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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28368/2022

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da l [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma , via C. Monteverdi 26 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa nel grado di appello dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA], prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Crescenzio 17/a -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 128 -intimato- avverso la sentenza n. 2937 /2017 del 27 .12.2017 del la Corte di Appello di Firenze.

Oggetto: Diritto d’autore udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22 settembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA], quale figlio di [OSCURATO:PERSONA] , ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] a tutela del diritto morale d'autore , violato dal libro " Il ritorno di Pinocchio", edito da Adr iano [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e scritto da [OSCURATO:PERSONA] in quanto contenente l'inserzione di disegni realizzati da [OSCURATO:PERSONA] ed inserite nelle edizioni 1937,1945 e 1964 de "Le avventure di Pinocchio" di [OSCURATO:PERSONA]. ll Tribunaleha deciso che l'abbi namento dell'opera dell'Agosti ai disegni non evidenziavaalcuna lesione dell'onore o della reputazione del disegnatore;anche perché questi aveva a suo tempo ceduto alla all’editore ogni diritto sulle sue opere verso pagamento di un compenso e consenso in perpetuo alla pubblicazione.

Di talché si poteva considerare che il diritto morale d'autore ex art.20 l . n. 633/1941 «non può costituire una sorta di surrettizia reviviscenza del diritto patrimoniale di cui sia stata fatta cessione a terzi».

Con citazione ritualmente notificata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza n. 2172/2016 emessa dalla sezione imprese del Tribunale di Firenze e pubblicata il 8/6/2016.

La Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione e condannato al pagamento delle spese processuali l’attuale ricorrente.

Avverso tale sentenza il il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha prop osto ricorso per Cassazione con cinquemotivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è costituita contestando le deduzioni del ricorrentee chiedendo la condanna ex art. 97 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito.

Il ricorrenteha anche depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente principale deduce:

1. Violazione e falsa applica zione degli art t . 13 2, comma 2, n. 4, c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per esposizione di una motivazione apparente.

Violazione e falsa applicazione degli art. 20 e 23 l. n. 633/1941 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.

Correlativa omessa valutaz ione di fatti decisivi ai fini della controversia dei quali si era discusso in corso di causain relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Per dimostrare la violazione del minimo costituzionale richiesto per una corretta motivazione del decisum il rico rrente evidenzia che la decisione presenterebbe in parte argomentazioni apodittiche e in parte altre totalmente corrispondenti alla sentenza di I grado.

Non presenterebbe elementi di autonoma valutazione critica e le sue valutazioni non sarebbero chiare ed esaustive.

Presupposti indispensabili per la legittimità di una motivazione per relationem.

Il ricorrente insiste nell’affermare che la cessione dei diritti di autore era finalizzata esclusivamente all’ allegazione al libro di Collodi e, tra l’altro, nei contratti esibiti non sono individuati i disegni i cui diritti venivano ceduti.

Riteneva pertanto che l’interpretazione del contratto di cessione dei diritti era stato interpretato senza considerare che l’allegazione al solo libro di Collodi era conditio sine qua nondell’accordo.

L’inserimento nella diversa opera di Agosti dei disegni lederebbe il diritto morale dell’autore perché l’opera si discosterebbe significativamente da quella del Collodi e non può considerarsi che la narrativa su Pinocchio sia polisemica e quindi adattabile.

Il ricorrente deduce inoltre che il Tribunale e poi la Corte non si sarebbero pronunziati su quali disegni fossero compresi nella cessione lasciando irrisolta la domanda formulata in ordine alla avvenuta digitalizzazione dei disegni stessi con violazione dell’art.112 c.p.c.

Inoltre evidenzia che l’affermazione della Corte d’Appello sulla irrilevanza della individuazione dei diritti ceduti fondata sull’assenza di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore sarebbe non coerente con le richieste processuali spiegate in entrambi i giudizi di merito ove ripetutamente si era emerso che le illustrazioni dell’edizione del 1937 non era state cedute e ciò nonostante erano state inserite nell’opera di Agosti.

Sotto altro aspetto il ricorrente deduce che l’affermazione che i disegni di Faorzi non siano associabili all’Agosti poiché trattasi di una sorta di citazione è infondata perché l’indicazione contenuta nel secondo lavoro non sarebbe chiara e non farebbe comprendere che i disegni siano stati realizzati per altro autore.

Tale lavoro avrebbe aspetti definiti molto particolari che la renderebbero inadatta a dei bambini.

Sul punto la Corte di Appello ha nuovamente ribadito che sia nel frontespizio che nel retrofrontespizio del lavoro di Agosti si è inserita la specificazione che i disegni sono di Faorzi e del loro inserimento precedente nell’opera di Collodi specificando anche le varie edizioni.

La segnalazione evidenzia, secondo la Corte, la natura di mera citazione anche se il lavoro di Agosti è destinato ad altro pubblico consentito per il contenuto polisemico dell’opera.

Il ricorrente deduce di aver ripetutamente contestato tale carattere posto a fondamento della motivazione. 1.1Il motivo è inammissibile.

L’attenta lettura del ricorso , e il suo spiegarsi partendo ogni volta dalla motivazione del Tribunale per poi passare alla specifica motivazione della Corte di Appello, evidenzia inequivocabilmente che la Corte ha valutato ogni punto deciso n el primogrado chiarendo , di volta i n volta , i motivi della sua adesione alle soluzioni proposte.Non presenta che una generica condivisione della ricostruzione del fatto e delle argomentazioni svolte in primo grado senza un esame critico in base ai motivi del gravame (Cass., n. 271121/2018).

In particolare, la Corte evidenzia che i motivi dell’impugnazione sono correlati a vicende che riguardano la cessione dei diritti patrimoniali mentre la domanda iniziale proposta verteva sulla lesione del diritto morale d’autore laddove, cioè, l’uso dell’opera comporti la violazione dell’onore e della reputazione dell’autore ex art. 20 l.a.

La sentenza esamina punto per punto le doglianze sollevate e ne ricostruisce l’infondatezza richiamando il deciso di I grado, ma in relazione alle censure svolte in appello.

Questa Corte ha più volte ribadito che la motivazione è apparente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetturee , quindi , tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 comma 6 Cost. ( ex multis Cass., n. 6578/2022; Cass., n. 15565/2022; citata nella memoria del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]., n. 3819/2020) o per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti (Cass., n. 18311/2021) .

Il vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 54 d.l. n. 83/ 2012, convertito in l. n. 134/2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito ricada nella motivazione apparente soltanto se sussista "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazioneo, a maggior ragione, la sua sola sinteticità come nel caso di specie. 1.1.1 L’ulteriore doglianza circa la viola zione de ll’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è generica ed anche infondata la Corte ha ritenuto l’inserimento dei disegni come mera citazione nella quale era chiarito l’autore e la sede della prima pubblicazione sottolineando come l’opera di Collodi abbia carattere polisemico.

In letteratura, ciò si traduce in una varietà di significati che uno scritto può assumere e quindi essere destinato anche ad un pubblico diversoche consente di corredare l’opera con i disegni già utilizzati precedentemente citandone laprovenienza.

Il ricorrente non si avvede, tra l’altro, che l’aver sostenuto che la sentenza non presenta differenze tra le ragioni di fatto poste a base della decisione della Corte rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado rende inammissibile il motivo formulato ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in quanto, si configura una "doppia conforme" stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. ( ex multis Cass., n. 8320/2022; Cass., n. 23495/2020); il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., n. 26774/2016).

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 l. n. 633/1941 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La Corte non avrebbe ritenuto configurabile nemmeno un mero appannamento del prestigio e dell’onore dell’autore ex art. 20 l. n. 633/1941, quantomeno ai disegni contenuti nell’edizione del 1937 i cui diritti non sarebbero stati mai ceduti. 2.1 Il motivo è inammissibile poiché l a denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie(cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/ 2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). 3.Omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della controversia dei quali si è discusso in corso di causa, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5c.p.c.

La Corte non si sarebbe pronunziata sui dis egni relativi all’edizione del 1937 definendo la questione non rilevante ai fini dell’individuazione della lesione del diritto morale d’autore. 3.1Il motivo è inammissibile.

Anche se limitatamente alla edizione del 1937 la censura sposta nuovamente l’attenzione dalla lesione del diritto morale d’autore proposta con la domanda alla non avvenuta cessione dei diritti patrimoniali dei relativi disegni non fornendo alcuna prova adeguata sulla lesione del diritto in questione per quanto già detto sub 2. 4.L’inammissibilità di tutti i motivi determina l’inammissibilità del ricorso, con l’addebito delle spese (liquidate in dispositivo) al soccombente.

P.Q.M La Corte rigettail ricorso e condanna alle spese del presente giudizio il ricorrente che liquida in € 4.000 ,00 per onorari e € 200 ,00 per esborsi,oltre spese generali ed accessori di legge .

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da l [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma , via C. Monteverdi 26 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa nel grado di appello dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA], prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Crescenzio 17/a -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 128 -intimato- avverso la sentenza n. 2937 /2017 del 27 .12.2017 del la Corte di Appello di Firenze. Oggetto: Diritto d’autore udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22 settembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA], quale figlio di [OSCURATO:PERSONA] , ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] a tutela del diritto morale d'autore , violato dal libro " Il ritorno di Pinocchio", edito da Adr iano [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e scritto da [OSCURATO:PERSONA] in quanto contenente l'inserzione di disegni realizzati da [OSCURATO:PERSONA] ed inserite nelle edizioni 1937,1945 e 1964 de "Le avventure di Pinocchio" di [OSCURATO:PERSONA]. ll Tribunaleha deciso che l'abbi namento dell'opera dell'Agosti ai disegni non evidenziavaalcuna lesione dell'onore o della reputazione del disegnatore;anche perché questi aveva a suo tempo ceduto alla all’editore ogni diritto sulle sue opere verso pagamento di un compenso e consenso in perpetuo alla pubblicazione. Di talché si poteva considerare che il diritto morale d'autore ex art.20 l . n. 633/1941 «non può costituire una sorta di surrettizia reviviscenza del diritto patrimoniale di cui sia stata fatta cessione a terzi». Con citazione ritualmente notificata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza n. 2172/2016 emessa dalla sezione imprese del Tribunale di Firenze e pubblicata il 8/6/2016. La Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione e condannato al pagamento delle spese processuali l’attuale ricorrente. Avverso tale sentenza il il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha prop osto ricorso per Cassazione con cinquemotivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è costituita contestando le deduzioni del ricorrentee chiedendo la condanna ex art. 97 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito. Il ricorrenteha anche depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente principale deduce: 1. Violazione e falsa applica zione degli art t . 13 2, comma 2, n. 4, c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per esposizione di una motivazione apparente. Violazione e falsa applicazione degli art. 20 e 23 l. n. 633/1941 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. Correlativa omessa valutaz ione di fatti decisivi ai fini della controversia dei quali si era discusso in corso di causain relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Per dimostrare la violazione del minimo costituzionale richiesto per una corretta motivazione del decisum il rico rrente evidenzia che la decisione presenterebbe in parte argomentazioni apodittiche e in parte altre totalmente corrispondenti alla sentenza di I grado. Non presenterebbe elementi di autonoma valutazione critica e le sue valutazioni non sarebbero chiare ed esaustive. Presupposti indispensabili per la legittimità di una motivazione per relationem. Il ricorrente insiste nell’affermare che la cessione dei diritti di autore era finalizzata esclusivamente all’ allegazione al libro di Collodi e, tra l’altro, nei contratti esibiti non sono individuati i disegni i cui diritti venivano ceduti. Riteneva pertanto che l’interpretazione del contratto di cessione dei diritti era stato interpretato senza considerare che l’allegazione al solo libro di Collodi era conditio sine qua nondell’accordo. L’inserimento nella diversa opera di Agosti dei disegni lederebbe il diritto morale dell’autore perché l’opera si discosterebbe significativamente da quella del Collodi e non può considerarsi che la narrativa su Pinocchio sia polisemica e quindi adattabile. Il ricorrente deduce inoltre che il Tribunale e poi la Corte non si sarebbero pronunziati su quali disegni fossero compresi nella cessione lasciando irrisolta la domanda formulata in ordine alla avvenuta digitalizzazione dei disegni stessi con violazione dell’art.112 c.p.c. Inoltre evidenzia che l’affermazione della Corte d’Appello sulla irrilevanza della individuazione dei diritti ceduti fondata sull’assenza di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore sarebbe non coerente con le richieste processuali spiegate in entrambi i giudizi di merito ove ripetutamente si era emerso che le illustrazioni dell’edizione del 1937 non era state cedute e ciò nonostante erano state inserite nell’opera di Agosti. Sotto altro aspetto il ricorrente deduce che l’affermazione che i disegni di Faorzi non siano associabili all’Agosti poiché trattasi di una sorta di citazione è infondata perché l’indicazione contenuta nel secondo lavoro non sarebbe chiara e non farebbe comprendere che i disegni siano stati realizzati per altro autore. Tale lavoro avrebbe aspetti definiti molto particolari che la renderebbero inadatta a dei bambini. Sul punto la Corte di Appello ha nuovamente ribadito che sia nel frontespizio che nel retrofrontespizio del lavoro di Agosti si è inserita la specificazione che i disegni sono di Faorzi e del loro inserimento precedente nell’opera di Collodi specificando anche le varie edizioni. La segnalazione evidenzia, secondo la Corte, la natura di mera citazione anche se il lavoro di Agosti è destinato ad altro pubblico consentito per il contenuto polisemico dell’opera. Il ricorrente deduce di aver ripetutamente contestato tale carattere posto a fondamento della motivazione. 1.1Il motivo è inammissibile. L’attenta lettura del ricorso , e il suo spiegarsi partendo ogni volta dalla motivazione del Tribunale per poi passare alla specifica motivazione della Corte di Appello, evidenzia inequivocabilmente che la Corte ha valutato ogni punto deciso n el primogrado chiarendo , di volta i n volta , i motivi della sua adesione alle soluzioni proposte.Non presenta che una generica condivisione della ricostruzione del fatto e delle argomentazioni svolte in primo grado senza un esame critico in base ai motivi del gravame (Cass., n. 271121/2018). In particolare, la Corte evidenzia che i motivi dell’impugnazione sono correlati a vicende che riguardano la cessione dei diritti patrimoniali mentre la domanda iniziale proposta verteva sulla lesione del diritto morale d’autore laddove, cioè, l’uso dell’opera comporti la violazione dell’onore e della reputazione dell’autore ex art. 20 l.a. La sentenza esamina punto per punto le doglianze sollevate e ne ricostruisce l’infondatezza richiamando il deciso di I grado, ma in relazione alle censure svolte in appello. Questa Corte ha più volte ribadito che la motivazione è apparente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetturee , quindi , tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 comma 6 Cost. ( ex multis Cass., n. 6578/2022; Cass., n. 15565/2022; citata nella memoria del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]., n. 3819/2020) o per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti (Cass., n. 18311/2021) . Il vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 54 d.l. n. 83/ 2012, convertito in l. n. 134/2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito ricada nella motivazione apparente soltanto se sussista "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazioneo, a maggior ragione, la sua sola sinteticità come nel caso di specie. 1.1.1 L’ulteriore doglianza circa la viola zione de ll’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è generica ed anche infondata la Corte ha ritenuto l’inserimento dei disegni come mera citazione nella quale era chiarito l’autore e la sede della prima pubblicazione sottolineando come l’opera di Collodi abbia carattere polisemico. In letteratura, ciò si traduce in una varietà di significati che uno scritto può assumere e quindi essere destinato anche ad un pubblico diversoche consente di corredare l’opera con i disegni già utilizzati precedentemente citandone laprovenienza. Il ricorrente non si avvede, tra l’altro, che l’aver sostenuto che la sentenza non presenta differenze tra le ragioni di fatto poste a base della decisione della Corte rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado rende inammissibile il motivo formulato ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in quanto, si configura una "doppia conforme" stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. ( ex multis Cass., n. 8320/2022; Cass., n. 23495/2020); il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., n. 26774/2016). 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 l. n. 633/1941 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte non avrebbe ritenuto configurabile nemmeno un mero appannamento del prestigio e dell’onore dell’autore ex art. 20 l. n. 633/1941, quantomeno ai disegni contenuti nell’edizione del 1937 i cui diritti non sarebbero stati mai ceduti. 2.1 Il motivo è inammissibile poiché l a denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie(cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/ 2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). 3.Omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della controversia dei quali si è discusso in corso di causa, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5c.p.c. La Corte non si sarebbe pronunziata sui dis egni relativi all’edizione del 1937 definendo la questione non rilevante ai fini dell’individuazione della lesione del diritto morale d’autore. 3.1Il motivo è inammissibile. Anche se limitatamente alla edizione del 1937 la censura sposta nuovamente l’attenzione dalla lesione del diritto morale d’autore proposta con la domanda alla non avvenuta cessione dei diritti patrimoniali dei relativi disegni non fornendo alcuna prova adeguata sulla lesione del diritto in questione per quanto già detto sub 2. 4.L’inammissibilità di tutti i motivi determina l’inammissibilità del ricorso, con l’addebito delle spese (liquidate in dispositivo) al soccombente. P.Q.M La Corte rigettail ricorso e condanna alle spese del presente giudizio il ricorrente che liquida in € 4.000 ,00 per onorari e € 200 ,00 per esborsi,oltre spese generali ed accessori di legge . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così
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