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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 05684/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 01/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20891 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20891del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51A02 L049R) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68D66 L049S)ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Archimede n. 44 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pietro(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73S14 L049C) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55H07 E986F) ed elettivamente domiciliato in Roma al viale Parioli n. 47 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto n. 184 /20 2 1, pubblicata in data 17 maggio 20 2 1 (che si assume notificata in data 20 maggio 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- zaro, sulla base di effetti cambiari insoluti.

Ric. n. 20891/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 Il debitore esecutato ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Taranto.

La Corte di Appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto ha confermatola decisione di primo grado.

Ricorre il Fugazzaro.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposi- zionesommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ).

La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L , Ric. n. 20891/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 Sentenzan. 12761 del 09/07/20 04 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. 1.2Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Non sono adeguatamente indicati, infatti, i motivi dell’opposi- zione originariamente proposta con il ricorso al giudice dell’ese- cuzione, né è richiamato in modo puntuale il contenuto dell’atto con il quale è stata instaurata la fase di merito a cognizione piena del relativo giudizio e le difese svolte dalle parti in tale grado di giudizio; neanche vi è un richiamo preciso e completo al contenuto ed alle ragioni poste a base della decisione di primo grado.

D’altra parte, le stesse indicazioni contenute nel ricorso sull’og- getto delle difese svolte dal ricorrente in secondo grado non sono supportate da un puntuale richiamo del contenuto dei re- lativi atti processuali, che consenta di apprezzare la coerenza delle stesse rispetto all’oggetto dell’originaria opposizione ed alla sentenza di primo grado impugnata. 1.3Inoltre i l ricorso, ad avviso del Collegio, non rispetta nean- che il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli atti e Ric. n. 20891/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 documenti su cui si fondano le censure svoltee di quelli di cui si assume l’omessa o erronea valutazioneda parte del giudice di secondo grado, ma detti atti e documenti nemmeno sono localizzatinell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità).

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui « il ricorrente per cassa- zione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valuta- zione di un documento da parte del giudice di merito, ha il du- plice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase pro- cessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 –01; Sez.

U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez.

U , Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 del23/08/2011, Rv. 619544 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174 del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 19048del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda farvalere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – Ric. n. 20891/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 01;Sez.

L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 , Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 2.Per completezza di esposizione, è opportuno altresì rilevare che i singoli motivi del ricorso risultano a loro volta di per sé inammissibili, per come sono formulati e perché non colgono in maniera adeguata l’effettiva ratio decidendidella sentenza im- pugnata. 2.1Va premesso che la corte d’appello ha esaminato nel merito esclusivamente il motivo di opposizione relativo alla pretesa il- legittimità della girata degli effetti cambiari emessi dal ricor- rente e posti a base dell’esecuzione, girata operata dalla società prenditrice in favore del creditore procedente.

L’opponente aveva avanzato tale motivo di opposizione assu- mendo che il sopravvenuto fallimento della società girante com- portava per lui rischio di restare esposto alle pretese di quest’ultima.

L’opposizione è stata ritenuta infondata, sotto tale profilo, in quanto –in assenza di qualunque contestazione sulla effettiva sussistenza dell’obbligazione cambiaria assunta dal Fugazzaro e sul suo debito –il rischio paventato da quest’ultimo risultava del tutto insussistente, anche a seguito degli accordi transattivi intervenuti tra il curatore del fallimento dalla girante ed il gira- tario.

La corte territoriale ha, invece, ritenuto inammissibili, in quanto in parte formulati in modonon sufficientemente specifico e in parte aventi ad oggetto questioni nuove ed estranee all’oggetto del giudizio di primo grado, tutti gli altri motivi di gravame, escludendo infine espressamente ogni eventuale rapporto di pregiudizialità del presente giudizio con il processo penale a ca- rico dell’amministratrice della società che aveva girato i titoli al [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 20891/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 2.2 I motivi del ricorso sono articolati in modo confuso e le censure risultano di ardua intelligibilità, nel loro complesso.

In ogni caso, per quello che è possibile comprendere dalla indi- cata confusa esposizione, possono formularsi le seguenti ulte- riori osservazioni. 2.2.1 Nei primi cinque punti della parte del ricorso rubricata come «Motivi» risultano formulate censure attinenti alla omessaammissione di mezzi istruttori articolati nel giudizio di secondo grado, intitolate come di «omesso esame in merito alla assunzione dei mezzi istruttori richiesti dall’appellante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5» (pag. 6), «ulteriore omesso esame in merito alla assunzione dei mezzi istruttori richiesti dall’appellante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5» (pag. 7), «violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 111 Cost., comma 6» e «violazione dell’art. 345 c.p.c.» (pag. 8).

Si tratta di censure inammissibili sotto vari profili.

In primo luogo, va ribadito che le censure di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non possono trovare ingresso nella presente sede di legittimità, ostandovi il disposto dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che con- sente il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell’articolo 360 c.p.c..

Inoltre, non è adeguatamente chiarito nel ricorso in quali atti ed in quali esatti termini erano state formulate le istanze istrut- torie di cui si lamenta l’omesso esame e le ragioni per cui le stesse avrebbero dovuto ritenersi ammissibili, sebbene formu- late solo nel giudizio di appello.

Infine, non risultano sufficientemente illustrate le ragioni per cui tali istanze istruttorie, che appaiono tutte relative ai rapporti tra la società prenditrice dei titoli ed il giratario degli stessi, Ric. n. 20891/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 nonché al conseguente giudizio penale a carico dell’amministra- trice della prima, dovrebbero ritenersi rilevanti ai fini della de- cisione della controversia, sebbene la corte d’appello abbia escluso ogni rilievo dell’esito del predetto processo penale e, in generale, dei rapporti intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il fallimento della società girante. 2.2.2Nei punti da 6) a 9) della parte del ricorso rubricata come «Motivi» risultano poi formulate censure attinenti alla validità dei rapporti negoziali tra la società prenditrice degli effetti cam- biari e il giratario [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione alla transazione in proposito conclusa da quest’ultimo con la curatela del falli- mento della prima, intitolate come «omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risultava dagli atti processuali, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», «omessa pronuncia sulla eccepita nullità virtuale del contratto posto in essere dal resistente per violazione di norme penali» (pag. 9), «insufficienza della deci- sione impugnata» (pag. 11).

Anche in questo caso si tratta di censure inammissibili sotto vari profili.

Pure con riguardo ad esse, va, in primo luogo, ribadito che le censure di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non possono trovare ingresso nella pre- sente sede di legittimità, ostandovi il disposto dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell’articolo 360 c.p.c..

Va inoltre aggiunto che non sono più ammesse, in virtù della attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (appli- cabile alla fattispecie ratione temporis), neanche le censure di mera insufficienza della motivazione.

Si tratta, comunque, di censure che, sempre per quanto è pos- sibile ricavare dalla lacunosa esposizione contenuta nel ricorso, Ric. n. 20891/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 riguardano in buona parte questioni in relazione alle quali l’ap- pello è stato dichiarato inammissibile e che, non essendo dirette specificamente a contestare in modo argomentato tale dichia- razione di inammissibilità, anche sulla base del richiamo pun- tuale del contenuto dei relativi atti processuali, non possono ritenersi cogliere adeguatamente l’effettiva ratio decidendidella sentenza impugnata.

In ognicaso, ed anche con riguardo agli ulteriori aspetti, tali censure non possono ritenersi sufficientemente chiare e speci- fiche, nemmeno in relazione all’oggetto dell’originaria opposi- zione, al contenuto della decisione di primo grado e a quello del relativo gravame, onde non è possibile per la Corte valutare la loro effettiva concreta rilevanza ai fini della decisione. 2.2.3Nel decimo e ultimo punto del ricorso, infine, si deduce una «violazione dell’art. 91 c.p.c.»: in realtà, si tratta sempli- cemente di unarichiesta di revisione della decisione sulle spese di lite in conseguenza dell’auspicato accoglimento del ricorso, che resta pertanto assorbita in virtù dell’esito negativo dello stesso. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge.

Ric. n. 20891/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 01/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20891 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20891del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51A02 L049R) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68D66 L049S)ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Archimede n. 44 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pietro(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73S14 L049C) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55H07 E986F) ed elettivamente domiciliato in Roma al viale Parioli n. 47 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto n. 184 /20 2 1, pubblicata in data 17 maggio 20 2 1 (che si assume notificata in data 20 maggio 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- zaro, sulla base di effetti cambiari insoluti. Ric. n. 20891/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 Il debitore esecutato ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Taranto. La Corte di Appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto ha confermatola decisione di primo grado. Ricorre il Fugazzaro. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposi- zionesommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Ric. n. 20891/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 Sentenzan. 12761 del 09/07/20 04 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. 1.2Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. Non sono adeguatamente indicati, infatti, i motivi dell’opposi- zione originariamente proposta con il ricorso al giudice dell’ese- cuzione, né è richiamato in modo puntuale il contenuto dell’atto con il quale è stata instaurata la fase di merito a cognizione piena del relativo giudizio e le difese svolte dalle parti in tale grado di giudizio; neanche vi è un richiamo preciso e completo al contenuto ed alle ragioni poste a base della decisione di primo grado. D’altra parte, le stesse indicazioni contenute nel ricorso sull’og- getto delle difese svolte dal ricorrente in secondo grado non sono supportate da un puntuale richiamo del contenuto dei re- lativi atti processuali, che consenta di apprezzare la coerenza delle stesse rispetto all’oggetto dell’originaria opposizione ed alla sentenza di primo grado impugnata. 1.3Inoltre i l ricorso, ad avviso del Collegio, non rispetta nean- che il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli atti e Ric. n. 20891/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 documenti su cui si fondano le censure svoltee di quelli di cui si assume l’omessa o erronea valutazioneda parte del giudice di secondo grado, ma detti atti e documenti nemmeno sono localizzatinell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità). Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui « il ricorrente per cassa- zione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valuta- zione di un documento da parte del giudice di merito, ha il du- plice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase pro- cessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 –01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U , Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L , Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 del23/08/2011, Rv. 619544 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174 del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 19048del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda farvalere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – Ric. n. 20891/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 01;Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 , Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 2.Per completezza di esposizione, è opportuno altresì rilevare che i singoli motivi del ricorso risultano a loro volta di per sé inammissibili, per come sono formulati e perché non colgono in maniera adeguata l’effettiva ratio decidendidella sentenza im- pugnata. 2.1Va premesso che la corte d’appello ha esaminato nel merito esclusivamente il motivo di opposizione relativo alla pretesa il- legittimità della girata degli effetti cambiari emessi dal ricor- rente e posti a base dell’esecuzione, girata operata dalla società prenditrice in favore del creditore procedente. L’opponente aveva avanzato tale motivo di opposizione assu- mendo che il sopravvenuto fallimento della società girante com- portava per lui rischio di restare esposto alle pretese di quest’ultima. L’opposizione è stata ritenuta infondata, sotto tale profilo, in quanto –in assenza di qualunque contestazione sulla effettiva sussistenza dell’obbligazione cambiaria assunta dal Fugazzaro e sul suo debito –il rischio paventato da quest’ultimo risultava del tutto insussistente, anche a seguito degli accordi transattivi intervenuti tra il curatore del fallimento dalla girante ed il gira- tario. La corte territoriale ha, invece, ritenuto inammissibili, in quanto in parte formulati in modonon sufficientemente specifico e in parte aventi ad oggetto questioni nuove ed estranee all’oggetto del giudizio di primo grado, tutti gli altri motivi di gravame, escludendo infine espressamente ogni eventuale rapporto di pregiudizialità del presente giudizio con il processo penale a ca- rico dell’amministratrice della società che aveva girato i titoli al [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 20891/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 2.2 I motivi del ricorso sono articolati in modo confuso e le censure risultano di ardua intelligibilità, nel loro complesso. In ogni caso, per quello che è possibile comprendere dalla indi- cata confusa esposizione, possono formularsi le seguenti ulte- riori osservazioni. 2.2.1 Nei primi cinque punti della parte del ricorso rubricata come «Motivi» risultano formulate censure attinenti alla omessaammissione di mezzi istruttori articolati nel giudizio di secondo grado, intitolate come di «omesso esame in merito alla assunzione dei mezzi istruttori richiesti dall’appellante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5» (pag. 6), «ulteriore omesso esame in merito alla assunzione dei mezzi istruttori richiesti dall’appellante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5» (pag. 7), «violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 111 Cost., comma 6» e «violazione dell’art. 345 c.p.c.» (pag. 8). Si tratta di censure inammissibili sotto vari profili. In primo luogo, va ribadito che le censure di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non possono trovare ingresso nella presente sede di legittimità, ostandovi il disposto dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che con- sente il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell’articolo 360 c.p.c.. Inoltre, non è adeguatamente chiarito nel ricorso in quali atti ed in quali esatti termini erano state formulate le istanze istrut- torie di cui si lamenta l’omesso esame e le ragioni per cui le stesse avrebbero dovuto ritenersi ammissibili, sebbene formu- late solo nel giudizio di appello. Infine, non risultano sufficientemente illustrate le ragioni per cui tali istanze istruttorie, che appaiono tutte relative ai rapporti tra la società prenditrice dei titoli ed il giratario degli stessi, Ric. n. 20891/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 nonché al conseguente giudizio penale a carico dell’amministra- trice della prima, dovrebbero ritenersi rilevanti ai fini della de- cisione della controversia, sebbene la corte d’appello abbia escluso ogni rilievo dell’esito del predetto processo penale e, in generale, dei rapporti intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il fallimento della società girante. 2.2.2Nei punti da 6) a 9) della parte del ricorso rubricata come «Motivi» risultano poi formulate censure attinenti alla validità dei rapporti negoziali tra la società prenditrice degli effetti cam- biari e il giratario [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione alla transazione in proposito conclusa da quest’ultimo con la curatela del falli- mento della prima, intitolate come «omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risultava dagli atti processuali, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», «omessa pronuncia sulla eccepita nullità virtuale del contratto posto in essere dal resistente per violazione di norme penali» (pag. 9), «insufficienza della deci- sione impugnata» (pag. 11). Anche in questo caso si tratta di censure inammissibili sotto vari profili. Pure con riguardo ad esse, va, in primo luogo, ribadito che le censure di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non possono trovare ingresso nella pre- sente sede di legittimità, ostandovi il disposto dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell’articolo 360 c.p.c.. Va inoltre aggiunto che non sono più ammesse, in virtù della attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (appli- cabile alla fattispecie ratione temporis), neanche le censure di mera insufficienza della motivazione. Si tratta, comunque, di censure che, sempre per quanto è pos- sibile ricavare dalla lacunosa esposizione contenuta nel ricorso, Ric. n. 20891/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 riguardano in buona parte questioni in relazione alle quali l’ap- pello è stato dichiarato inammissibile e che, non essendo dirette specificamente a contestare in modo argomentato tale dichia- razione di inammissibilità, anche sulla base del richiamo pun- tuale del contenuto dei relativi atti processuali, non possono ritenersi cogliere adeguatamente l’effettiva ratio decidendidella sentenza impugnata. In ognicaso, ed anche con riguardo agli ulteriori aspetti, tali censure non possono ritenersi sufficientemente chiare e speci- fiche, nemmeno in relazione all’oggetto dell’originaria opposi- zione, al contenuto della decisione di primo grado e a quello del relativo gravame, onde non è possibile per la Corte valutare la loro effettiva concreta rilevanza ai fini della decisione. 2.2.3Nel decimo e ultimo punto del ricorso, infine, si deduce una «violazione dell’art. 91 c.p.c.»: in realtà, si tratta sempli- cemente di unarichiesta di revisione della decisione sulle spese di lite in conseguenza dell’auspicato accoglimento del ricorso, che resta pertanto assorbita in virtù dell’esito negativo dello stesso. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Ric. n. 20891/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore impor
Sentenza Cassazione n. 05684/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris