CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 21747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma l' 1 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma il 13 luglio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge (art. 62 bis cod.pen.) in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto aspecifico: il ricorrente non instaura un effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato che, alle pagine 3 e 4, ha evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili come manifestazione di resipiscenza e di difficoltà economiche e personali che avrebbero costituito la spinta al crimine. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il ConsiWre estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ogQ