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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 35087/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Piace 'tini Alberto, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato li cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato, quanto ai primi due motivi di ricorso, nei quali si contesta la valutazione degli elementi di prova offerti in sentenza, che i rilievi d fensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni non censurabili in questa sede, perché immuni da vizi logici.

Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che i rilievi riguardanti l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada sono del tutto genericamente posti, palesandosi inidonei ad incrinare le argomentazioni illustrate dai giudici nelle conformi sentenze di meritc.

Considerato, quanto alle doglianze in tema di trattamento sanzicnatorio, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la congruità della scelta sanzionatoria adottata dal giudice di primo grado.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Piace 'tini Alberto, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato li cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto ai primi due motivi di ricorso, nei quali si contesta la valutazione degli elementi di prova offerti in sentenza, che i rilievi d fensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni non censurabili in questa sede, perché immuni da vizi logici. Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che i rilievi riguardanti l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada sono del tutto genericamente posti, palesandosi inidonei ad incrinare le argomentazioni illustrate dai giudici nelle conformi sentenze di meritc. Considerato, quanto alle doglianze in tema di trattamento sanzicnatorio, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la congruità della scelta sanzionatoria adottata dal giudice di primo grado. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35087/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris