CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 18907/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29285/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 1215/2018, depositata in data 16 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente presentava all’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale Ragusa – istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato per il triennio 1990-1992, a titolo di capitale e interessi, ex articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, Diniego rimb. Sisma 90 IRPEF 1990-91-92 n. 289. L'istanza di rimborso scaturiva dalla residenza del contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; il contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, e ciò sia per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, sia per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio (entro il 31.12.2002). L'ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. 2. Avverso il silenzio-rifiuto, il contribuente proponeva ricorso dinanzi allaC.t.p. di Ragusa; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni. 3. La C.t.p., con sentenza n. 657/01/2012, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Sicilia, ove non si costituiva il contribuente. 5. Con sentenza n. 1215/2018, depositata in data 16 marzo 2018, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, confermando le statuizioni del giudice di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente è rimasto intimato. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato l’inammissibilità del ricorso introduttivo di parte per mancanza dell’indicazione (nell’istanza) del quantum richiesto e della connessa prova di aver versato quanto chiesto in restituzione. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 9, comma diciassettesimo, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), della IV direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Sesta sezione della Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonché dell’art. 107 e 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e della Decisione della Commissione Europea C/2015, 5549 final, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – per quanto occorrer possa, violazione e/o falsa applicazione del Regolamento CE n. 1407/2013 e del Regolamento CE n. 717/2014, se del caso per il tramite degli artt. 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato il diritto al rimborso del contribuente malgrado questi non avesse adempiuto l’onere della prova lui spettante in ragione del regime “de minimis” , ossia non avesse giustificato le precise condizioni che ne avrebbero veicolato l’applicazione: che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi dallo Stato italiano non superasse il limite previsto dal Regolamento UE 1407 del 18 dicembre 2013. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha applicato la normativa sopravvenuta che aveva dimezzato l’ammontare del rimborso 2. Il primo motivo è inammissibile. Con la censura in esame sono state introdotte per la prima volta nella presente sede di legittimità questioni di merito implicanti accertamenti di fatto (mancata indicazione del quantum richiesto; mancata prova circa l’avvenuto versamento di quanto richiesto in restituzione), che non risultano essere state trattate in alcun modo nella sentenza impugnata; d’altra parte la ricorrente neppure ha allegato l’avvenuta deduzione di dette questioni innanzi al giudice di merito, né ha indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, come sarebbe stato suo onere, in ossequio al principio della deduzione specifica dei motivi si ricorso (Cass. 1° febbraio 2021, n. 2192; Cass. 16 ottobre 2020, n. 22614; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804). La doglianza è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art 366, secondo comma, num. 3), cod. proc. civ. perché l’Agenzia delle Entrate non ha prodotto né riportato nel ricorso il contenuto della richiesta di rimborso, impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione delle dedotte omissioni. 3. Il secondo motivo è invece fondato. Ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. 190/2014, «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248». Successivamente è giunta la decisione final della Commissione Europea n. C - 2015/5549 del 14 agosto 2015 (che è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante: (Cass.26 settembre 2017, n. 22377; Cass. 4 luglio 2014, n. 15354), con la quale è stato statuito che le misure legislative che istituiscono i benefici in favore dei soggetti colpiti dal sisma (e da altre calamità naturali quali l’alluvione del 1994 e la cenere vulcanica del 2002) erano state adottate in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) e, di conseguenza, ha concluso che esse «costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno» (punto 133 della decisione). 3.1. Orbene, alla luce della normativa nazionale e comunitaria è evidente che il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di imposte dirette non poteva essere erogato in favore di soggetti titolari di redditi d’impresa. Nel caso di specie, per come si legge anche nella sentenza impugnata, una parte degli importi per i quali è stato chiesto il rimborso riguarda redditi derivante da attività di agente e rappresentante ossia da un lavoratore autonomo, soggetto professionista e le ragioni dell’opzione interpretativa che estende la sospensione del diritto al rimborso ad un professionista risiedono nell'esigenza di interpretare la definizione di “attività di impresa” (contenuta nel comma 665 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), alla luce del diritto comunitario che accoglie una nozione più ampia di impresa idonea a comprendere ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, sia di impresa sia di lavoro autonomo (Corte di Giustizia 23 aprile 1991, C-41/90, Hofner; 4 marzo 2003, T-219/99Fenin). 3.2. Deve tuttavia verificarsi se la richiesta di rimborso rispetti il regolamento de minimis. Sul punto, questa Corte ha avuto modo di precisare che «l’art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b) del T.F.U.E., può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento “de minimis”applicabile» (cfr. Cass. 25 gennaio 2019, n. 2208; Cass. 26 marzo 2019, n. 8408). Tutto ciò presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: p. 148 della decisione della Commissione). Inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal diritto dell’UE (€ 200.000,00 nel triennio), dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 10/01/2023, n. 11156). 3.3. A tal proposito, è stato precisato che il giudice del merito dovrà, di conseguenza, verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimisapplicabile. A tal fine, egli dovrà: i) non arrestarsi all'importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l'ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell'anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; ii) tenere presente che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92 T.F.U.E. può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza; iii) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 26 luglio 2022, n. 23379; Cass. 21 novembre 2019, n. 30373). Al riguardo, occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass.n. 22377/2017, cit., l’applicazione dello ius superveniens (alla cui stregua va ricondotta la decisione della Commissione UE) consente, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. 26 maggio 1998, n. 5224). 3.4. Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata debba, sul punto, essere cassata, al fine di consentire la verifica la sussistenza dei presupposti di applicabilità del regolamento de minimis, in quanto, pur essendo l’importo complessivo del rimborso richiesto e riconosciuto dalla C.t.r. (€ 4.236,19) - limitato al recupero dell’IRPEF - inferiore a quello limite (€ 200.000,00 nel triennio) fissato dal legislatore comunitario per poter usufruire del beneficio, occorre effettuare la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi, secondo i criteri indicati in precedenza. 4. Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso discende l’assorbimento del terzo motivo. 5. In conclusione, va dichiarato inammissibile il primo motivo e, assorbito il terzo, va accolto il secondo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - sezione staccata di Catania - affinché, in diversa composizione, statuisca nel merito e provveda sulle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e, assorbito il terzo, accoglie il secondo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di g