CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avVerso la sentenza del 07/03/2019 del TRIB.SEZ.DIST. di ORTONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, dal S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Chieti Sezione distaccata di Ortona ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 38 e 221 T.U.L.P.S. e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di 200,00 euro di ammenda. All'imputato si contesta di non avere denunciato H trasferimento delle armi presso l'abitazione dove sono state rinvenute. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduce illogicità della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza resa all'udienza del 4 ottobre 2018, con cui è stata rigettata la domanda di oblazione. Osserva che il Tribunale, nel ritenere le conseguenze dannose o pericolose del reato "non eliminate", ha trascurato sia la valutazione positiva sul medesimo punto già formulata in sede dì emissione del decreto penale di condanna, successivamente opposto al solo fine di contestare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'incolpazione, sia la condotta post delictum dell'imputato. Senerchia, infatti, non aveva avanzato la richiesta di restituzione delle armi, così eliminando ogni dubbio circa i potenziali effetti pericolosi connessi al reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo dedotto non è manifestamente infondato. Il Tribunale ha giustificato il rigetto della richiesta di oblazione flimitandosì ad osservare che non risultavano eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato, senza specificare su quali elementi fattuali o deduzioni logiche tale valutazione negativa era fondata. Nella sostanza è stato valorizzato soltanto il titolo di reato contestato. Tale carenza argomentatíva è, sul piano logico, ancora più grave ove si consideri che l'imputato era già stato ammesso all'oblazione in sede dì emissione del decreto penale di condanna e che, nel corso del procedimento, non aveva chiesto la restituzione delle armi oggetto delle condotte illecite sottoposte a sequestro. Risulta disatteso, pertanto, il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui il giudice investito della richiesta di oblazione speciale non solo è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, che siano state eliminate, o siano comunque venute meno, le conseguenze dannose o pericolose del reato, ostative all'accoglimento della domanda, ma deve sempre giustificare il suo convincimento con una motivazione, anche succinta. 2. A fronte di un ricorso ammissibile, va rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art.129, comma 1 cod. proc. pen., che il reato è estinto, essendo decorso dalla sua consumazione (il 28 novembre 2015) il termine di prescrizione di cinque anni. Non sussistendo evidenti elementi per pervenire al proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, mantenendo ferma la confisca obbligatoria disposta in sede di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, fermo restando la disposta confisca. Così deci