CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32734/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a PALERMO il 02/05/1978 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato quella del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione per il delitto previsto dall'art. 495 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è manifestamente infondato. Va ricordato il principio secondo cui nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021, dep. 2022, Dell'omo, Rv. 282650 - 01, in un caso in cui la S.C. ha escluso che la successiva dichiarazione veritiera resa dall'imputato valga ad escludere-rintegrazione del reato). La Corte territoriale, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, ha offerto una motivazione congrua ed esente dai vizi logico giuridici, con cui il ricorrente non si confronta,riportando il riferimento in fatto e rivalutativo del 'fattore stanchezza', che in vero non si rinviene nelle sentenze di merito, e trascurando di considerare che la volontarietà della condotta viene tratta dalla circostanza- questa invece indicata dalla sentenza di primo grado - che l'imputato era privo di patente; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua sul punto, valorizzando come elementi ostativi alla tenuità i numerosi precedenti penali in capo all'imputato e le modalità della condotta - che erano state enucleate dal Giudice di primo grado al fol. 5 - sia quanto alla ostativa abitualità, per le condotte di indole analoga commesse in precedenza, sia con riferimento alla condotta in sé, argomenti che non incorrono nei vizi prospettati dal ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato fornisce sufficiente giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla ritenuta gravità dei fatti, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, Rv 214200) e secondo la quale tale dato può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku, rv 249754); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M