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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 10494/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta misura della custodia in carcere applicata dal 17/09/2009 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in forza dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Palermo, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati di omicidio aggravato plurimo commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], di occultamento di cadavere e di porto di arma da fuoco; reati in relazione ai quali il ricorrente era stato assolto dalla Corte d'assise di Palermo con sentenza del 11/11/2011 e poi condannato alla pena di anni ventiquattro dalla Corte d'assise di appello di Palermo, pronuncia dopo la quale il ricorrente stesso era stato arrestato in esecuzione di m.a.e. emesso il 31/01/2015; sentenza poi annullata dalla Corte di Cassazione con pronuncia del 24/02/2015 con rinvio alla stessa Corte d'assise di appello che, con sentenza del 26/09/2015, aveva confermato la condanna; poi annullata ulteriormente dalla Corte di Cassazione con sentenza del 11/06/2019 che aveva rinviato nuovamente gli atti alla Corte d'assise di appello che, con sentenza del 07/12/2021, aveva assolto l'imputato con pronuncia divenuta definitiva il 06/05/2022; derivandone quindi che la domanda aveva a oggetto l'ingiusta detenzione subsita per i periodi compresi tra il 17/09/2009 sino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e poi dal 31/01/2015 al 25/02/2015.

La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda potesse essere accolta, osservando che non sussisteva il presupposto ostativo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave del richiedente.

La Corte ha esposto che la vicenda traeva spunto dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], compagna del ricorrente e dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che avevano indicato il [OSCURATO:PERSONA] come autore del duplice omicidio del fratello e della cognata, i cui cadaveri erano stati rinvenuti carbonizzati il 21/11/1994; ha esposto che la Corte d'assise di Palermo aveva assolto l'imputato, con la pronuncia del 11/11/2011, sulla base della ritrattazione delle dichiarazioni accusatorie da parte della Stjernquist, che aveva originariamente riferito di avere appreso del duplice omicidio da parte dello stesso imputato, mentre il suddetto collaboratore di giustizia aveva pure dichiarato di avere appreso dell'omicidio da soggetto chiamato "Natale" e identificato nello stesso [OSCURATO:PERSONA].Il giudice della riparazione ha quindi ritenuto che - fermo restando che l'imputato si era originariamente e legittimamente avvalso della facoltà di non rispondere - non potesse essere ravvisato il presupposto ostativo della colpa grave.

In punto di determinazione del quantum, la Corte ha ritenuto di fondarsi in primis sul parametro aritmetico calcolato sulla base della somma di C 235,82 per ogni giorno di ingiusta detenzione; ha peraltro ritenuto che nella condotta dell'imputato potesse essere ravvisato il presupposto, incidente sulla commisurazione dell'indennizzo, rappresentato dalla colpa lieve atteso che il ricorrente - nell'immediatezza del suo arresto - non aveva fornito gli elementi che potessero dimostrare la sua estraneità alle accuse, con incidenza calcolata del 20% sulla misura della riparazione; ha peraltro ritenuto che al ricorrente potesse essere riconosciuta una personalizzazione del danno alla luce del danno all'immagine e di quello esistenziale oltre che in riferimento alla risonanza della vicenda negli organi di informazione; ha quindi ritenuto riconoscibile un danno complessivamente superiore rispetto a quello derivante dal calcolo aritmetico e pari alla suddetta misura finale di C 150.000,00.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art.314 cod.proc.pen. - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - nonché la mancanza della motivazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen..

Ha dedotto che il giudice della riparazione avrebbe escluso il presupposto ostativo del dolo o della colpa grave dell'istante senza peraltro alcuna reale motivazione e declinando ogni valutazione in ordine a quanto rappresentato dall'ufficio ricorrente in sede di giudizio di merito in sede di requisitoria scritta depositata all'udienza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale era stata evidenziata la 'opacità' del complessivo comportamento tenuto dall'imputato.

Premessa la ricostruzione della vicenda processuale, il ricorrente ha dedotto che il compendio indiziario posto alla base dell'originario provvedimento restrittivo si fondava sulle convergenti - e indipendenti - dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di altri tre testimoni di nazionalità svedese) e di [OSCURATO:PERSONA]; che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato nel corso del dibattimento di primo grado di essere venuto a conoscenza delle accuse a proprio carico dalla viva voce della sua ex compagna già nel gennaio del 2002 e argomentando che, a fronte di ciò, il ricorrente non aveva invitato la donna a rientrare in Italia per ritrattare ovvero a segnalare la relativa volontà alle autorità svedesi; esponendo invece che l'imputato si era preoccupato di avvisare [OSCURATO:PERSONA] - che sulla base delle dichiarazioni della Stjernquist aveva aiutato il ricorrente nel duplice omicidio - appena uscito dal carcere.

Ha esposto che doveva considerarsi ancora più grave il comportamento tenuto agli inizi del gennaio 2009, quando era stato pubblicato sugli organi di stampa il contenuto delle dichiarazioni accusatorie rese dal Fontana, a fronte delle quali pure l'imputato non si era curato di convincere la ex compagna a ritrattare le accuse; ponendo in essere la propria strategia difensiva - con il raccoglimento della ritrattazione della Stjernquist - solo dopo l'esecuzione della misura cautelare.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ha depositato memoria il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il motivo di ricorso presentato dalla Procura Generale territoriale attiene alla congruità della motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave in capo alla parte ricorrente.

Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.

In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458).

Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739).

Dal punto di vista processuale, deve altresì evidenziarsi che l'assenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, costituendo condizione dell'azione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, Mogaadi, Rv. 280543); essendosi già in precedenza rilevato che l'assenza di siffatta causa costituisce una condizione dell'azione che, come tale, va verificata dal giudice. indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 1558 del 18/12/1993, Legnaro, Rv. 197378; Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002 dep. 2003, Guadagno, Rv. 226004).

3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia rti, 4 cautelare, valutàre la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664).

4. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale non si sia complessivamente ben confrontata con i predetti principi i quali - ancora pregiudizialmente rispetto ai parametri di valutazione della sussistenza di una condotta dolosa o colposa da parte dell'imputato - richiedono al giudice della riparazione l'adempimento di specifici oneri motivazionali in ordine alla sussistenza ovvero all'esclusione del relativo presupposto ostativo; il quale, come detto, è oggetto di necessaria valutazione anche indipendentemente da ogni deduzione della parte e in ordine al quale il confine dell'onere motivazionale deve a propria volta essere definito anche in correlazione con le specifiche argomentazioni eventualmente dedotte - come nel caso di specie - da parte dei soggetti controinteressati.

Il tutto in applicazione del principio in forza del quale il giudice della riparazione, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto di quei comportamenti che denotino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito specifica motivazione, che, solo se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 14000 del 15/01/2014, Franco, Rv. 259151).

Sul punto, va ricordato che il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione), mentre alla parte resistente incombe di provare il dolo o la colpa grave da parte dell'istante medesimo quali causa o concausa del provvedimento restrittivo (Sez. 4, n. 18828 del 28/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276261).

Ne consegue, quindi, che a fronte della specifica eccezione della parte resistente - proprio in conseguenza delle caratteristiche del procedimento di riparazione - il giudice di merito è investito di un puntuale onere motivazionale in ordine alla congruenza o meno dei fatti storici allegati dalla parte resistente a supporto dell'eccezione inerente alla condizione ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave del richiedente.

5. Ciò premesso, va quindi rilevato che la Corte territoriale ha, di fatto - come dedotto dall'ufficio ricorrente nel motivo di impugnazione - del tutto omesso di argomentare in ordine alla sussistenza della predetta condizione ostativa; limitandosi, dopo l'esposizione del complesso iter processuale che ha condotto alla definitiva assoluzione del ricorrente)a dedurre che "alla luce dei superiori elementi, ad avviso della Corte, non risulta configurabile nel caso in esame alcun profilo di colpa grave che possa escludere il diritto del ricorrente" per poi, nel prosieguo della motivazione, assumere la condotta processuale dell'istante - in riferimento specifico al silenzio serbato nella fase dell'indagine - come idonea a concretizzare una fattispecie di colpa lieve idonea a determinare la riduzione dell'indennizzo nella misura del 20% (peraltro in contrasto con il principio in forza del quale, a seguito della modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen., non costituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento dell'indennizzo né assume rilevanza ai fini della sua determinazione, Sez. 4, Sentenza n. 48080 del 14/11/2023.

Marretta, Rv. 285425).

Difetta quindi, nel caso di specie, l'effettivo esame della predetta condizione ostativa oltre che qualsiasi adeguata motivazione in ordine alle specifiche argomentazioni di fatto spiegate - sul punto - da parte della Procura Generale presso la Corte d'appello di Palermo.

In particolare, si ravvisa una chiara omissione motivazionale riguardo alla circostanza costituita dall'avere l'imputato preso contatto - nell'anno 2003 e nel corso della fase di indagine - con [OSCURATO:PERSONA], già processato per il reato di associazione mafiosa e appena scarcerato.

Ricordando sul punto che costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; Dieni, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, Puro, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, Denaro, RV. 282565); profilo di fatto in relazione alla quale non risulta spesa alcuna argomentazione da parte della Corte territoriale in risposta alla specifica argomentazione della Procura Generale.

6. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che vorrà dare adeguatamente conto dell'eventuale incidenza causale - in relazione all'esame della condizione ostativa rappresentata dalla colpa grave - del comportamento processuale ed extraprocessuale del ricorrente sulla detenzione subita, alla luce delle argomentazioni suddette.

Al giudice del rinvio deve altresì essere rimessa la regolazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta misura della custodia in carcere applicata dal 17/09/2009 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in forza dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Palermo, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati di omicidio aggravato plurimo commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], di occultamento di cadavere e di porto di arma da fuoco; reati in relazione ai quali il ricorrente era stato assolto dalla Corte d'assise di Palermo con sentenza del 11/11/2011 e poi condannato alla pena di anni ventiquattro dalla Corte d'assise di appello di Palermo, pronuncia dopo la quale il ricorrente stesso era stato arrestato in esecuzione di m.a.e. emesso il 31/01/2015; sentenza poi annullata dalla Corte di Cassazione con pronuncia del 24/02/2015 con rinvio alla stessa Corte d'assise di appello che, con sentenza del 26/09/2015, aveva confermato la condanna; poi annullata ulteriormente dalla Corte di Cassazione con sentenza del 11/06/2019 che aveva rinviato nuovamente gli atti alla Corte d'assise di appello che, con sentenza del 07/12/2021, aveva assolto l'imputato con pronuncia divenuta definitiva il 06/05/2022; derivandone quindi che la domanda aveva a oggetto l'ingiusta detenzione subsita per i periodi compresi tra il 17/09/2009 sino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e poi dal 31/01/2015 al 25/02/2015. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda potesse essere accolta, osservando che non sussisteva il presupposto ostativo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave del richiedente. La Corte ha esposto che la vicenda traeva spunto dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], compagna del ricorrente e dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che avevano indicato il [OSCURATO:PERSONA] come autore del duplice omicidio del fratello e della cognata, i cui cadaveri erano stati rinvenuti carbonizzati il 21/11/1994; ha esposto che la Corte d'assise di Palermo aveva assolto l'imputato, con la pronuncia del 11/11/2011, sulla base della ritrattazione delle dichiarazioni accusatorie da parte della Stjernquist, che aveva originariamente riferito di avere appreso del duplice omicidio da parte dello stesso imputato, mentre il suddetto collaboratore di giustizia aveva pure dichiarato di avere appreso dell'omicidio da soggetto chiamato "Natale" e identificato nello stesso [OSCURATO:PERSONA].Il giudice della riparazione ha quindi ritenuto che - fermo restando che l'imputato si era originariamente e legittimamente avvalso della facoltà di non rispondere - non potesse essere ravvisato il presupposto ostativo della colpa grave. In punto di determinazione del quantum, la Corte ha ritenuto di fondarsi in primis sul parametro aritmetico calcolato sulla base della somma di C 235,82 per ogni giorno di ingiusta detenzione; ha peraltro ritenuto che nella condotta dell'imputato potesse essere ravvisato il presupposto, incidente sulla commisurazione dell'indennizzo, rappresentato dalla colpa lieve atteso che il ricorrente - nell'immediatezza del suo arresto - non aveva fornito gli elementi che potessero dimostrare la sua estraneità alle accuse, con incidenza calcolata del 20% sulla misura della riparazione; ha peraltro ritenuto che al ricorrente potesse essere riconosciuta una personalizzazione del danno alla luce del danno all'immagine e di quello esistenziale oltre che in riferimento alla risonanza della vicenda negli organi di informazione; ha quindi ritenuto riconoscibile un danno complessivamente superiore rispetto a quello derivante dal calcolo aritmetico e pari alla suddetta misura finale di C 150.000,00. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art.314 cod.proc.pen. - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - nonché la mancanza della motivazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che il giudice della riparazione avrebbe escluso il presupposto ostativo del dolo o della colpa grave dell'istante senza peraltro alcuna reale motivazione e declinando ogni valutazione in ordine a quanto rappresentato dall'ufficio ricorrente in sede di giudizio di merito in sede di requisitoria scritta depositata all'udienza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale era stata evidenziata la 'opacità' del complessivo comportamento tenuto dall'imputato. Premessa la ricostruzione della vicenda processuale, il ricorrente ha dedotto che il compendio indiziario posto alla base dell'originario provvedimento restrittivo si fondava sulle convergenti - e indipendenti - dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di altri tre testimoni di nazionalità svedese) e di [OSCURATO:PERSONA]; che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato nel corso del dibattimento di primo grado di essere venuto a conoscenza delle accuse a proprio carico dalla viva voce della sua ex compagna già nel gennaio del 2002 e argomentando che, a fronte di ciò, il ricorrente non aveva invitato la donna a rientrare in Italia per ritrattare ovvero a segnalare la relativa volontà alle autorità svedesi; esponendo invece che l'imputato si era preoccupato di avvisare [OSCURATO:PERSONA] - che sulla base delle dichiarazioni della Stjernquist aveva aiutato il ricorrente nel duplice omicidio - appena uscito dal carcere. Ha esposto che doveva considerarsi ancora più grave il comportamento tenuto agli inizi del gennaio 2009, quando era stato pubblicato sugli organi di stampa il contenuto delle dichiarazioni accusatorie rese dal Fontana, a fronte delle quali pure l'imputato non si era curato di convincere la ex compagna a ritrattare le accuse; ponendo in essere la propria strategia difensiva - con il raccoglimento della ritrattazione della Stjernquist - solo dopo l'esecuzione della misura cautelare. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ha depositato memoria il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il motivo di ricorso presentato dalla Procura Generale territoriale attiene alla congruità della motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave in capo alla parte ricorrente. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739). Dal punto di vista processuale, deve altresì evidenziarsi che l'assenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, costituendo condizione dell'azione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, Mogaadi, Rv. 280543); essendosi già in precedenza rilevato che l'assenza di siffatta causa costituisce una condizione dell'azione che, come tale, va verificata dal giudice. indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 1558 del 18/12/1993, Legnaro, Rv. 197378; Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002 dep. 2003, Guadagno, Rv. 226004). 3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia rti, 4 cautelare, valutàre la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664). 4. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale non si sia complessivamente ben confrontata con i predetti principi i quali - ancora pregiudizialmente rispetto ai parametri di valutazione della sussistenza di una condotta dolosa o colposa da parte dell'imputato - richiedono al giudice della riparazione l'adempimento di specifici oneri motivazionali in ordine alla sussistenza ovvero all'esclusione del relativo presupposto ostativo; il quale, come detto, è oggetto di necessaria valutazione anche indipendentemente da ogni deduzione della parte e in ordine al quale il confine dell'onere motivazionale deve a propria volta essere definito anche in correlazione con le specifiche argomentazioni eventualmente dedotte - come nel caso di specie - da parte dei soggetti controinteressati. Il tutto in applicazione del principio in forza del quale il giudice della riparazione, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto di quei comportamenti che denotino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito specifica motivazione, che, solo se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 14000 del 15/01/2014, Franco, Rv. 259151). Sul punto, va ricordato che il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione), mentre alla parte resistente incombe di provare il dolo o la colpa grave da parte dell'istante medesimo quali causa o concausa del provvedimento restrittivo (Sez. 4, n. 18828 del 28/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276261). Ne consegue, quindi, che a fronte della specifica eccezione della parte resistente - proprio in conseguenza delle caratteristiche del procedimento di riparazione - il giudice di merito è investito di un puntuale onere motivazionale in ordine alla congruenza o meno dei fatti storici allegati dalla parte resistente a supporto dell'eccezione inerente alla condizione ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave del richiedente. 5. Ciò premesso, va quindi rilevato che la Corte territoriale ha, di fatto - come dedotto dall'ufficio ricorrente nel motivo di impugnazione - del tutto omesso di argomentare in ordine alla sussistenza della predetta condizione ostativa; limitandosi, dopo l'esposizione del complesso iter processuale che ha condotto alla definitiva assoluzione del ricorrente)a dedurre che "alla luce dei superiori elementi, ad avviso della Corte, non risulta configurabile nel caso in esame alcun profilo di colpa grave che possa escludere il diritto del ricorrente" per poi, nel prosieguo della motivazione, assumere la condotta processuale dell'istante - in riferimento specifico al silenzio serbato nella fase dell'indagine - come idonea a concretizzare una fattispecie di colpa lieve idonea a determinare la riduzione dell'indennizzo nella misura del 20% (peraltro in contrasto con il principio in forza del quale, a seguito della modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen., non costituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento dell'indennizzo né assume rilevanza ai fini della sua determinazione, Sez. 4, Sentenza n. 48080 del 14/11/2023. Marretta, Rv. 285425). Difetta quindi, nel caso di specie, l'effettivo esame della predetta condizione ostativa oltre che qualsiasi adeguata motivazione in ordine alle specifiche argomentazioni di fatto spiegate - sul punto - da parte della Procura Generale presso la Corte d'appello di Palermo. In particolare, si ravvisa una chiara omissione motivazionale riguardo alla circostanza costituita dall'avere l'imputato preso contatto - nell'anno 2003 e nel corso della fase di indagine - con [OSCURATO:PERSONA], già processato per il reato di associazione mafiosa e appena scarcerato. Ricordando sul punto che costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; Dieni, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, Puro, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, Denaro, RV. 282565); profilo di fatto in relazione alla quale non risulta spesa alcuna argomentazione da parte della Corte territoriale in risposta alla specifica argomentazione della Procura Generale. 6. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che vorrà dare adeguatamente conto dell'eventuale incidenza causale - in relazione all'esame della condizione ostativa rappresentata dalla colpa grave - del comportamento processuale ed extraprocessuale del ricorrente sulla detenzione subita, alla luce delle argomentazioni suddette. Al giudice del rinvio deve altresì essere rimessa la regolazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al