CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 40949/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a segueriu? SENTENZA Sri ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Acquaviva delle Fonti avverso la sentenza dei 16/11/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]!e, ALU2n:o Balsar. o ch ha ChieSt:0 l'inarrrnissibilità dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L Can ia sentenza ,n-ipugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale diTani del 17 febbraio 2021, che condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reato di resistenza a pubblico ufficiale - commesso i 3 settembre 2014 - alla pena di rnesi otto Ci reclusione. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 85 e 89 cod. pen., nonché 70 cod. proc. peri. L'imputato aveva richiesto la rinnovazione della istruzione dibattimentale in ragione della circostanza che, sin dal giudizio di primo grado, era stata depositata una perizia resa nell'ambito di altro procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a valutare la capacità di intendere e volere dello stesso al momento della commissione del fatto, e cioè nei 2018. Tale perizia dava atto della esistenza Ci un vizio parziale di mente in capo all'imputato all'epoca dei fatti. 2.2. Violazione dell'art. 133 cod, peri. e illogicità della motivazione. Proprio in regione della capacità delinguere del soggetto, nonché degli esiti della perizia acquisita, la pena avrebbe dovuto essere prossima al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, con riferimento al vizio di motivazione è fondato ma, essendo ormai decorso il termine di prescrizione del reato, la sentenza deve essere annullata senza r nvio per estinzione dello stesso. 2. Quanto ai primo motivo di ricorso, ritiene, in particolare, il Collegio che la motivazione offerta dalla Corte di appello sia effettivamente illogica, nella parte in cui sottolinea il tatto che, 'sia poco prima, che poco dopo, !a commissione del reato in esame il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato plurime condanne in relazione alle guaii non risultava mai riconosciuta la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., il che faceva ragionevolmente ritenere che l'imputato fosse capace di intendere e di voiere alrepoca dei fatti in esame, e dee nel 2014". Pur non essendo mai stata riconosciuta, fino a! 2018, l'incapacità parziale dei [OSCURATO:PERSONA], appare, però ovvio che il contenuto della perizia stessa avrebbe dovuto fare sorgere i dubbi in ordine alla imputabilità dell'imputato, all'epoca dei fatti. Dalla perizia effettuata nel 2018 ernergeva, infatti, che il predetto: - era soggetto affetto da ritardo mentale con una complessa e articolata storia clinica ed esistenziale; - aveva una pos_.itAva storia di contatti con sostanze stupefacenti; - viveva una marcata conflittualità neil'arnbiente familiare; -sin dall'infanzia gli fu diagnosticato un ritardo globale cognitivo motorio dei iinguaggio. Si tratta, con tutta evidenza, di un ritardo mentale e motorio che non poteva non essere presente già nel 2014. Sarebbe stato, quindi, necessario nominare un perito per accertare la sussistenza di una eventuale seminfermità. 2.1.11 rigetto della relativa richiesta di parte, non è stato congruamente e logicamente motivato dal giudice di appello, ed è, quindi, censurabile in cassazione (Sez. 3, n. 4645 dei 25/02/1999, Quartieri, Rv. 213086 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo. 4. Palese è„ pertanto; la omessa motivazione che imporrebbe l'annullamento con rinvio de.iia sentenza. A tale conclusione osta, tuttavia, la constatata prescrizione, poiché, anche tenuto conto dei numerosi :periodi di sospensione della stessa, il reato si è prescritto I 24 marzo 2023, Diversamente da quanto si verifica in presenza di ricorso inammissibile (S.U., n. 21 dei 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA] ; Rv. 217266), l'eventuale causa di estinzione dei reato deve essere rilevata -flnche i giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 ; Tuzzolino, Rv. 216239). P.Q.M. Annulla senza rinvio in sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso 15 settembre