri. 3.   Il capo VII sulla cooperazione tra autorità centrali si applica alle richieste e domande pervenute all’autorità centrale a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento». 9. Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento n. 4/2009, il regolamento si applica, fatta eccezione per l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 3, gli articoli 71, 72 e 73, dal 18 giugno 2011, a condizione che il protocollo dell’Aia del 2007 sia applicabile nell’Unione in tale data. 3. Decisione 2009/451/CE 10. Ai sensi dell’articolo 2 della decisione 2009/451/CE della Commissione dell’8 giugno 2009 sull’intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di accettare il regolamento (CE) n. 4/2009 ( 4 ), detto regolamento è entrato in vigore nel [OSCURATO:PERSONA] il 1 o luglio 2009. 4. Decisione 2009/941/CE 11. Conformemente all’articolo 4 della decisione 2009/941/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del [protocollo dell’Aia] ( 5 ), le disposizioni di tale protocollo sono state applicate in via provvisoria nell’Unione a decorrere dal 18 giugno 2011. B. Diritto del [OSCURATO:PERSONA] 12. L’articolo 4(1A) del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 1982) Rules ([OSCURATO:PERSONA]) 1986 (legge del 1982 dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sulla competenza giurisdizionale e le decisioni in materia civile, come modificata dalle regole del 1986) così recita: «Quando il cancelliere della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (tribunale circoscrizionale dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) riceve una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 26 del regolamento n. 4/2009 per l’esecuzione di un’ordinanza di pagamento delle prestazioni alimentari emessa in uno Stato vincolato dal regolamento, diverso dal [OSCURATO:PERSONA], egli deve, fatto salvo l’articolo 24 del regolamento n. 4/2009 e i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, far registrare la suddetta ordinanza nel proprio tribunale mediante un verbale o una nota inseriti e firmati da lui nel registro delle ordinanze». III. Fatti del procedimento principale 13. TKF e AKF, entrambi cittadini polacchi, si sono sposati in [OSCURATO:PERSONA] nel 1991. Hanno avuto due figli. Il 1 o aprile 1999 un tribunale polacco ha emesso una decisione in materia di obbligazioni alimentari in favore di AKF contro [OSCURATO:PERSONA]. Sono stati avviati ulteriori procedimenti in materia di obbligazioni alimentari dinanzi a un tribunale polacco tra il dicembre 2002 e il febbraio 2003. Questi ultimi procedimenti hanno dato origine a quelle che il giudice del rinvio ha descritto come «ordinanze di pagamento delle prestazioni alimentari aggiornate», emesse il 14 febbraio 2003 (si tratta di «decisioni che modificano le ordinanze originarie emesse il 1 o aprile 1999» dallo stesso tribunale) ( 6 ). 14. TKF e AKF hanno divorziato nel 2004. Due anni dopo, nell’agosto 2006, TKF è arrivato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], dove risiede da allora. 15. Con decisioni del 24 ottobre 2013 e del 15 agosto 2014 (in prosieguo: le «decisioni di registrare»), un cancelliere della [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of Belfast and Newtownabbey (tribunale della circoscrizione territoriale di Belfast e Newtownabbey, [OSCURATO:PERSONA]) ha registrato e dichiarato esecutive due decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse dal giudice polacco in data 14 febbraio 2003. Le decisioni di registrare sono state prese conformemente all’articolo 75 del regolamento n. 4/2009. Esse dichiarano inoltre che le decisioni così registrate sono esecutive ai fini della sezione 2 del capo IV del medesimo regolamento. 16. TFK ha impugnato le decisioni di registrare dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice in [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte di giustizia dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], divisione del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) per il motivo che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non era uno Stato membro al momento della pronuncia delle decisioni del tribunale polacco in questione, la sezione 2 del capo 4 del regolamento n. 4/2009 non era applicabile. Egli ha altresì sostenuto che gli articoli 23 e 26 non si applicavano alle decisioni del tribunale polacco e che, in ogni caso, dette decisioni non erano conformi all’articolo 24 del regolamento n. 4/2009, non essendovi alcuna prova che TFK fosse a conoscenza dei procedimenti in questione, che vi avesse partecipato o vi fosse rappresentato. 17. [OSCURATO:PERSONA] of Justice in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte di giustizia dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], divisione del [OSCURATO:PERSONA]) ha tuttavia rigettato l’impugnazione per il fatto che il regolamento n. 4/2009 non contiene alcuna disposizione che limiti il suo ambito di applicazione temporale alle ordinanze di pagamento in materia di alimenti emesse in [OSCURATO:PERSONA] solo dopo la data di adesione della [OSCURATO:PERSONA] all’Unione. Inoltre, l’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009 non trovava applicazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] è uno Stato firmatario del protocollo dell’Aia, mentre il capo VII del regolamento n. 4/2009 si applicava, in virtù dell’articolo 75, paragrafo 3, alle questioni in esame. [OSCURATO:PERSONA] of Justice in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], (Alta Corte di giustizia dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], divisione del [OSCURATO:PERSONA]) ha di conseguenza affermato che le decisioni del tribunale polacco sono state correttamente registrate ed eseguite a norma di tale capo. TFK ha quindi proposto ricorso avverso detta decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal in [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «giudice del rinvio»). 18. Il giudice del rinvio è stato di conseguenza investito di un ricorso relativo alla corretta applicazione temporale del regolamento n. 4/2009 ai fini della registrazione e della dichiarazione di esecutività delle decisioni in materia di alimenti e all’applicabilità dell’articolo 75, paragrafo 2, alle decisioni emesse dagli Stati firmatari del protocollo dell’Aia. In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi circa l’applicabilità del regolamento n. 4/2009 alle decisioni in materia di obblighi alimentari emesse in [OSCURATO:PERSONA] prima della sua adesione all’Unione e la competenza della [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of Belfast and Newtownabbey (tribunale della circoscrizione territoriale di Belfast e Newtownabbey) a registrare le decisioni pertinenti ai sensi dell’articolo 75 del regolamento n. 4/2009. IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale 19. Date tali circostanze, con decisione del 2 settembre 2019, pervenuta alla Corte il 2 ottobre 2019, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal in [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 75, paragrafo 2, del [regolamento n. 4/2009] debba essere interpretato nel senso che si applica solo alle “decisioni” emesse in Stati che erano Stati membri dell’Unione al momento dell’adozione di tali decisioni. 2) Tenendo presente che la [OSCURATO:PERSONA] è attualmente uno Stato membro dell’Unione vincolato dal protocollo dell’Aia, se le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse da un tribunale polacco nel 1999 e nel 2003, vale a dire prima che la [OSCURATO:PERSONA] diventasse uno Stato membro dell’Unione, possano essere ora registrate ed eseguite in un altro Stato membro dell’Unione in forza di una qualsiasi disposizione del regolamento n. 4/2009, e in particolare: a) in forza dell’articolo 75, paragrafo 3, e dell’articolo 56 del regolamento n. 4/2009; b) in forza dell’articolo 75, paragrafo 2, e della sezione 2 del capo IV del regolamento n. 4/2009; c) in forza dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), e della sezione 3 del capo IV del regolamento n. 4/2009; d) in forza di qualsiasi altro articolo del regolamento n. 4/2009». 20. TFK e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Inoltre, TKF, il [OSCURATO:PERSONA] of Justice for [OSCURATO:PERSONA] (Ministero della giustizia dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]), il governo polacco e la Commissione europea hanno tutti presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 14 ottobre 2020. 21. Come sottolineato in udienza, purtroppo la presente domanda di pronuncia pregiudiziale potrebbe essere l’ultima causa dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] che la Corte abbia occasione di trattare direttamente. Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato l’Unione europea a mezzanotte (CET) del 31 gennaio 2020. Si può tuttavia osservare che ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2 e dell’articolo 89, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 7 ), la sentenza della Corte continua ad essere vincolante nella sua totalità per il [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA] (compresa l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]) indipendentemente dalla data in cui la sentenza della Corte è pronunciata. V. Analisi A. Prima questione 22. Con la prima questione, il giudice del rinvio si chiede se la deroga all’applicazione temporale del regolamento n. 4/2009, prevista dall’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009, debba essere interpretata nel senso che si applica solo alle «decisioni» emesse da autorità giurisdizionali nazionali in Stati che erano già Stati membri dell’Unione al momento dell’adozione di tali decisioni. 23. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 8 ). 24. Nell’applicare detti principi al caso di specie, si può anzitutto osservare che, in base alla definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 4/2009, per «decisione» si intende la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro . Il punto di partenza è, pertanto, che il regolamento n. 4/2009 si basa sul presupposto che la sentenza deve essere stata pronunciata da un giudice di uno Stato membro. Tale non era, naturalmente, la situazione della [OSCURATO:PERSONA] prima del maggio 2004. 25. L’articolo 75 del regolamento n. 4/2009 è una disposizione transitoria diretta a regolamentare lo status delle decisioni emesse prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui trattasi. Occorre, naturalmente, ricordare che, come precisato dal considerando 44 del medesimo regolamento, il regolamento n. 4/2009 sostituisce in sostanza le disposizioni generali sulla competenza e l’esecuzione di ordinanze in materia di obbligazioni alimentari precedentemente contenute nel regolamento n. 44/2001. Il regolamento n. 4/2009 costituisce, in altre parole, una lex specialis per quanto riguarda le questioni di competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali nel settore specifico delle obbligazioni alimentari ( 9 ). 26. Essendovi una sostanziale continuità tra i due regolamenti, ci si poteva unicamente aspettare che il regolamento n. 4/2009 contenesse disposizioni sulle decisioni in materia di obbligazioni alimentari pronunciate negli Stati membri prima della data di applicazione di quest’ultimo regolamento dal 18 giugno 2011 ( 10 ). Ciò si riflette, come si vedrà ora, nelle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 75 del regolamento n. 4/2009. Rimane, tuttavia, la questione essenziale se dette disposizioni possano essere interpretate nel senso che esse si applicano retroattivamente a decisioni emesse da autorità giurisdizionali nazionali prima della loro adesione in qualità di Stati membri dell’Unione. È di tale cruciale questione che ci occupiamo ora. 27. L’articolo 75, paragrafo 1, prevede anzitutto che, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 di tale articolo, il regolamento si applichi solo ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti a decorrere dalla data di applicazione del regolamento. L’articolo 75, paragrafo 3 verte sugli accordi transitori relativi alla cooperazione tra autorità centrali e non è pertinente ai fini della prima questione, sebbene la mia proposta sia di tenere conto del potenziale impatto di tale disposizione nel trattare la seconda questione. 28. L’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009 – e segnatamente l’articolo 75, paragrafo 2, lettera a) – riveste, tuttavia, un’importanza centrale e riguarda due situazioni leggermente diverse. In primo luogo, l’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 4/2009 prevede che la sezione 2 (che comprende gli articoli da 23 a 38 del medesimo e si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia) e la sezione 3 (che comprende gli articoli da 39 a 43 del medesimo e contiene disposizioni comuni a tutte le decisioni) si applichino alle «decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti a decorrere da tale data» ( 11 ). 29. I termini che mi sono permesso di evidenziare – «negli Stati membri» – devono ovviamente essere letti in combinato disposto con la definizione stessa di «decisione» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 4/2009. Tutto ciò fornisce chiare indicazioni testuali che la decisione del giudice nazionale in questione deve essere stata emessa in un momento in cui lo Stato stesso era anche uno Stato membro dell’Unione. Ciò non è naturalmente avvenuto nel caso della [OSCURATO:PERSONA] prima del maggio 2004. 30. In secondo luogo, l’articolo 75, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009 prevede che le sezioni 2 e 3 si applichino alle decisioni emesse anteriormente alla data di applicazione del suddetto regolamento o successivamente a tale data ma a seguito di procedimenti avviati prima di tale data, a condizione che tali decisioni rientrino, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 . Detta disposizione indica pertanto in modo evidente che solo le decisioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 possono usufruire del beneficio delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 75, paragrafo 2, lettere a) e b). 31. È dunque necessario esaminare l’articolo 66 del regolamento n. 44/2001, che ha ad oggetto l’applicazione temporale del regolamento medesimo. 32. A tale riguardo, come ha affermato il governo polacco nelle sue osservazioni orali all’udienza tenutasi il 14 ottobre 2020, è vero che l’articolo 66, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 prevede che le decisioni emesse dopo l’entrata in vigore di detto regolamento debbano essere riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del medesimo regolamento «se nello Stato membro di origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano». 33. Tuttavia, come affermato dalla Corte con particolare chiarezza nella sentenza del 21 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑514/10 , EU:C:2012:367 , punto 34 ), affinché tale specifico regolamento sia applicabile ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di una decisione giurisdizionale, è necessario che al momento della pronuncia di tale decisione il regolamento n. 44/2001 fosse in vigore tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro in relazione a cui sono richiesti il riconoscimento e l’esecuzione. 34. In altre parole, per quanto riguarda la presente causa, occorre anzitutto rilevare che il procedimento è stato avviato in un momento in cui la convenzione di Lugano non si applicava alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto la decisione in materia di obbligazioni alimentari risale al 1 o aprile 1999 ( 12 ). Sebbene spetti al giudice del rinvio verificare se le domande dirette all’aggiornamento della suddetta decisione iniziale siano state effettivamente presentate nell’ambito del medesimo procedimento – come suggerisce il termine «aggiornamento» –, il fatto che la convenzione di Lugano sia divenuta applicabile in [OSCURATO:PERSONA] quando sono stati proposti tali ricorsi non sarebbe in ogni caso pertinente, in quanto le ultime decisioni sono state pronunciate il 14 febbraio 2003, vale a dire in un momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] non era ancora uno Stato membro dell’Unione europea. 35. Da siffatta interpretazione delle disposizioni transitorie del regolamento n. 44/2001 discende che, in ogni caso, quando le decisioni di cui trattasi sono state emesse da un’autorità giurisdizionale di uno Stato che, all’epoca, non era ancora membro dell’Unione europea, dette decisioni non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 – in quanto quest’ultimo non si applicava ancora ad esso – e, di conseguenza, non rientrano neppure nell’ambito di applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009. 36. In terzo luogo, se una lettura attenta del testo dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009 conferma inequivocabilmente che quelle che si potrebbero definire come «decisioni anteriori all’adesione» non rientrano nell’ambito di applicazione di tali disposizioni concernenti il riconoscimento e l’esecuzione, tale conclusione è, in ogni caso, sottolineata e confermata da un’interpretazione finalistica o teleologica dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009. Infatti, dal considerando 44 del regolamento n. 4/2009 risulta che le disposizioni transitorie previste dall’articolo 75 mirano a garantire la transizione dal regime generale stabilito dal regolamento n. 44/2001 al regime specifico per le obbligazioni alimentari previsto dal regolamento n. 4/2009, consentendo dunque il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze emesse in base al primo regolamento. Dal momento che le decisioni emesse in Stati che non erano all’epoca Stati membri dell’Unione non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, non vi è pertanto alcun motivo di estendere a tali decisioni il beneficio di dette disposizioni transitorie. 37. La Corte ha costantemente sottolineato, nell’ambito del regime complessivo della convenzione di Bruxelles e dei regolamenti, che il sistema di riconoscimento ed esecuzione è fondato sulla fiducia reciproca, in particolare la fiducia che le autorità giurisdizionali di tutti gli Stati membri applicheranno in modo coscienzioso (se necessario d’ufficio) le norme sulla competenza e le garanzie procedurali previste dalla convenzione di Bruxelles e dai regolamenti che l’hanno seguita, cosicché il riconoscimento delle sentenze anteriori all’adesione dipende dalla questione se lo stesso giudice che emette la sentenza si sia dichiarato competente basandosi su norme in materia di competenza conformi a quelle prescritte dalla convenzione o dal regolamento pertinenti ( 13 ). 38. Ne consegue che l’applicazione delle norme semplificate del riconoscimento e dell’esecuzione, che tutelano l’attore soprattutto consentendogli di ottenere un’esecuzione rapida, certa ed effettiva della sentenza pronunciata a suo favore nello Stato membro di origine, si giustifica solo nella misura in cui la sentenza che deve essere riconosciuta o eseguita sia stata emessa conformemente alle norme sulla competenza idonee a tutelare gli interessi del convenuto. Una siffatta tutela non può tuttavia essere garantita quando la decisione sia stata emessa in uno Stato in cui il regolamento n. 44/2001 non era applicabile al momento dell’avvio del procedimento che ha dato luogo alla decisione in questione, e ciò proprio perché all’epoca detto giudice non aveva alcun obbligo di garantire che le norme che disciplinano la competenza stessa del giudice fossero fondate sulle norme sulla competenza contenute nell’articolo 3 e nelle sezioni da 2 a 7 del capo II dello stesso regolamento. 39. La Corte ha, da ultimo, precisato tale aspetto nella sentenza del 21 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑514/10 , EU:C:2012:367 ), in cui ha dichiarato che una sentenza austriaca del 2003 non poteva essere eseguita nella Repubblica ceca nel 2007 ai sensi del regolamento n. 44/2001. in quanto detto regolamento non era in vigore alla data della pronuncia della sentenza da parte dei giudici austriaci ( 14 ). 40. Di conseguenza, alla luce di tali considerazioni, ritengo che la deroga all’applicazione temporale del regolamento n. 4/2009, prevista dall’articolo 75, paragrafo 2, di quest’ultimo, debba essere interpretata nel senso che essa si applica solo alle «decisioni» emesse da un’autorità giurisdizionale negli Stati che erano già Stati membri dell’Unione al momento della pronuncia di tali decisioni. 41. Tale interpretazione è coerente con la formulazione, il contesto e la finalità dell’articolo 75 del regolamento n. 4/2009. Inoltre, essa è conforme al principio secondo cui le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente affinché le regole generali non vengano svuotate del loro contenuto ( 15 ). B. Seconda questione 42. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia possibile riconoscere ed eseguire in un altro Stato membro una decisione emessa da un giudice di uno Stato prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione, sulla base di qualsiasi parte del regolamento n. 4/2009. 43. Occorre ricordare, in via preliminare, che, conformemente all’articolo 76 del regolamento n. 4/2009, il regolamento si applica dal 18 giugno 2011, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 47, paragrafo 3, e agli articoli 71, 72 e 73. Inoltre, le uniche deroghe a detta norma sono state espressamente disciplinate dal legislatore dell’Unione nell’articolo 75, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 4/2009. Ciò premesso, dette disposizioni mi sembrano le uniche pertinenti per rispondere alla seconda questione pregiudiziale sollevata. 44. Dalla mia risposta alla prima questione posta dal giudice del rinvio si evince, tuttavia, che l’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009 non può applicarsi alle decisioni emesse in Stati che non erano ancora Stati membri dell’Unione europea al momento della pronuncia delle stesse. Se tale interpretazione dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009 è corretta, si potrebbe ritenere alquanto improbabile che le disposizioni accessorie dell’articolo 75, paragrafo 3, del regolamento n. 4/2009 abbiano l’indiretto effetto di facilitare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa da un giudice di uno Stato prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione. Sono giunto alla conclusione che detta disposizione non può neppure essere interpretata in tale senso, per i motivi che seguono. 45. In primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 75, paragrafo 3, del regolamento n. 4/2009 risulta che le disposizioni del capo VII del medesimo regolamento, che riguardano la cooperazione tra autorità centrali, si applicano a richieste e domande pervenute all’autorità centrale a decorrere dalla data di applicazione del regolamento n. 4/2009 senza altre limitazioni. Tuttavia, conformemente alla definizione data nell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 4/2009, nel termine «decisione» rientrano altresì le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in uno Stato terzo nell’ambito del capo VII. 46. Tali disposizioni non potrebbero tuttavia realisticamente portare alla conclusione che una decisione emessa in uno Stato terzo prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione sia riconosciuta ed eseguita in uno Stato membro beneficiando delle norme semplificate del regolamento n. 4/2009 per la semplice ragione che il creditore potrebbe rivolgersi a un’autorità centrale. 47. Ciò sarebbe anzitutto in contrasto con l’esigenza di equilibrio tra attori e convenuti sottesa all’interpretazione restrittiva della deroga di cui all’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009 ( 16 ). In secondo luogo, introdurrebbe una discriminazione tra creditori che scelgono di rivolgersi alle autorità centrali e quelli che agiscono da soli, benché la Corte abbia espressamente riconosciuto che la domanda di assistenza presso le autorità centrali, ai sensi delle disposizioni che compaiono nel capo VII del regolamento n. 4/2009, costituisce un diritto e non un obbligo ( 17 ). Non si potrebbe pertanto di certo suggerire che il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione anteriore all’adesione possa dipendere dalla circostanza che il creditore della decisione in materia di obbligazioni alimentari si sia di fatto avvalso delle opzioni previste dal capo VII. Come osservato all’udienza dall’agente di TKF, nulla suggerisce nemmeno che – in forte contrasto con le disposizioni di cui al capo IV – nelle disposizioni del capo VII vi siano elementi diretti ad attribuire competenza. 48. Per non privare di significato l’articolo 75, paragrafo 3, del regolamento n. 4/2009, occorre precisare che l’interpretazione restrittiva suggerita non si applica alle domande e alle richieste di cui agli articoli 51 e 56 del regolamento n. 4/2009 che non riguardano direttamente il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni emesse dal giudice di uno Stato prima dell’adesione di quest’ultimo. Sarebbe del tutto possibile, ad esempio, che un siffatto creditore chiedesse l’assistenza dell’autorità centrale per contribuire a localizzare un debitore ( 18 ) o agevolare la ricerca di informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, altre circostanze finanziarie ( 19 ) o anche ottenere l’emanazione di una decisione ove non siano possibili il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto ( 20 ). 49. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che non sia possibile ottenere, sulla base dell’articolo 75 del regolamento n. 4/2009 o di altre disposizioni del medesimo regolamento, il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa da un giudice di uno Stato prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione, conformemente alle norme previste dal regolamento n. 4/2009. Risulta, pertanto, che le sentenze pronunciate dai giudici polacchi prima dell’adesione della [OSCURATO:PERSONA] all’Unione europea non possono essere riconosciute ed eseguite su tale base. VI. Conclusione 50. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal in [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) come segue: 1 La deroga all’applicazione temporale del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, prevista dall’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009, deve essere interpretata nel senso che essa si applica solo alle «decisioni» emesse da un’autorità giurisdizionale in Stati che erano già Stati membri dell’Unione al momento dell’adozione di tali decisioni. 2 Non è possibile ottenere, sulla base dell’articolo 75 del regolamento n. 4/2009 o di altre disposizioni del medesimo regolamento, il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione, conformemente alle norme previste dal regolamento n. 4/2009. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) GU 2009, L 7, pag. 1 , e rettifica GU 2011, L 131, pag. 26 e GU 2013, L 8, pag. 19 . ( 3 ) GU 2001, L 12, pag. 1 . ( 4 ) GU 2009, L 149, pag. 73 . ( 5 ) GU 2009, L 331, pag. 17 . ( 6 ) Dal fascicolo non è tuttavia del tutto chiaro se i procedimenti del 2002-2003 fossero procedimenti completamente nuovi o se (come è più probabile) l’ordinanza di pagamento delle prestazioni alimentari «aggiornata» sia stata il risultato di nuove domande presentate nel 2002-2003 in relazione al procedimento preesistente del 1999. Spetta in ultima analisi al giudice del rinvio pronunciarsi su tale punto. ( 7 ) GU 2020, L 29, pag. 7 . ( 8 ) V., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2014, L ( C‑656/13 , EU:C:2014:2364 , punto 38 ). ( 9 ) V., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2020, FX (Opposizione all’esecuzione di un credito alimentare) ( C‑41/19 , EU:C:2020:425 , punto 33 ). ( 10 ) Come previsto dall’articolo 76 del regolamento n. 4/2009. ( 11 ) Il corsivo è mio. ( 12 ) [OSCURATO:PERSONA] la convenzione di Lugano ha avuto effetto a decorrere dal 1 o febbraio 2000. ( 13 ) V., ad esempio, sentenza del 9 ottobre 1997, von Horn ( C‑163/95 , EU:C:1997:472 , punti da 18 a 20 ). ( 14 ) V. punti da 28 a 30. ( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ( C‑6/14 , EU:C:2015:122 , punto 24 ). V. altresì sentenza del 29 luglio 2019, Commissione/Austria (Ingegneri civili, consulenti in materia di brevetti e di veterinari) ( C‑209/18 , EU:C:2019:632 , punto 35 ). ( 16 ) V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni. ( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2017, S. ( C‑283/16 , EU:C:2017:104 , punto 40 ). ( 18 ) Articolo 51, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 4/2009. ( 19 ) Articolo 51, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 4/2009. ( 20 ) Articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 4/2009.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 4/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris