CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 35006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 5691-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende, giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 45 SC. B/2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2018 n. 05691 sez. S2 -ud. 03-02-2023 -2- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidental e - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -intimato - avverso la sentenza n. 1173/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] riceveva in locazione finanziaria dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il rimorchio di marca [OSCURATO:SOCIETA] (mod. 22R10P/7,30) da quest’ultimo acquistato presso [OSCURATO:SOCIETA]. con garanzia della [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 4/8/2001. 2. L’anno successivo conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere la risoluzione del contratto Ric. 2018 n. 05691 sez. S2 -ud. 03-02-2023 -3- di compravendita per la presenza di vizi e/o difetti che rendevano il rimorchio inidoneo all’uso cui era destinato – atteso che lo stesso, attaccato alla motrice, non riusciva a mantenere la strada viaggiando, con serio pericolo per l’incolumità pubblica e privata – e, per l’effetto, chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo pagato, al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza del mancato uso del rimorchio. Chiedeva infine la sospensione del pagamento delle rate della locazione finanziaria. 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), nel costituirsi in giudizio, eccepiva di non aver alcun rapporto con l’attore e chiedeva il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti. [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva, nel merito, il rigetto di tutte le domande e, in via subordinata riconvenzionale, nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, chiedeva la condanna del fornitore e dell’utilizzatore in solido alla restituzione del bene e all’integrale pagamento del corrispettivo pattuito per il contratto di leasing. Si costituiva anche [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo il rigetto delle domande. 4. Con sentenza n. 803/2011, il Tribunale di Salerno rigettava le domande di parte attrice e dichiarava non luogo a provvedere sulle domande avanzate in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].). 5. Nei confronti di tale decisione interponeva appello [OSCURATO:PERSONA], lamentando in particolare l’erroneità dell’accoglimento dell’eccezione di decadenza dalla denuncia di vizi della cosa entro il termine di otto giorni dalla scoperta e della dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., poiché oltre ad essere Ric. 2018 n. 05691 sez. S2 -ud. 03-02-2023 -4- l’eccezione tardiva, nel contratto di leasing l’utilizzatore può far valere i diritti del concedente sia nei confronti del fornitore che del produttore. 6. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 1173/2017, resa in contradditorio con tutti gli appellati, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dunque ha dichiarato risolto il contratto di locazione finanziaria alla data dell’11 luglio 2001 e, per l’effetto, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 29.547,02, rigettando la domanda di risarcimento dei danni. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi di ricorso. 8. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso incidentale, affidandosi ad un ulteriore motivo ed aderendo ai due motivi di ricorso principaleavanzato da [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso, aderendo alle difese del ricorrente principale [OSCURATO:SOCIETA]. 10. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato due separati controricorsi, per resistere al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A e a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 11. [OSCURATO:PERSONA] SpA non ha svolto difese in questa sede. 12. In prossimità dell’udienza hanno depositato memoria [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce “V iolazione dell’art. 99 e dell’art. 112 c.p.c. – vizio di extra - petizione Ric. 2018 n. 05691 sez. S2 -ud. 03-02-2023 -5- nonché dell’art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. - ex art. 360, n. 4 c.p.c.”, contestando alla sentenza impugnata di essere incorsa in vizio di extrapetizione per avere - rispetto alla domanda di risoluzione del contratto per i denunciati difetti del rimorchio che lo rendevano inidoneo all’uso destinato - pronunciato la risoluzione del contratto di vendita dell’autocarro per inadempimento alla garanzia contrattuale di buon funzionamento della cosa venduta, sostituendo la domanda proposta(risoluzione del contratto per i vizi del bene venduto) con altra (risoluzione del contratto di leasing per inadempimento all’obbligazione di garanzia convenzionale ex art. 1512 c.c., prestata con il certificato di garanzia n. 4856 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. collegata alla vendita), basata su fatti costitutivi e giuridici diversi del tutto nuovi rispetto a quelli chehanno formato oggetto del dibattito processuale. 2.-Con il secondo mezzo di ricorso, la ricorrente si duole della violazione degli artt. 2909 c.c., 100 e 324 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c. per non avere rilevato la sentenza gravata l’esistenza di un giudicato interno formatosi in ordine al capo della sentenza con il quale il Tribunale di Salerno, dopo aver accolto l’eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi ex art.1495 c.c., ha statuito che comunque il tempo trascorso e l’uso del rimorchio da parte dell’utilizzatore erano di ostacolo all’accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di vendita. 3.- La controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], nell’unico motivo di ricorso, censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1453 e 1490 c.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., poiché la Corte Ric. 2018 n. 05691 sez. S2 -ud. 03-02-2023 -6- d’Appello, nonostante l’assoluta estraneità della stessa S.p.A. rispetto alla locazione finanziaria, non ha riconosciuto la sua carenza di legittimazione passiva (in senso opposto a quanto aveva invece correttamente statuito il giudice di prime cure). Secondo la ricorrente incidentale, al fine di richiedere la risoluzione del contratto di vendita (collegato alla locazione finanziaria) intercorso tra il fornitore ([OSCURATO:SOCIETA].) e l’impresa di Leasing ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto agire soltanto nei confronti di questi soggetti, non anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] IndustrialiS.p.A. 4.- Il primo motivo del ricorso principale merita accoglimentoper quanto appresso si dirà. Per il giudice a quo, la risoluzione del contratto di vendita non ha ad oggetto l’accertamento del “difetto e della inidoneità del bene”, che emergeva dalla domanda e dalle prospettazioni dell’appellante, ma l’inadempimento alla prestazione di garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) rilasciata a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA], con il certificato di garanzia n. 4856. È questo quanto si evince dal passo motivazionale a pag. 5, in cui la Corte distrettuale, dopo avere premesso che “collegato alla vendita è il certificato di garanzia n. 4856 firmato dalla [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e intestato direttamente a [OSCURATO:PERSONA], avente validità di 12 mesi a decorrere dal 04/08/2000”, e che “quest'ultimo, in qualità di utilizzatore, faceva valere la garanzia ex art. 1705 c.c. come mandatario senza rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della venditrice [OSCURATO:PERSONA], la quale coinvolgeva nella prestazione di garanzia la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]”, ha concluso: “da quanto esposto emerge l'inadempimento alla prestazione di garanzia da parte del concessionario e dei Ric. 2018 n. 05691 sez. S2 -ud. 03-02-2023 -7- soggetti tenuti alla garanzia stessa, che conduce al la risolubilità della vendita e del contratto di locazione finanziaria ad essa collegato. Invero, tale risolubilità consegue non al difetto del bene, la cui denuncia sarebbe sottoposta a termini di decadenza dell'art. 1495 c.c., bensì alla inefficacia dell'intervento di garanzia, con il quale non è stata realizzata la funzionalità del bene alla finalità cui era destinato”.Da qui, la condanna solidale La sentenza gravata è però errata laddove riconduce l’azione proposta in giudizio non alla garanzia legale ma a quella pattizia di buon funzionamento, che giustifica anche “la responsabilità in solido di tutti i soggetti menzionati, tutti correttamente citati in giudizio, per la restituzione delle spese effettuate per la concessione in locazione finanziaria del rimorchio [OSCURATO:SOCIETA]”, ignorando l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo il quale lagaranzia per i vizi della cosa venduta disciplinata dagli artt. 1490 ss. c.c. “differisce da quella di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 cod. civ. per il fatto che, mentre la seconda impone all'acquirente solo l'onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, la prima - cui il venditore è tenuto anche se incolpevole, essendo la colpa di questi richiesta solo ai fini dell'obbligo del risarcimento del danno -impone all'acquirente anche l'onere di dimostrare la sussistenza dello specifico vizio che rende la cosa venduta inidonea all'uso cui essa è destinata; inoltre, la garanzia di cui all'art. 1512 cod. civ., che attua, con l'assicurazione di un determinato risultato - il buon funzionamento della cosa per il tempo convenuto - una più forte garanzia del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla Ric. 2018 n. 05691 sez. S2 -ud. 03-02-2023 -8- responsabilità per mancanza di qualità, trova fondamento in un patto contrattuale e, pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita” (Cass. n. 23060/2009). E, ancora, “Va rilevato sul punto che la garanzia per i vizi della cosa venduta disciplinata dagli artt. 1490 e segg. c.c., differisce da quella di buon funzionamento prevista dall'art.1512 c.c., invocabile solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza nel contratto di compravendita di un tale patto che, con l'assicurazione di un determinato risultato (il buon funzionamento della cosa per il tempo convenuto) determina una più forte garanzia del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità. Anche sotto il profilo dell'onere probatorio dette garanzie si differenziano in quanto la garanzia di cui all'art. 1512 c.c. impone all'acquirente solo l'onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, restando a carico del garante provare l'estraneità del cattivo funzionamento alla struttura della res, per essere esso dipendente da fatto del compratore o di terzi (Cass. n. 2328172). La garanzia per vizi, invece, cui il venditore è tenuto per legge, impone all'acquirente l'onere di provare il vizio che rende la cosa venduta inidonea all'uso cui è destinata i pur presumendosi la colpa del venditore in relazione alla sua conoscenza del vizio (Cass. n.14665/2008; n. 4464/1997)”(in questi termini Cass. n. 25027/2015). La sentenza gravata ricorda che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha ritenuto che l’assunzione di un impegno del venditore alla riparazione del bene alienato genera una nuova e autonoma obbligazione sottratta ai termini Ric. 2018 n. 05691 sez. S2 -ud. 03-02-2023 -9- decadenziali dell’art. 1495 c.c. e soggetta all’ordinario termine prescrizionale decennale (tra molte: Cass. n. 6089/2000, Cass.n. 747/2011; S.U. n. 19072/2012), cosicché il compratore dispone di un’azione di “esatto adempimento” anche quando il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene, ma la stessa sentenza impugnata afferma che questo impegno, nella fattispecie,non era stato assunto dal venditore, (cfr. pag. 5: “nella fattispecie, anche se il venditore non ha assunto alcun impegno...). Di conseguenza, ricorre nelcaso in esame il lamentato vizio di extrapetizione, il quale sussiste “ quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato”(Cass. n. 455/2011; n. 9452/2014). 4.1.-Pur a ffermando che il venditore non aveva assunto un impegno alla riparazione, la sentenza gravata riconosce che lo stesso “ha svolto l’attività dovuta nel periodo di garanzia di un anno per il buon funzionamento del rimorchio venduto”, anche se gli interventi eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. e dagli altri soggetti tenuti alla garanzia si eranorivelati inefficac i . L’assorbimento degli altri motivi di appello (in particolare quello relativo alla rinuncia all’eccezione di decadenza, per avere il venditore “posto in essere degli interventi tesi a Ric. 2018 n. 05691 sez. S2 -ud. 03-02-2023 -10- rimuovere il difetto del rimorchio”: v. lettera c dell’atto di appello, secondo quanto riportato a pag. 4 della sentenza) non ha consentito al giudice di seconde cure di verificare se la riparazione del mezzo ha reso non necessaria la denuncia dei vizi, perché atto incompatibile con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia (cfr. Cass. n. 16766/2019; Cass. n. 23970/2013) o se la riparazione sul rimorchio (specie se reiterata, come nel caso di specie , almeno a leggere la cronistoria dei fatti compiuta a pag. 5) ha generato effetti interruttivi sulla decorrenza del termine prescrizionale, valendo come riconoscimento del diritto (Cass. n. 33380/2023). Spetterà al giudice del rinvio riesaminare, alla luce dei principi sopra richiamati e delle considerazioni svolte da questo Collegio, le argomentazioni difensive delle parti. 5.-L’accoglimento del primo motivo di ricorso fa perdere di rilevanza decisoria il secondo motivo del ricorso principale, che deve ritenersi assorbito. 6.-Parimenti assorbito deve ritenersi il motivo di ricorso incidentale, posto che il riesame che dovrà compiere il giudice del rinvio investirà anche la legittimità o meno della presenza in giudizio del produttore del rimorchio. 7.-In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, vanno dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Salerno, che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità. Ric. 2018 n. 05691 sez.