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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 36842/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24633-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 433/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata l'/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: -con il ricorrente, con atto depositato telematicamente il 21 giugno 2022, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, rispetto al quale gli intimati non hanno svolto difese; -la dichiarazione di rinunzia è regolare; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24633-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 433/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata l'/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: -con il ricorrente, con atto depositato telematicamente il 21 giugno 2022, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, rispetto al quale gli intimati non hanno svolto difese; -la dichiarazione di rinunzia è regolare; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15). P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di
Sentenza Cassazione n. 36842/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris