CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 luglio 2025
Cassazione n. 02935/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17030/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di genitore di [OSCURATO:PERSONA], entrambe anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex legepresso l’indirizzo di posta elettronicacertificata, come in atti, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentae dife nde -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata , come in atti, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n.241/2025 depositata il 16/07/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in