CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] d'Escobar- ricorrente –controLo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'AvvocatoDaniele Leppe- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (n. 473/2023), ZeppadoroMassimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3676/2024 depositatail 24/5/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PaolaPalma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano istanza diNumero registro generale 14906/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 13912/2026Data pubblicazione 13/05/2026dichiarazione di liquidazione giudiziale nei confronti della loro ex datrice dilavoro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Il Tribunale di Roma, con decreti in data 15 novembre 2023, dichiaravainammissibili - per tardività, nel senso previsto dall’art. 40, comma 10, CCII- le domande presentate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ai sensi degli artt. 40 e44 CCII, il 18 luglio 2023 e il 7 settembre 2023, in pendenza delprocedimento per la dichiarazione di apertura della sua liquidazionegiudiziale, al fine di richiedere la concessione di termini per l’accesso a unostrumento negoziale di risoluzione della crisi.Dichiarava, con sentenza del 29 novembre 2023, l’apertura dellaliquidazione giudiziale della società debitrice.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava tre distinti reclami (uno ai sensidell’art. 124 CCII, gli altri ex art. 47, comma 5, CCII) avverso i decreti coni quali il tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande formulate amente degli artt. 40 e 44 CCII.La medesima società, inoltre, proponeva reclamo ex art. 51 CCII avverso lasentenza con cui era stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale.La Corte d’appello di Roma rigettava tutti le impugnazioni proposte, dopoaverle riunite.Evidenziava – fra l’altro e per quanto qui di interesse - che le identichedomande di accesso allo strumento di regolazione della crisi edell’insolvenza, con riserva di successivo deposito di domanda di omologadegli accordi di ristrutturazione dei debiti e della documentazione di cuiall’art. 39 CCII, erano state depositate ben oltre il termine stabilito a penadi decadenza dall’art. 40, comma 10, CCII.Osservava che la norma costituisce un’eccezione al principio di priorità dellatrattazione della soluzione negoziale della crisi di cui all’art. 7, comma 2,CCII, che codifica il criterio di prevenzione dell’esame delle domande diretteall’accesso a una procedura negoziale di risoluzione della crisi odell’insolvenza, giustificato dalle plurime esigenze di evitare di causareNumero registro generale 14906/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 13912/2026Data pubblicazione 13/05/2026ritardi nella regolazione della crisi o dell’insolvenza che vadano a detrimentodello stesso debitore, contrastare la pratica di abuso del processo e dellostrumento concordatario e razionalizzare lo sviluppo del procedimento, chealtrimenti resterebbe esposto al rischio di una continua regressione.Ricordava che al giudice istruttore non è data la possibilità di disporre dellepreclusioni processuali o di superare le preclusioni già verificatesi, tenendoun contegno contrario al principio costituzionale di ragionevole durata delprocesso.Riteneva che l’udienza celebratasi il 29 marzo 2023, a contraddittoriovalidamente instaurato, avesse rappresentato il termine entro il quale ladomanda di accesso a uno strumento di risoluzione della crisi odell’insolvenza andava presentata, rilevando poi che a detta udienza neerano seguite altre tre (fissate a seguito dell’accoglimento di reiteraterichieste di differimento avanzate dalla sola parte debitrice e nonconcordemente anche dai creditori) e, soprattutto, che le domandeprenotative erano state depositate quando la causa era già stata rimessa alcollegio per la decisione.Ravvisava, infine, la condizione di insolvenza della società reclamante,giudicando che la stessa, da anni, non fosse stata più in grado di adempiereregolarmente le proprie obbligazioni, come dimostravano le iniziativegiudiziali assunte dai suoi dipendenti.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione diquesta sentenza, pubblicata in data 24 maggio 2024, prospettando tremotivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso i creditoriistanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Gli intimati liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., MassimoZeppadoro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hannosvolto difese.Le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.Numero registro generale 14906/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 13912/2026Data pubblicazione 13/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma10, CCII: i vari rinvii concessi dal tribunale in pendenza di trattativeavevano fatto sì – sostiene la ricorrente - che il procedimento rimanessesempre fermo in prima udienza; inoltre, la chiusura dell’istruttoria nonpoteva essere fatta discendere unicamente dal fatto che il G.D., all’esitodell’udienza tenutasi in data 5 luglio 2023, aveva rappresentato che la causaveniva deferita al collegio, quando l’istruttoria non era mai stata svolta e lamaggior parte dei creditori ricorrenti aveva chiesto un rinvio per i medesimiincombenti ed al fine di verificare l’adempimento della società debitrice.Non risultava neppure condivisibile il richiamo agli interessi generalidell’ordinamento, a tutela dei quali, secondo la Corte distrettuale, sarebbeposta la preclusione oggettiva di cui all’art. 40 CCII, giacché tra gli interessitutelati dal codice della crisi vi è anche, se non in primo luogo, quello deicreditori.5. Il motivo non merita accoglimento.5.1 La Corte distrettuale ha rappresentato – senza essere smentita sulpunto dall’odierna ricorrente – che sei ex dipendenti di [OSCURATO:PERSONA].r.l. avevano presentato distinti ricorsi per la dichiarazione di apertura dellaliquidazione giudiziale della loro ex datrice di lavoro.Nel procedimento unitario così ingenerato si erano tenute, dinanzi al giudicedelegato all’istruttoria, quattro udienze (il 29 marzo, il 3 maggio, il 14giugno e il 5 luglio 2023).In esito alle prime tre il giudice delegato, accogliendo le richieste di rinvioavanzate dalla debitrice (che aveva rappresentato dapprima la pendenza ditrattative, quindi la necessità di formalizzare gli accordi transattivi e infinedi dover proseguire i pagamenti), aveva fissato nuova udienza per latrattazione dei ricorsi.Numero registro generale 14906/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 13912/2026Data pubblicazione 13/05/2026Infine, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha presentato due ricorsi ai sensi degli artt.40 e 44 CCII (in data 18 luglio e 8 settembre 2023) quando il giudicedelegato si era già riservato, all’udienza del 5 luglio 2023, di riferire alcollegio.5.2 A fronte di una simile dinamica processuale il tribunale, prima, e la Corted’appello, poi, hanno correttamente ritenuto che la domanda di accesso aglistrumenti regolazione della crisi e dell’insolvenza fosse stata tardivamentepresentata.L’art. 7, comma 1, CCII prevede che «le domande di accesso agli strumentidi regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sonotrattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita aquella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli40 e 41» (comma 1); «nel caso di proposizione di più domande, il tribunaleesamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza construmenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazionecontrollata, a condizione che: a) la domanda medesima non siamanifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamenteinadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta sianoespressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso diconcordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizioper i creditori» (comma 2).Il successivo art. 40, comma 10, CCII stabilisce, nel testo applicabile rationetemporis, che «nel caso di pendenza di un procedimento per la aperturadella liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore,la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi edell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 enel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento,a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termineè proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimentopendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essereNumero registro generale 14906/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 13912/2026Data pubblicazione 13/05/2026proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per laapertura della liquidazione giudiziale».5.3 Il disposto dell’art. 7, comma 2, CCII – recependo e sviluppandol’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U.,9935/2015) che già aveva riconosciuto la necessità di consecuzione, inragione di una “continenza per specularità”, tra concordato preventivo efallimento - fissa ora una regola di trattamento che assegna priorità alledomande di natura negoziale, nell’intento di privilegiare la risoluzione dellacrisi d’impresa secondo la più flessibile dimensione dell’accordo tra le partiprima di ricorrere al meccanismo dell’esecuzione concorsuale.Si stabilisce così una sorta di “pregiudizialità sistemica” tra procedureconcorsuali, vale a dire una progressione (eventuale) di schemiprocedimentali, la cui tassonomia dipende non solo da un fattore assiologico(che impone di privilegiare la soluzione meno drastica per l’imprenditore incrisi), ma anche da esigenze di efficienza nella realizzazione del simultaneusprocessus.5.4 Il disposto dell’art. 40, comma 10, CCII interviene allora in sensocontrario alla regola generale di trattazione prioritaria delle domande dinatura negoziale, perché, precludendo perentoriamente qualsiasi ulterioreiniziativa di natura negoziale “successivamente alla prima udienza”, invertel’ordine di preferenza delle soluzioni concordate rispetto a quelle liquidatoriee favorisce un criterio di priorità solo cronologica.La norma – come opportunamente ha ricordato la Corte distrettualeriprendendo alcune voci dottrinali - persegue molteplici intenti: il primo èquello di evitare di causare ritardi nella regolazione della crisi/insolvenza; ilsecondo è quello di contrastare le pratiche di abuso del processo,scongiurando pretestuose richieste di accesso a strumenti negoziali al soloe deliberato scopo di aggirare (o ritardare) l’apertura di procedure acarattere dissolutorio, aggravando – medio tempore – l’indice diindebitamento di un’impresa già insolvente; il terzo obiettivo è quello diNumero registro generale 14906/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 13912/2026Data pubblicazione 13/05/2026razionalizzazione del procedimento, onde evitare il rischio di un continuoritorno all’indietro imposto dalla proposizione successiva della domanda diaccesso allo strumento pattizio.5.4 La norma prevede dunque con nettezza un termine (“entro la primaudienza”), fissato “a pena di decadenza”, per la presentazione delladomanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi edell'insolvenza.L’intenzione di porre un preciso limite al principio di trattazione prioritariadella domanda volta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversidalla liquidazione giudiziale risulta vieppiù evidente ove si tenga conto deltenore del precedente capoverso del medesimo art. 40 CCII («Nel caso dipendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazionedella crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazionegiudiziale è proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessionedella causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37,comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domandadi apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente iltribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente» secondo iltesto applicabile ratione temporis), che stabilisce un termine ben più ampio(fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione) perché (conoperazione inversa) nel procedimento di accesso a uno strumento diregolazione della crisi e dell'insolvenza si innesti una domanda volta alladeclaratoria di liquidazione giudiziale.La norma fa un chiaro e preciso riferimento alla “prima udienza fissata aisensi dell’art. 41 CCII” per la convocazione delle parti, come stabilisce ilprimo comma di quest’ultimo articolo, e non dà adito ad equivoci di sortasul fatto che tale udienza debba essere intesa come quella effettivamentetenuta in cui le parti, convocate avanti al giudice, abbiano avuto modo diesercitare la facoltà di domandare l’accesso a uno strumento di regolazionedella crisi e dell’insolvenza.Numero registro generale 14906/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 13912/2026Data pubblicazione 13/05/2026Trattandosi di un termine la cui decorrenza, per espressa volontà dellegislatore, dà luogo automaticamente alla decadenza dal potere dicompiere l’atto, lo stesso ha natura perentoria e, a mente dell’art. 153 cod.proc. civ., non può essere prorogato nemmeno sull’accordo delle parti.5.5 La natura perentoria del termine non consente un’interpretazione dellanorma nel senso di intendere che la prima udienza possa essere differita suiniziativa delle parti e/o del giudice, giacché una simile interpretazionecontrasterebbe con il principio di improrogabilità dei termini perentori.La Corte di merito ha opportunamente ricordato come, rispetto a un talgenere di termine, questa Corte (con riferimento al codice di rito) abbia giàavuto modo di chiarire che «non è nei poteri del giudice … disporre dei tempie delle attività del processo ove siano fissati dal codice, non meno di quantociò non sia nella facoltà delle parti: se una determinata attività è previstoche debba svolgersi in limine, entro il termine della udienza di trattazione,non è nella disponibilità del giudice postergarne la facoltà di svolgimento,né per sé né per le parti, ad un momento successivo: pertanto, con laformula "con salvezza dei diritti di prima udienza" nulla il giudice può"salvare" che sia prescritto debba svolgersi entro l'udienza fissata: la facoltào il diritto processuale che è previsto debba essere esercitato entro queltempo e non !o sia, non può più essere esercitata» (Cass. 27731/2019;nello stesso senso Cass. 21807/2024).Non si presta, perciò, a censure il rilievo della Corte di merito in ordine allatardività della presentazione delle domande di accesso allo strumento diregolazione della crisi e dell’insolvenza, dato che tali domande erano stateproposte ben oltre il termine perentorio della prima udienza previstodall’art. 40, comma 10, CCII.6. Il secondo mezzo denuncia la nullità della sentenza, ex art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.:la Corte d’appello – spiega il ricorrente - ha erroneamente considerato inmaniera indistinta i reclami promossi dalla società avverso i decreti diNumero registro generale 14906/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 13912/2026Data pubblicazione 13/05/2026inammissibilità delle domande di omologa quali reclami ex art. 47 CCII,quando in realtà il primo reclamo (rubricato al n.r.g. 52077/2023) era statopromosso ai sensi dell’art. 124 CCII.La Corte distrettuale, stravolgendo la volontà della reclamante, avrebbe cosìomesso di pronunciarsi su questa peculiare impugnazione.7. Il motivo è inammissibile.La ricorrente ha spiegato (a pag. 6 del ricorso) che «con provvedimentiidentici del 15.11.2023 comunicati dalla cancelleria (solo) in data 1°dicembre 2023 (con una pec riferita al sub procedimento 358-2 e l’altrariferita al sub procedimento 358-3 – cfr. docs. all.ti A ai reclami)contestualmente alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale,adottata dal Collegio in data 29.11.2023 (cfr. doc. all. 2 al reclamo52167/23), il Tribunale dichiarava inammissibili i ricorsi ex artt. 44 e 57presentati dalla Società (provvedimenti identici nella sostanza ma condiversa formattazione e comunicati con due pec separate)».Avverso tali provvedimenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva tanto un«unico reclamo avverso i succitati decreti del 15 novembre 2023, a mezzoreclamo ex art. 124 ccii (doc. all. 2); e segnatamente un solo reclamo afronte di due decreti che insolitamente ed inammissibilmente trattanocontestualmente di due domande e decidono contestualmente di duedomande, ovvero replicano l’uno l’altro con ciò determinando l’esigenza, permero scrupolo difensivo, o meglio per porre rimedio ad un errore delCollegio, di gravare detti identici provvedimenti anche mediante successivoaltro reclamo (n.r.g. 52077/2023)» (pag. 7), quanto due reclami ex art. 47CCII avverso ciascun decreto.Il mezzo in esame lamenta che la Corte d’appello abbia omesso dipronunciarsi sul primo reclamo.Il che, all’evidenza, non è, sol che si consideri che la Corte distrettuale hachiaramente rappresentato, in esordio alla propria statuizione, che «con tredistinti ricorsi, depositati l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (quello iscritto al n. 52077/2023) e ilNumero registro generale 14906/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 13912/2026Data pubblicazione 13/05/202615.12.2023 (quelli iscritti ai nn. 52104/2023 e 52105/2023), la [OSCURATO:SOCIETA]. ha interposto reclamo ex art. 47 comma 5 CCII» e ha, daultimo, statuito rigettando i reclami riuniti.Va escluso che una simile statuizione comporti un vizio di omessa pronuncia(vizio che presuppone l'effettiva obliterazione della "postulazione digiudizio" in almeno una delle sue articolazioni e che non sussiste quando ladomanda sia stata comunque esaminata, senza che rilevino i motivi di ritoo di merito per cui essa sia stata disattesa; Cass. 11517/1995), in quantol’impugnazione in discorso, in realtà, è stata espressamente presa in esame,qualificata anch’essa come “reclamo ex art. 47 comma 5 CCII” e respinta,perché intempestiva.8. Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall., in quanto la Corte d’appelloha desunto la sussistenza dell’insolvenza esclusivamente dal fatto che ipagamenti ai creditori non avvenissero regolarmente ovverotempestivamente, senza considerare che la società stava cercando ditrovare una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale mediante lanegoziazione di accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII con i propricreditori.9. Il motivo è inammissibile.Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il significatooggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti (ora) degli artt.2, lett. b) e 121 CCII, deriva da una valutazione circa le condizionifinanziarie, patrimoniali e organizzative necessarie (secondo un criterio dinormalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato diimpotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerentiall'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai datidell'esperienza (qui) aziendale, nell'incapacità di produrre beni con marginedi redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (primafra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere alNumero registro generale 14906/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 13912/2026Data pubblicazione 13/05/2026credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio; ilconvincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello statodi insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile incassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamentecorretta (Cass.7252/2014).Non è dunque sindacabile in questa sede il convincimento della Corte dimerito in ordine al fatto che la reclamante non fosse più in grado diadempiere regolarmente le proprie obbligazioni.10. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in € 10.200, di cui € 200 peresborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 15 aprile 2026.Il PresidenteMassimo Ferro