CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; treiéto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ci-re-l-rereeftelest-e~do [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Trapani ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5- ter d. Igs. 25 luglio 1998, n.286, e l'ha condannato alla pena di euro 10.000,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza Yakubu propone ricorso per cessazione, tramite il proprio difensore, deducendo violazione della norma processuale sulla sospensione del procedimento prevista nei casi di irreperibilità. La difesa si duole che il Giudice di pace, pur risultando l'imputato irreperibile, non abbia disposto la sospensione del processo. E insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste, per Yacubu, per la riforma del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Nel caso in esame, invero, come ha avuto modo di riscontrare il Collegio attraverso l'accesso agli atti, già dalla seconda udienza dinanzi al Giudice di pace, in data 12 settembre 2019, detto Giudice disponeva la sospensione del processo e la ricerca dell'imputato tramite la Polizia giudiziaria; e così all'udienza successiva. A quella, invece, del 16 dicembre 2021, ferma restando l'irreperibilità di Yacubu, si procedeva all'istruttoria dibattimentale e, all'esito, si pronunciava sentenza di condanna nei suoi confronti. Tanto premesso, va osservato che la sentenza emessa nei confronti dell'imputato in fatto irreperibile, nel caso in cui il processo non sia stato sospeso nonostante l'emersione della condizione di irreperibilità, è affetta, ex art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., da nullità assoluta, come tale rilevabile in ogni stato e grado del processo (Sez. 2, n. 28726 del 31/05/2022, Amedeo, Rv. 283636).2. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Trapani, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con 'rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Trapani, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 12 dicem