CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 01437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se te le conclusioni del PG Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, indicata in epigrafe, con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina (grammi 105 lordi) e hashish (grammi 8 lordi). 2. A carico dell'imputato era disposta la confisca della somma di euro 14.390.00 ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90. L'esponente, a mezzo del difensore, deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 240, 240-bis cod. pen., 85-bis d.P.R. 309/90. La difesa rappresenta che, all'atto della perquisizione, si trovava nell'abitazione dell'imputato la sola compagna di questi, la quale riferiva agli operanti che le somme custodite nella camera da letto le appartenevano, essendo suoi risparmi personali. Secondo quanto riferito dall'imputato in udienza, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] svolge attualmente la professione di parrucchiera ed estetista "in nero". E' stata prodotta documentazione dalla quale risulta che, dall'ottobre 2019 e sino al settembre 2021, la Baglione era regolarmente impiegata presso una profumeria sita nella Capitale, percependo uno stipendio medio pari ad euro 1200,00 circa, al quale si aggiungevano i guadagni derivati dall'attività svolta in proprio, per entrate mensili medie pari a 2000 circa al mese (si veda dichiarazione e allegati al ricorso). La motivazione fornita in sentenza risulterebbe dunque smentita dalle allegazioni difensive. La collocazione del denaro - posto in luogo diverso rispetto alla droga e al restante materiale sequestrato - e le immediate giustificazioni fornite dalla diretta interessata, renderebbero conto adeguatamente del possesso della somma rinvenuta nell'abitazione dell'imputato. D'altro canto, le emergenze processuali lasciano agevolmente intendere che il Bebri fosse un mero custode della sostanza stupefacente, che veniva invece smerciata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva contestualmente trovato in possesso di una somma pari ad euro 730,00 (in gran parte restituitagli, data la riqualificazione della condotta ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990).Com'è noto la confisca diretta (e il sequestro ad essa finalizzato) permette di attingere i beni legati da «una relazione specifica, stabile e non occasionale» con il reato. Ai sensi dell'art. 240 cod. pen. è consentito sottoporre a confisca le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e le cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo dello stesso. Deve prendersi atto che la somma rinvenuta a casa del Bebri (in luogo diverso da quello in cui egli aveva occultato la droga) non risulta collegata al reato dal vincolo di strumentalità richiesto dalla norma. Il ricorrente, infatti, risponde della detenzione illecita dello stupefacente, non della cessione e della vendita. Da quanto precede si ricava che non ricorrono i presupposti della confisca ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 309/90. Invero, le circostanze evidenziate dimostrano come la somma di danaro in questione fosse lecitamente posseduta dalla proprietaria. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 4. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. Occorre rilevare come le somme in questione risultino sottoposte a confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., come richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90. Giova ribadire che l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 240-bis cod.pen. è configurata come forma di confisca sempre obbligatoria, la cui adozione non è subordinata ad alcun accertamento in concreto circa la sussistenza del nesso di pertinenzialità. Invero, l'istituto di cui si tratta, a differenza di quanto previsto dal contiguo art. 240 cod.pen., prescinde sia dall'accertamento della pericolosità "relazionale", sia dall'accertamento del nesso di derivazione causale della res dal reato per cui si procede. Deve anche precisarsi che, nel caso di confisca ex art. 240-bis cod.pen., scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del denaro. Erra, pertanto, la difesa nel reclamare la necessità che il giudice dia conto del nesso di pertinenzialità della somma di danaro sottoposta a sequestro con il reato per il quale è intervenuta condanna.Nel caso che occupa il giudice della sentenza, il cui obbligo motivazionale deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza (in argomento si veda Sez. 2, n. 28850 dei 05/06/2019, Rv. 276574), ha osservato che il possesso della rilevante somma di danaro, nelle circostanze di cui al ritrovamento dello stupefacente, non si giustifica in relazione alle condizioni economiche in cui versano l'imputato e la compagna, essendo il primo inoccupato e la seconda dedita all'attività "in nero" di parrucchiera. Né la difesa ha dimostrato, con allegazioni appropriate depositate innanzi al giudice, gli effettivi guadagni ricavati dalla donna dall'attività di parrucchiera in proprio e come si sia giunti ad una tale accumulazione di danaro. Quanto sostenuto dal giudice di merito è dunque sufficiente per ritenere integrati i presupposti applicativi della confisca ex art. 240-bis cod. pen. La dichiarazione proveniente da [OSCURATO:PERSONA], datata 24 marzo 2022, con allegato statino paga risalente al gennaio 2021, depositati per la prima volta innanzi alla Corte di cassazione sono atti irricevibili. Invero, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio [cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013, P.C. in proc. Platamone, Rv. 254302 — 01: "Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione di nuovi documenti da parte del difensore della parte civile)]. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali