Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 102/1964
ECLI:IT:COST:1964:102
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato
previsto e punito dall'art. 590 del Codice penale, il Pretore di Pieve
di Cadore, con ordinanza del 10 luglio 1963, ha dichiarato non doversi
promuovere l'azione penale a sensi dell'art. 74 ultima parte del Codice
di procedura penale. Il Procuratore della Repubblica di Belluno,
esaminati gli atti del processo, ha disposto che si proceda a perizia
delle lesioni riportate dalla parte offesa. Ma il Pretore - con
ordinanza del 13 novembre 1963 - ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 74, ultima parte, del Codice di
procedura penale in riferimento agli artt. 101, primo capoverso, 107,
secondo capoverso, nonché in generale al titolo IV, sezione I, della
parte II della Costituzione.
Nella ordinanza si osserva che la norma impugnata attribuisce al
Procuratore della Repubblica il potere di dare ordini, in quanto il
Pretore non può sottrarsi all'obbligo di procedere, ed il potere di
annullamento del decreto di non doversi promuovere l'azione penale,
emesso da un organo giurisdizionale. Ma poiché detti poteri
caratterizzano il rapporto gerarchico, deve ritenersi che,
limitatamente all'istituto in parola, intercede un rapporto siffatto
fra il Procuratore della Repubblica ed il Pretore, tanto più
contrastante con le norme costituzionali in quanto trattasi di
sottoposizione di un organo giudicante ad un organo requirente.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA], n. 67 del 14 marzo 1964.
Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti.
:
Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma dell'art. 74 del Codice
di procedura penale, in quanto prescrive che, dopo il decreto del
Pretore di non doversi promuovere l'azione penale, il Procuratore della
Repubblica può "richiedere gli atti e disporre invece che si proceda",
sarebbe in contrasto con le norme della Costituzione che intendono
escludere qualsiasi principio di gerarchia nell'ordine giudiziario: la
norma conferirebbe al Procuratore della Repubblica il potere di dare
ordini ed il potere di annullamento, i quali sarebbero fra gli elementi
costitutivi più importanti del rapporto gerarchico.
La questione non è fondata.
Nel processo penale, la legge regola i rapporti fra organo
requirente ed organo giudicante tenendo conto della specifica funzione
del P. M., cui compete promuovere ed esercitare l'azione penale.
Rispetto all'assunzione delle prove, il P. M. formula richieste alle
quali il giudice dà corso, in attuazione della esigenza di giustizia
sostanziale che nessuna indagine venga pretermessa nella ricerca della
verità. Quello del P. M., dunque, è un potere di richiesta che non si
risolve in quello di dare ordini, nonostante la impropria formula
legislativa della norma impugnata "dispone" e nonostante la necessaria
adesione del giudice alla richiesta stessa.
Nella ipotesi prevista dall'ultima parte dell'art. 74 del Codice di
procedura penale, secondo la quale, quando il Pretore ritenga di non
dovere promuovere l'azione penale, può intervenire il Procuratore
della Repubblica per una ulteriore valutazione, i due diversi organi
operano non in ragione di un rapporto gerarchico da superiore ad
inferiore, ma nella esplicazione di funzioni diverse, necessarie per il
raggiungimento dei fini che il processo persegue. Così come il
Procuratore generale od il Procuratore della Repubblica - impugnando
una sentenza del Tribunale o del Pretore - agiscono in quanto la legge
affida loro l'esercizio di una facoltà intesa ad appagare esigenze di
giustizia (artt. 512 e 513 del Codice di procedura penale),
l'intervento del Procuratore della Repubblica nel suindicato decreto
del Pretore deve essere inteso siccome esplicazione di una necessaria
funzione processuale, prevista per le stesse esigenze.
Né appare esatto che la norma impugnata conferisca al Procuratore
della Repubblica un potere di annullamento, siccome ritiene
l'ordinanza. Prima che l'art. 74 venisse modificato dall'art. 6 del D.
L. L.14 settembre 1944, n. 288, il provvedimento col quale il P.M.
ordinava la trasmissione degli atti in archivio aveva carattere
amministrativo ed era revocabile. Anche dopo la emanazione della nuova
disposizione di legge, il decreto col quale il giudice dichiara di non
doversi promuovere l'azione penale (questa formula non va confusa,
siccome fa l'ordinanza, con quella di non doversi procedere che
riguarda casi diversi) non chiude né definisce alcun procedimento
istruttorio, che anzi dichiara di non volere iniziare, e, riferendosi
soltanto all'esperimento di indagini, conserva il carattere di atto che
non preclude l'esercizio dell'azione penale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 74, ultima parte, del Codice di procedura penale, sollevata
dal Pretore di Pieve di Cadore con ordinanza del 13 novembre 1963, in
riferimento agli artt. 101, primo capoverso, e 107, secondo capoverso,
nonché in generale al titolo quarto, sezione prima, della parte
seconda della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.
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[OSCURATO:PERSONA].