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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12963/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 770/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], 1 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]Giusto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 2 -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di T rieste n. 222 /20 1 8 , depositata il 19 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2023 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: estinzione del giudizio -rinuncia [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza del la Corte di appello di Trieste, depositata il 9 maggio 2018 , che, in accoglimento solo parziale del suo appello, lo ha condannato al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della so mma di euro 263.127,33, oltre interessi dalla data della domanda, a titolo di risarcimento dei danni per inosservanza degli obblighi connessi alla sua carica di amministratore della società; -la Corte di appello ha dato atto che l’azione di responsabilità era stata promossaanche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], altro amministratore, e che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda solo nei confronti dell’odierno ricorrente, liquidando l’importo risarcitorio in euro 339.737,47, oltre interessi; - ha, quindi, ridotto l’importo risarcitorio , ritenendo fondata la doglianza articolata con il secondo motivo di appello; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -[OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna attivi tà difensiva; -in data 2 febbraio 2023 il ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di giudizio, seguito dalla relativa dichiarazione di accettazione della controricorrente depositata il successivo 10 febbraio; [OSCURATO:PERSONA]: - attesa la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dal ricorrente, il presente giudizio va dichiarato estinto; - nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio esti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 770/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], 1 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]Giusto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 2 -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di T rieste n. 222 /20 1 8 , depositata il 19 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2023 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: estinzione del giudizio -rinuncia [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza del la Corte di appello di Trieste, depositata il 9 maggio 2018 , che, in accoglimento solo parziale del suo appello, lo ha condannato al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della so mma di euro 263.127,33, oltre interessi dalla data della domanda, a titolo di risarcimento dei danni per inosservanza degli obblighi connessi alla sua carica di amministratore della società; -la Corte di appello ha dato atto che l’azione di responsabilità era stata promossaanche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], altro amministratore, e che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda solo nei confronti dell’odierno ricorrente, liquidando l’importo risarcitorio in euro 339.737,47, oltre interessi; - ha, quindi, ridotto l’importo risarcitorio , ritenendo fondata la doglianza articolata con il secondo motivo di appello; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -[OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna attivi tà difensiva; -in data 2 febbraio 2023 il ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di giudizio, seguito dalla relativa dichiarazione di accettazione della controricorrente depositata il successivo 10 febbraio; [OSCURATO:PERSONA]: - attesa la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dal ricorrente, il presente giudizio va dichiarato estinto; - nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio esti
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