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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24484/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 30526/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo, con due distinti motivi violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla mancata conversione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi della

I. 689/81.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, infatti, hanno valutato negativamente, ai fini del diniego della conversione, i precedenti dell'imputato, le modalità del fatto e l'assenza di elementi positivamente valutabili, nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui (Sez.

U, n. 24476 del 22/04/2010, Ga- gliardi, Rv. 247274) la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art, 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'im- putato.

Dev'essere, infatti, ribadito il principio per cui la valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito ai sensi dell'art. 58, comma 1, legge n.689/81 deve essere sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che dovrà tenere in partico- lare considerazione, tra gli altri criteri, le modalità del fatto per il quale è interve- nuta condanna e la personalità del condannato, nell'ottica di valutare se sia pre- vedibile che non vi sia in futuro una ricaduta nel reato, va detto che tale valuta- zione risulta essere stata operata, dando valore preminente, in senso sfavorevole all'imputato, alla negativa personalità desumibile dai suoi precedenti 9 N. 30526/2023 R.G.

La Corte territoriale, dunque, non è incorsa né in violazione di legge e nem- meno in vizio di motivazione in quanto l'art.58 legge n.89/1981 regola il potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva, imponendogli di attenersi ai parametri di cui all'art.133 cod. pen. e la Corte ha fornito una motiva- zione che esplicita le ragioni dell'omessa conversione.

3. Il reato per cui, si procede, non era prescritto all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata, e non lo è nemmeno oggi, in quanto commesso nel luglio 2018, e quindi ricadente sotto le previsioni della c.d. rifo-ma Orlando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicem- bre 2019, data successivamente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla

I. legge 27 settembre 2021, n. 134.ha introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado.

Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la que- stione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.

La giurispru- denza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non con- sente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativa- mente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 30526/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo, con due distinti motivi violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla mancata conversione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi della I. 689/81. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno valutato negativamente, ai fini del diniego della conversione, i precedenti dell'imputato, le modalità del fatto e l'assenza di elementi positivamente valutabili, nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Ga- gliardi, Rv. 247274) la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art, 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'im- putato. Dev'essere, infatti, ribadito il principio per cui la valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito ai sensi dell'art. 58, comma 1, legge n.689/81 deve essere sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che dovrà tenere in partico- lare considerazione, tra gli altri criteri, le modalità del fatto per il quale è interve- nuta condanna e la personalità del condannato, nell'ottica di valutare se sia pre- vedibile che non vi sia in futuro una ricaduta nel reato, va detto che tale valuta- zione risulta essere stata operata, dando valore preminente, in senso sfavorevole all'imputato, alla negativa personalità desumibile dai suoi precedenti 9 N. 30526/2023 R.G. La Corte territoriale, dunque, non è incorsa né in violazione di legge e nem- meno in vizio di motivazione in quanto l'art.58 legge n.89/1981 regola il potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva, imponendogli di attenersi ai parametri di cui all'art.133 cod. pen. e la Corte ha fornito una motiva- zione che esplicita le ragioni dell'omessa conversione. 3. Il reato per cui, si procede, non era prescritto all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata, e non lo è nemmeno oggi, in quanto commesso nel luglio 2018, e quindi ricadente sotto le previsioni della c.d. rifo-ma Orlando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicem- bre 2019, data successivamente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla I. legge 27 settembre 2021, n. 134.ha introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado. Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la que- stione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurispru- denza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non con- sente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativa- mente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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