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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 30678/2026

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la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza del 06/03/2025 con cui il Tribunale di Roma ha condannatoYari Formica alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato dievasione.2.

Con atto sottoscritto personalmente (e depositato telematicamente daldifensore, che lo ha sottoscritto), il ricorrente impugna la sentenza indicata inepigrafe, sollecitando l’assoluzione, allegando di essersi allontanato dal luogo diesecuzione degli arresti domiciliari, perché in preda ad un “bruttissimo attaccod’ansia”.3.

Si tratta di ricorso inammissibile, da trattare nelle forme previste dall’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen.3.1.

Da un lato, il ricorso risulta inammissibile poiché proposto personalmentedal ricorrente, ancorché con atto firmato digitalmente e depositatotelematicamente dal difensore di fiducia nominato, che risulta abilitato alpatrocinio davanti alla Corte di cassazione.

È sufficiente richiamare un precedentedi questa Corte che ha affermato che «è inammissibile il ricorso per cassazionesottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata daun avvocato cassazionista» (Sez. 5, n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, A., Rv.289362 - 01).3.2.

Dall’altro lato, il ricorso è inammissibile perché del tutto generico.

Lamera allegazione dell’esistenza di uno stato d’ansia – senza nemmeno che siadedotto un rilievo sul piano clinico di tale condizione – non pone in alcun modo indiscussione la congrua motivazione dei giudici di merito circa la sussistenzadell’elemento soggettivo del reato.4.

Il ricorso è dunque inammissibile.

Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza del 06/03/2025 con cui il Tribunale di Roma ha condannatoYari Formica alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato dievasione.2. Con atto sottoscritto personalmente (e depositato telematicamente daldifensore, che lo ha sottoscritto), il ricorrente impugna la sentenza indicata inepigrafe, sollecitando l’assoluzione, allegando di essersi allontanato dal luogo diesecuzione degli arresti domiciliari, perché in preda ad un “bruttissimo attaccod’ansia”.3. Si tratta di ricorso inammissibile, da trattare nelle forme previste dall’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen.3.1. Da un lato, il ricorso risulta inammissibile poiché proposto personalmentedal ricorrente, ancorché con atto firmato digitalmente e depositatotelematicamente dal difensore di fiducia nominato, che risulta abilitato alpatrocinio davanti alla Corte di cassazione. È sufficiente richiamare un precedentedi questa Corte che ha affermato che «è inammissibile il ricorso per cassazionesottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata daun avvocato cassazionista» (Sez. 5, n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, A., Rv.289362 - 01).3.2. Dall’altro lato, il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. Lamera allegazione dell’esistenza di uno stato d’ansia – senza nemmeno che siadedotto un rilievo sul piano clinico di tale condizione – non pone in alcun modo indiscussione la congrua motivazione dei giudici di merito circa la sussistenzadell’elemento soggettivo del reato.4. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]