CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39449/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 settembre 2019, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 3 Cost per avere negato il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., concesso, invece, ad un altro imputato in un altro processo. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al medesimo tema. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione circa il giudizio di penale responsabilità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto le Sezioni Unite, nella sentenza n. 29541 del 16/7/2020, hanno ribadito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione, violazione che non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e che può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto segue ad un motivo di appello generico, che non enunciava le ragioni per cui l'imputato fosse meritevole del proscioglimento invocato. Il motivo di appello era, dunque, geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale non avrebbe potuto prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione, che rileva anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). 3. Il terzo motivo di ricorso è radicalmente generico, in quanto privo di qualsivoglia censura al tracciato argomentativo della sentenza impugnata. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere este