Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:607
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 16 luglio 2026 (
1
)
Causa C
‑
441/25
AGECOP – Associação para a Gestão da [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] – Gestão de Conteúdos dos Media, CRL
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo)]
Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2001/29 – Diritto d’autore nella società dell’informazione – Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) – Equo compenso per la riproduzione ad uso privato – Direttiva 2019/790 – Diritto d’autore nel mercato unico digitale – Articolo 16 – Richieste di equo compenso formulate dagli editori – Normativa nazionale che attribuisce agli editori, titolari di diritti d’autore originari su opere collettive e di diritti d’autore derivati su articoli di stampa pubblicati senza indicazione dell’autore, una parte dell’equo compenso spettante agli autori
Introduzione
1.
Il diritto d’autore dell’Unione prevede il versamento ai titolari dei diritti d’autore di un equo compenso per le riproduzioni delle loro opere effettuate nell’ambito delle eccezioni applicabili al monopolio d’autore. In base a tale normativa, tra i beneficiari di tale compenso possono rientrare anche gli editori di opere letterarie e grafiche.
2.
Tuttavia, non sembra del tutto chiaro se questi ultimi abbiano diritto a percepire il compenso in parola in quanto editori oppure in quanto titolari di diritti d’autore acquisiti in forza di legge o di contratto.
3.
La suddetta questione costituisce l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
4.
L’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (
2
), dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso (…)».
5.
Conformemente all’articolo 16, primo comma, della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (
3
):
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l’editore abbia diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell’opera in virtù di un’eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza».
Diritto portoghese
6.
L’equo compenso per la riproduzione e la fissazione delle opere è stato istituito in forza dell’articolo 82, paragrafo 1, del Código do Direito de Autor e dos [OSCURATO:PERSONA] (codice dei diritti d’autore e dei diritti connessi) [approvato dal Decreto-Lei (decreto legge) n. 63/85, del 14 marzo 1985, nella versione in vigore all’epoca dei fatti del procedimento principale]. La citata disposizione include, tra i beneficiari di tale compenso, anche gli editori.
7.
Le disposizioni dettagliate relative al compenso in parola sono contenute nella Lei da [OSCURATO:PERSONA] (legge sulla copia privata) n. 62/98, del 1º settembre 1998, nella versione in vigore all’epoca dei fatti del procedimento principale. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale legge, la riscossione, la gestione e la distribuzione dell’equo compenso sono assicurate dall’Associação para a Gestão da [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «AGECOP»), persona giuridica di diritto portoghese senza scopo di lucro, costituita, in sostanza, da una federazione di enti di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi che rappresentano, in particolare, gli autori e gli editori.
8.
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della suddetta legge, gli importi riscossi al fine di finanziare l’equo compenso dovuto per la riproduzione ad uso privato di opere letterarie e grafiche sono ripartiti in parti uguali tra gli organismi che rappresentano gli autori e gli organismi che rappresentano gli editori.
Fatti, procedimento e questione pregiudiziale
9.
Il 26 giugno 2020 la direzione della AGECOP ha adottato una delibera secondo la quale l’equo compenso dovuto per la riproduzione ad uso privato di opere letterarie e grafiche, relativo al periodo compreso tra marzo e maggio di tale anno, sarebbe stato versato, quanto alla quota che, conformemente al diritto nazionale, era destinata agli autori, all’organismo che rappresenta gli autori e, quanto alla quota destinata agli editori, agli organismi che rappresentano gli editori.
10.
Il 27 luglio 2020 la [OSCURATO:PERSONA] – Gestão de Conteúdos dos Media, CRL, organismo che rappresenta gli editori di pubblicazioni giornalistiche (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), ha proposto un ricorso giurisdizionale avverso la suddetta delibera. Tale organismo sostiene, in sostanza, che gli editori di pubblicazioni giornalistiche sono non soltanto titolari di diritti connessi sulle pubblicazioni giornalistiche, ma anche titolari di diritti d’autore su alcune di tali pubblicazioni, cosicché dovrebbero percepire una quota dell’equo compenso nella parte destinata agli autori. Il menzionato procedimento giudiziario non sembra far parte del procedimento principale.
11.
Il 3 dicembre 2020 la direzione della AGECOP ha adottato, in relazione all’equo compenso per il periodo compreso tra giugno e novembre di tale anno, una delibera di contenuto analogo a quella del 26 giugno 2020.
12.
Il 21 giugno 2023 tale delibera è stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice di primo grado, il quale ha tuttavia respinto la domanda con sentenza del 21 marzo 2024. Tale sentenza è stata successivamente annullata dal [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona, Portogallo) con sentenza del 16 ottobre 2024. Il giudice d’appello ha affermato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva essere considerata un organismo che rappresenta gli autori ai sensi dell’articolo 82 del codice dei diritti d’autore e dei diritti connessi nonché delle disposizioni della legge sulla copia privata, e quindi un organismo legittimato a percepire una quota dell’equo compenso nella parte destinata agli autori.
13.
Quest’ultima sentenza è stata impugnata dalla AGECOP dinanzi al giudice del rinvio mediante ricorso per cassazione. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Tenendo conto che:
a) il diritto portoghese prevede che l’equo compenso dovuto per la riproduzione ad uso privato, nei termini stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva [2001/29], e dall’articolo 16 della direttiva [2019/790], debba essere suddiviso in parti uguali tra gli organismi che rappresentano gli autori e gli organismi che rappresentano gli editori;
b) secondo il diritto portoghese, gli editori di pubblicazioni giornalistiche, oltre ad essere titolari di un diritto connesso al diritto d’autore, sono anche titolari di un diritto d’autore originario sui giornali e sulle altre pubblicazioni che pubblicano, nonché di un diritto d’autore derivato sugli articoli pubblicati senza indicazione dell’autore e, tra l’altro, risultante dalla cessione da parte dei creatori intellettuali;
se l’interpretazione combinata delle direttive summenzionate consenta un’interpretazione del diritto portoghese, applicabile al caso di specie, secondo cui l’ente di gestione collettiva che rappresenta gli editori di giornali e altre pubblicazioni periodiche, oltre al diritto di percepire una quota (50%) dell’equo compenso dovuto per la riproduzione per uso privato che si attribuisce agli editori, abbia il diritto di ripartirsi il restante 50% dello stesso equo compenso, previsto dalla legge per gli autori, con un altro ente di gestione collettiva che rappresenta i creatori intellettuali delle opere incorporate in tali pubblicazioni periodiche, il che implica necessariamente una riduzione del compenso percepito da questi ultimi».
14.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 4 luglio 2025. Osservazioni scritte sono state presentate dalle parti nel procedimento principale, dai governi portoghese ed estone, nonché dalla Commissione europea. La Corte ha deciso di statuire senza udienza di discussione.
Analisi
15.
L’analisi della questione pregiudiziale nella presente causa richiede alcune osservazioni preliminari relative all’oggetto di tale questione.
Oggetto della questione pregiudiziale
16.
Come risulta dalla decisione di rinvio, la controversia nel procedimento principale vede contrapposti due organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e riguarda la quota dei fondi destinati al versamento dell’equo compenso dovuto per la riproduzione delle opere che tali organismi sono legittimati a ricevere e, successivamente, a ripartire tra i loro membri. L’oggetto della controversia nel procedimento principale, così delineato, si riflette anche nel modo in cui il giudice del rinvio ha formulato la questione pregiudiziale.
17.
Occorre tuttavia tenere conto del fatto che il diritto dell’Unione disciplina unicamente la questione della determinazione della cerchia dei soggetti che sono legittimati a ricevere l’equo compenso. Per contro, l’organizzazione della riscossione e della gestione dei fondi destinati al versamento di tale compenso, nonché la questione della rappresentanza, da parte degli organismi di gestione collettiva, dei soggetti aventi diritto a percepirlo, sono lasciate alla piena discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatta salva, naturalmente, la conformità della normativa nazionale in tale materia al diritto dell’Unione.
18.
Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che il giudice del rinvio, con la questione pregiudiziale sottoposta nella presente causa, miri, in sostanza, a stabilire se l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’articolo 16, primo comma, della direttiva 2019/790, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale gli editori di pubblicazioni giornalistiche sono legittimati a ricevere l’equo compenso dovuto per la riproduzione delle loro pubblicazioni in quanto titolari dei diritti d’autore su tali pubblicazioni, indipendentemente dal fatto che essi abbiano altresì diritto a percepirlo in quanto editori delle medesime pubblicazioni.
19.
È opportuno iniziare l’analisi della questione così formulata con un breve richiamo della giurisprudenza pertinente della Corte e della genesi dell’articolo 16 della direttiva 2019/790.
Giurisprudenza esistente della Corte e genesi dell’articolo 16 della direttiva 2019/790
20.
Sebbene i termini relativi all’equo compenso contenuti nell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 siano molto laconici, la Corte ha sviluppato, a partire da essi, un’ampia giurisprudenza, anche con riferimento alla cerchia dei soggetti legittimati a ricevere il compenso in parola.
21.
Già nella prima sentenza relativa all’equo compenso la Corte ha stabilito che esso mira a indennizzare i titolari dei diritti per il pregiudizio subito a causa della riproduzione di opere e di altri materiali protetti in virtù dell’eccezione prevista dalle menzionate disposizioni, e che l’entità del suddetto compenso dev’essere calcolata sulla base del criterio del pregiudizio subito (
4
).
22.
Successivamente, la Corte ha dichiarato che la totalità dell’equo compenso non deve necessariamente essere versata direttamente ai titolari dei diritti, bensì che detti soggetti possono beneficiarne in modo indiretto. Per contro, i soggetti diversi dagli aventi diritto non dovrebbero essere beneficiari di tale compensazione (
5
).
23.
Infine, nella sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett-[OSCURATO:PERSONA], (C‑572/13; in prosieguo: la «sentenza Hewlett-[OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2015:750, punti da 46 a 49), la Corte ha dichiarato, in sostanza, che gli editori di opere oggetto di riproduzione in virtù dell’eccezione prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 non possono beneficiare di una parte dell’equo compenso dovuto agli autori a titolo di tale riproduzione. La Corte si è basata anzitutto sul tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, secondo il quale l’equo compenso spetta ai «titolari dei diritti», mentre l’articolo 2 della medesima direttiva, che istituisce il diritto di riproduzione, non menziona gli editori tra i titolari del suddetto diritto.
24.
La sentenza Hewlett-[OSCURATO:PERSONA] non è stata accolta favorevolmente negli [OSCURATO:PERSONA] membri, molti dei quali (
6
) prevedono nelle rispettive legislazioni il riconoscimento agli editori di una quota dell’equo compenso in virtù delle eccezioni al diritto di riproduzione (
7
). Al fine di consentire loro di mantenere in vigore tali normative, il legislatore dell’Unione ha adottato l’articolo 16 della direttiva 2019/790. Il collegamento tra tale disposizione e la sentenza Hewlett-[OSCURATO:PERSONA] è espressamente indicato al considerando 60 della suddetta direttiva, secondo il quale la disposizione in esame è stata adottata in favore degli [OSCURATO:PERSONA] membri che, già «prima del 12 novembre 2015», vale a dire prima della data di pronuncia della citata sentenza, prevedevano che gli editori avessero diritto a una quota dell’equo compenso.
25.
È in tale contesto che è sorta la controversia nel procedimento principale. La soluzione di quest’ultima richiede l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’articolo 16 della direttiva 2019/790.
Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29
26.
Dal tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, la AGECOP trae la conclusione secondo cui la nozione di «titolari dei diritti» contenuta nelle citate disposizioni comprende soltanto i soggetti indicati all’articolo 2 della medesima direttiva, tra i quali gli editori non figurano. Di conseguenza, secondo la AGECOP, gli editori potrebbero, se del caso, ricevere l’equo compenso esclusivamente sulla base dell’articolo 16 della direttiva 2019/790, indipendentemente dal fatto che siano soltanto licenziatari legittimati a utilizzare le opere o che abbiano acquisito il diritto esclusivo di riproduzione delle stesse in forza di legge o di contratto. Sul piano del diritto nazionale, la AGECOP ne deduce che gli editori non hanno diritto a una quota della parte dell’equo compenso destinata agli autori.
27.
Non ritengo tuttavia che un’interpretazione così restrittiva delle disposizioni in esame sia corretta.
28.
Come indica lo stesso titolo della direttiva 2001/29, quest’ultima ha lo scopo di armonizzare soltanto talune disposizioni relative al diritto d’autore e ai diritti connessi. Con il suo articolo 2, la direttiva 2001/29 armonizza il diritto di riproduzione, individuando gli oggetti protetti da tale diritto nonché i soggetti ai quali, in linea di principio, il suddetto diritto spetta, mentre, con il suo articolo 5, essa prevede eccezioni al diritto così armonizzato.
29.
Per contro, né la direttiva 2001/29 né alcun altro atto di diritto dell’Unione disciplinano la questione del trasferimento dei diritti esclusivi d’autore e dei diritti connessi, né la questione della determinazione della cerchia dei titolari di tali diritti in situazioni atipiche, quali la creazione di un’opera nell’ambito di un rapporto di lavoro o in collaborazione tra più autori. Non si può pertanto ritenere che la cerchia dei titolari del diritto di riproduzione sia strettamente limitata ai soggetti espressamente menzionati all’articolo 2 della citata direttiva. In una siffatta ipotesi, verrebbe, infatti, preclusa qualsiasi circolazione dei diritti esclusivi, così come la possibilità di disciplinare in modo flessibile le situazioni atipiche. Inoltre, occorre ricordare che i diritti d’autore e taluni diritti connessi perdurano anche dopo la morte dei soggetti menzionati all’articolo 2 della direttiva 2001/29 e si trasmettono per successione, con la conseguenza che gli eredi subentrano nei diritti già spettanti a tali soggetti.
30.
Per quanto riguarda invece l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, siffatte disposizioni, nell’individuare la cerchia degli aventi diritto a ricevere l’equo compenso, non menzionano i soggetti indicati all’articolo 2 della medesima direttiva né contengono alcun rinvio a tale disposizione, bensì utilizzano la nozione generale di «titolari dei diritti» (
8
). Non vi è dunque motivo di ritenere che la nozione in parola comprenda esclusivamente i soggetti menzionati all’articolo 2 della direttiva 2001/29. Al contrario, essa deve essere interpretata tenendo conto delle concrete modalità di funzionamento del diritto d’autore negli [OSCURATO:PERSONA] membri, vale a dire nel senso di comprendere non solo i soggetti espressamente menzionati all’articolo 2, ma anche gli aventi causa di tali soggetti nonché le persone che, pur non essendo gli autori effettivi delle opere, sono titolari di diritti d’autore in forza di una normativa nazionale conforme al diritto dell’Unione.
31.
Tali persone possono essere, ad esempio, gli editori, nell’ipotesi in cui (e nella misura in cui) gli autori abbiano trasferito loro il diritto esclusivo di riproduzione dell’opera o qualora la normativa nazionale attribuisca loro lo status di titolari di tale diritto.
32.
Nulla di diverso emerge dalla sentenza Hewlett-[OSCURATO:PERSONA]. Nella causa che ha dato origine a tale sentenza, la questione dell’eventuale status degli editori quali titolari del diritto di riproduzione non è stata oggetto di un esame più approfondito. Conformemente alla normativa nazionale applicabile nel procedimento principale, gli editori ricevevano l’equo compenso in tale loro qualità e, in quel contesto, la Corte ha rilevato che essi non sono menzionati all’articolo 2 della direttiva 2001/29 come categoria autonoma di titolari di tale diritto. Muovendo dalla premessa che l’equo compenso mira a risarcire il danno derivante dall’introduzione di un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione, la Corte ha dichiarato che esso non è dovuto agli editori, in quanto questi ultimi non subiscono alcun pregiudizio per effetto di tale eccezione. In nessun punto della citata sentenza la Corte ha tuttavia affermato che la nozione di «titolari dei diritti», contenuta nell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, sia limitata alle categorie di soggetti menzionate all’articolo 2 di tale direttiva.
33.
L’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 proposta al paragrafo 30
supra
è conforme anche alla
ratio legis
dell’equo compenso. Come ho già accennato, la Corte ha dichiarato che il compenso in questione mira a risarcire il danno che i titolari del diritto di riproduzione subiscono per effetto dell’eccezione relativa alla riproduzione ad uso privato (
9
). Tale danno deriva dal fatto che gli utenti possono effettuare le riproduzioni dell’opera per fini privati senza l’autorizzazione del titolare del diritto di riproduzione, autorizzazione a fronte della quale quest’ultimo avrebbe altrimenti potuto percepire un corrispettivo, ad esempio mediante la vendita di un ulteriore esemplare dell’opera.
34.
È quindi logico che l’equo compenso spetti, di volta in volta, al soggetto che, in assenza dell’eccezione prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera a) o b), della direttiva 2001/29, avrebbe il diritto di autorizzare la riproduzione o di vietarla. Può trattarsi della persona alla quale il diritto di riproduzione è stato trasferito per via contrattuale o che è titolare di tale diritto in forza della normativa nazionale, anche qualora non sia l’autore effettivo dell’opera. Tra tali soggetti può figurare, in particolare, l’editore. Naturalmente, i rapporti privatistici o le disposizioni di legge possono essere più complessi e più di un soggetto può risultare titolare dei diritti su una determinata opera. Le modalità di calcolo e di versamento dell’equo compenso dovrebbero tener conto di tale complessa realtà.
35.
È vero che l’articolo 16 della direttiva 2019/790 introduce, sotto questo profilo, una certa ambiguità. Infatti, conformemente a tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che gli editori abbiano diritto a una quota dell’equo compenso indipendentemente dal fatto che il diritto sia stato loro trasferito o che essi abbiano ottenuto soltanto una licenza per lo sfruttamento dell’opera. Si potrebbe quindi ritenere che questa sia l’unica base possibile per il conseguimento dell’equo compenso da parte degli editori, e che il loro eventuale status di titolari del diritto di riproduzione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 rimanga privo di rilievo.
36.
A mio avviso, tuttavia, una siffatta interpretazione dell’articolo 16 della direttiva 2019/790 non è corretta. A differenza della direttiva 2001/29, né il citato articolo 16 né il considerando 60 della direttiva 2019/790, che fa riferimento a tale articolo, usano la nozione di «titolari dei diritti», bensì distinguono unicamente, da un lato, gli autori e, dall’altro, gli editori. In questo caso, l’obiettivo del legislatore dell’Unione era piuttosto quello di risolvere un problema pratico, e non di dirimere questioni giuridiche. Dalla lettura del suddetto considerando 60 emerge che il legislatore dell’Unione, con l’articolo 16 della direttiva 2019/790, intendeva accordare agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità quanto più ampio possibile nel riconoscere agli editori il diritto a una quota dell’equo compenso, indipendentemente dalla forma giuridica attraverso la quale gli autori abbiano attribuito loro il diritto di utilizzare le opere. Tale disposizione è stata quindi formulata in modo da comprendere tutte le situazioni possibili e tutti i meccanismi esistenti nel diritto nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
37.
La disposizione in parola non modifica tuttavia il tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, il quale, a differenza dell’articolo 2 di tale direttiva, non utilizza la nozione di «autore», bensì quella di «titolari dei diritti». Non vi è quindi motivo di ritenere che la portata di tale nozione sia stata ristretta per il solo fatto che l’articolo 16 della direttiva 2019/790 comprende potenzialmente situazioni in cui gli editori possono essere considerati titolari di diritti d’autore. Tutt’al più, in tali ipotesi, il suddetto articolo 16 avrà carattere meramente dichiarativo.
38.
Non condivido invece l’argomento addotto dalla AGECOP, secondo il quale un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, come quella da me proposta, svuoterebbe di contenuto l’articolo 16 della direttiva 2019/790. Quest’ultima disposizione riguarda infatti anche le situazioni in cui gli editori non sono titolari del diritto di riproduzione, bensì soltanto licenziatari del diritto di sfruttamento delle opere (
10
). Con riguardo a tali fattispecie, essa conserva pienamente il suo contenuto normativo.
39.
Inoltre, occorre rilevare che l’articolo 16 della direttiva 2019/790 ricomprende unicamente le situazioni in cui gli editori hanno acquisito i diritti dagli autori. Qualora si ritenesse, quindi, che la cerchia dei soggetti legittimati a ricevere l’equo compenso sulla base dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 sia limitata ai soggetti menzionati all’articolo 2 di tale direttiva, gli editori che abbiano acquisito autonomamente il diritto di riproduzione, ad esempio in forza di legge, sarebbero privati del diritto all’equo compenso, il che risulterebbe, a mio avviso, contrario all’obiettivo sia dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, sia dell’articolo 16 della direttiva 2019/790. Occorre quindi piuttosto ritenere che il legislatore dell’Unione abbia deciso di non disciplinare tali situazioni nella seconda delle suddette disposizioni, in quanto le ha considerate rientranti nell’ambito della prima.
40.
A mio avviso, quindi, l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che gli editori titolari del diritto esclusivo di riproduzione hanno diritto all’equo compenso in forza delle suddette disposizioni.
41.
Per quanto concerne, invece, l’articolo 16 della direttiva 2019/790, occorre ancora tenere presente la finalità e il ruolo dell’equo compenso previsto da tale disposizione.
Finalità e
ruolo
dell’equo compenso per gli editori
42.
Come ho già rilevato, conformemente alla sentenza Padawan (punti da 39 a 42), il compenso in parola mira a risarcire il danno derivante dall’utilizzo delle opere nell’ambito delle eccezioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, e il suo importo dovrebbe essere calcolato sulla base del criterio dell’entità del danno in questione. La suddetta sentenza riguardava, ovviamente, l’equo compenso destinato ai titolari dei diritti. Non vedo tuttavia alcun motivo per cui essa non dovrebbe applicarsi anche agli editori che percepiscono tale compenso in forza dell’articolo 16 della direttiva 2019/790, dato che, come risulta dalla citata disposizione, si tratta della quota spettante agli editori sul compenso versato conformemente alle suddette disposizioni della direttiva 2001/29.
43.
Anche in altre sentenze la Corte ha evidenziato il nesso tra l’equo compenso e il pregiudizio subito dai titolari del diritto di riproduzione. In particolare, nella sentenza Hewlett-[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha escluso la compensazione dei danni causati da riproduzioni realizzate a partire da fonti illegali, in quanto siffatte riproduzioni non rientrano nelle eccezioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva, nonché un sistema di calcolo del compenso che non consentiva di tener conto del pregiudizio effettivo per correggere il pregiudizio stabilito in modo forfettario (
11
). Inoltre, la Corte ha escluso che il prelievo volto a finanziare l’equo compenso possa applicarsi ad apparecchi di riproduzione non destinati ad uso privato, dal momento che detti apparecchi non servono alla realizzazione di riproduzioni per uso privato, come richiesto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva in esame (
12
).
44.
Il criterio in esame deve quindi essere preso in considerazione nell’ipotesi di un eventuale cumulo del diritto degli editori a percepire l’equo compenso in quanto titolari del diritto di riproduzione e in quanto editori. Non condivido, al riguardo, la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale gli editori titolari di tale diritto esclusivo subirebbero un duplice danno, da un lato, a causa dell’impossibilità di vendere un maggior numero di copie dell’opera e, dall’altro, a causa dell’operatività dell’eccezione al diritto di riproduzione.
45.
Il danno che l’equo compenso è volto a risarcire deriva dall’esistenza di tale eccezione e consiste precisamente nella diminuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle copie delle opere (o dalla loro messa a disposizione in forma immateriale). Il diritto di riproduzione è un diritto patrimoniale e l’unico danno che può derivare dalla sua limitazione consiste nella riduzione della possibilità di percepire proventi dallo sfruttamento economico delle opere.
46.
Ovviamente, nei casi in cui non è possibile stabilire con precisione quale opera e quante volte sia stata riprodotta dagli utenti per il loro uso privato, né in che misura i suddetti utenti sarebbero stati propensi ad acquistare ulteriori esemplari dell’opera, l’equo compenso riflette solo in modo molto approssimativo il danno effettivamente subito dai titolari del diritto di riproduzione. Si pone tuttavia la questione, che deve essere risolta dal legislatore nazionale o dagli organi nazionali incaricati dell’applicazione della legge, se, ad esempio, un’eventuale doppia compensazione a favore dell’editore per la medesima opera, nel caso in cui esso sia anche titolare del diritto di riproduzione dell’opera in questione, sia conforme al requisito secondo cui l’importo dell’equo compenso deve essere stabilito sulla base del criterio dell’entità del danno subito dal titolare del diritto.
47.
Pertanto, in una situazione in cui gli editori sono legittimati a percepire l’equo compenso sia in quanto titolari del diritto di riproduzione delle opere, sia in quanto editori delle medesime opere, l’importo complessivo del compenso in questione dovrebbe riflettere l’entità del danno effettivamente subito da questi ultimi per effetto della riproduzione ad uso privato.
48.
In definitiva, ritengo quindi che l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’articolo 16, primo comma, della direttiva 2019/790, non osti a che gli editori di pubblicazioni giornalistiche abbiano diritto a percepire l’equo compenso dovuto per la riproduzione delle loro pubblicazioni in quanto titolari dei diritti d’autore su tali pubblicazioni, indipendentemente dal fatto che essi abbiano altresì diritto a percepire tale compenso in qualità di editori delle medesime pubblicazioni, fatte salve le precisazioni contenute al paragrafo 47 delle presenti conclusioni.
Osservazioni finali
49.
Mi sembrano necessarie, in conclusione, due osservazioni.
50.
In primo luogo, come ho già indicato all’inizio delle presenti conclusioni in relazione alla formulazione della questione pregiudiziale, se è vero che il diritto dell’Unione determina la cerchia dei beneficiari dell’equo compenso, esso non disciplina tuttavia la questione della rappresentanza di tali beneficiari da parte degli organismi di gestione collettiva né i meccanismi di distribuzione di tale compenso da parte di tali organismi, lasciando agli ordinamenti interni degli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di disciplinare questi aspetti. Di conseguenza, la questione se gli editori titolari del diritto di riproduzione delle opere debbano ricevere, a tale titolo, l’equo compenso dal fondo di risorse a disposizione dell’organismo che rappresenta gli autori oppure da quello dell’organismo che rappresenta gli editori, resta interamente rimessa al diritto nazionale, nel caso di specie al diritto portoghese. Lo stesso vale per la proporzione in cui gli editori partecipano alla ripartizione del suddetto equo compenso.
51.
In secondo luogo, la questione pregiudiziale nella presente causa non riguarda in alcun modo la valutazione della conformità al diritto dell’Unione delle disposizioni portoghesi che attribuiscono agli editori di pubblicazioni giornalistiche lo status di titolari di diritti d’autore su alcune pubblicazioni. Non sembra neppure che una siffatta questione sia oggetto di controversia dinanzi al giudice nazionale o di discussione tra le parti in causa. Per questa ragione, non affronto tale problematica nelle presenti conclusioni e non ritengo che la Corte debba esaminarla nel decidere la presente causa; del resto, a mio avviso, essa non dispone di informazioni sufficienti per pronunciarsi su tale punto.
52.
Aggiungo soltanto che la recente sentenza ONB e a. (
13
) riguardava una situazione particolare, nella quale gli artisti interpreti o esecutori sono stati privati, con effetto retroattivo, dei loro diritti connessi in forza di disposizioni emanate successivamente all’acquisizione di tali diritti, o in contrasto con il legittimo affidamento quanto alla loro acquisizione. Le conclusioni risultanti da quest’ultima sentenza non trovano quindi diretta e automatica applicazione a una situazione come quella oggetto della presente causa.
Conclusioni
53.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo) nel modo seguente:
L’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con l’articolo 16, primo comma, della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale gli editori di pubblicazioni giornalistiche sono legittimati a ricevere l’equo compenso dovuto per la riproduzione delle loro pubblicazioni in quanto titolari dei diritti d’autore su tali pubblicazioni, indipendentemente dal fatto che essi abbiano altresì diritto a percepire il suddetto compenso in qualità di editori delle medesime pubblicazioni; in una situazione in cui gli editori abbiano il diritto di percepire l’equo compenso sia in qualità di titolari del diritto di riproduzione delle opere sia in qualità di editori di tali opere, l’importo complessivo del compenso in questione deve riflettere l’entità del danno che essi hanno effettivamente subito per effetto della riproduzione ad uso privato.
1
Lingua originale: il polacco.
2
GU 2001, L 167, pag. 10.
3
GU 2019, L 130, pag. 92.
4
Sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan (C‑467/08, in prosieguo: la «sentenza Padawan») EU:C:2010:620, punti da 39 a 42.
5
Sentenza dell’11 luglio 2013, Amazon.com [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punti 49, 50, 53 e 54).
6
Secondo le informazioni della Commissione contenute nelle sue osservazioni nella presente causa, tali [OSCURATO:PERSONA] sono 18.
7
Tale quota può peraltro essere relativamente elevata, come dimostra la normativa portoghese applicabile nel procedimento principale, ai sensi della quale l’equo compenso è ripartito in parti uguali tra autori ed editori. La medesima ripartizione si applicava anche nella causa che ha dato luogo alla sentenza Hewlett‑[OSCURATO:PERSONA] (v. normativa belga richiamata al punto 9 della citata sentenza).
8
In inglese «rightholders», in francese «titulaires de droits», in tedesco «Rechtinhaber».
9
Sentenza Padawan (punto 40).
10
V. articolo 4 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45), che distingue espressamente queste due categorie.
11
V., rispettivamente, punti 3 e 4 del dispositivo di tale sentenza.
12
Sentenza Padawan (punto 3 del dispositivo).
13
Sentenza del 6 marzo 2025, C‑575/23, EU:C:2025:141.