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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 04544/2023

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INANZA sul ricorso 4708/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 774/2021 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sassari ABBANOA s.p.a. chiedendo in via preliminare dichiarazione di prescrizione del credito recato dalla fattura del 31 dicembre 2014 dell'importo di Euro 145,81 e nel merito, previa disapplicazione della Delibera del Commissario straordinario dell'Ente d'Ambito della Sardegna n. 18 del 26.06.2014, dichiarazione di illegittimità e non debenza delle somme.

Il giudice adito accolse la domanda, dichiarando prescritto il credito.

Avverso detta sentenza propose appello la convenuta.

Con sentenza di data 13 luglio 2021 il Tribunale di Sassari accolse l'appello limitatamente al motivo inerente le spese processuali.

Premise il Tribunale che ricorreva la giurisdizione del giudice ordinario data la natura meramente patrimoniale della causa, attinente a diritti soggettivi di fonte negoziale.

Osservò quindi, per quanto qui rileva, che dall'esame della fattura emergeva che il credito vantato era relativo non a consumi del 2012, ma a conguagli regolatori dell'anno 2005-2011, e che fondata era l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito perché non risultavano richieste di pagamento antecedenti al maggio 2016.

Aggiunse che, anche a prescindere dall'eccezione di prescrizione, la pretesa creditoria sarebbe stata illegittima, trattandosi di indebita integrazione della tariffa per essere stata commisurata l'integrazione ex post a consumi già effettuati, per cui si sarebbe dovuto comunque disapplicare la delibera commissariale per la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi.

Ha proposto ricorso per cassazione ABBANOA s.p.a. sulla base di due motivi.

E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E' stata presentata memoria.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 113 cod. proc. civ., 133, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la giurisdizione è del giudice amministrativo perché il petitum sostanziale investe la legittimità delle partite pregresse, e cioè le scelte discrezionali dell'Autorità di settore, cui il gestore doveva dare pedissequa attuazione, per cui oggetto effettivo della controversia è il provvedimento di carattere generale.

Il motivo è infondato.

Come affermato dalla recente Cass. Sez.

U.n. 29593 del 2022 in analoga controversia, "la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua contesti l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce difatti una controversia relativa al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (Cass., sez. un., n. 4584/06; coerente, sez. un., n. 8035/11)".

Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 142, comma 3, e 154 d.

Igs. n. 152 del 2006, 9 direttiva 2000/60/CE, 21, commi 13 e 19, d.

I. n. 201 del 2011, 10 d.

I. n. 70 del 2011, 1339 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il gestore del servizio ha fatto applicazione, in base all'art. 1339 cod. civ., del provvedimento dell'Autorità di settore che, sulla base del criterio del full recovery cost, ha riconosciuto a fini tariffari i conguagli, riferiti ai costi del gestore, relativi agli anni precedenti al 2012, per cui le c.d. partite pregresso costituiscono un costo ammesso dal metodo tariffario, senza che ciò possa essere considerato una violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi.

Il motivo è inammissibile.

Non ignora il Collegio il recente arresto della citata Cass. Sez.

U. n. 29593 del 2022, che è nei seguenti termini:"in tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo ora per allora, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c.".

Sulla base di tale principio di diritto è stata cassata la pronuncia di merito la quale, ai fini della prescrizione, aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dei costi oggetto di conguaglio prima che questi fossero determinati dalle autorità amministrative.

La censura mossa con il motivo in esame non attinge però l'accertata prescrizione del diritto di credito, costituente la ratio decidendi della sentenza impugnata, e riguarda solo il profilo della legittimità della pretesa creditoria, la quale è stata dal Tribunale valutata espressamente ad abundantiam ("anche a prescindere dall'eccezione di prescrizione").

Nella censura non vi è alcun riferimento alla questione della prescrizione.

La mancata impugnazione della ratio decidendi concernente la prescrizione rende pertanto priva di decisività la censura vertente sulla legittimità della pretesa creditoria.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione della parte intimata.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso 4708/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 774/2021 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sassari ABBANOA s.p.a. chiedendo in via preliminare dichiarazione di prescrizione del credito recato dalla fattura del 31 dicembre 2014 dell'importo di Euro 145,81 e nel merito, previa disapplicazione della Delibera del Commissario straordinario dell'Ente d'Ambito della Sardegna n. 18 del 26.06.2014, dichiarazione di illegittimità e non debenza delle somme. Il giudice adito accolse la domanda, dichiarando prescritto il credito. Avverso detta sentenza propose appello la convenuta. Con sentenza di data 13 luglio 2021 il Tribunale di Sassari accolse l'appello limitatamente al motivo inerente le spese processuali. Premise il Tribunale che ricorreva la giurisdizione del giudice ordinario data la natura meramente patrimoniale della causa, attinente a diritti soggettivi di fonte negoziale. Osservò quindi, per quanto qui rileva, che dall'esame della fattura emergeva che il credito vantato era relativo non a consumi del 2012, ma a conguagli regolatori dell'anno 2005-2011, e che fondata era l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito perché non risultavano richieste di pagamento antecedenti al maggio 2016. Aggiunse che, anche a prescindere dall'eccezione di prescrizione, la pretesa creditoria sarebbe stata illegittima, trattandosi di indebita integrazione della tariffa per essere stata commisurata l'integrazione ex post a consumi già effettuati, per cui si sarebbe dovuto comunque disapplicare la delibera commissariale per la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Ha proposto ricorso per cassazione ABBANOA s.p.a. sulla base di due motivi. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 113 cod. proc. civ., 133, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la giurisdizione è del giudice amministrativo perché il petitum sostanziale investe la legittimità delle partite pregresse, e cioè le scelte discrezionali dell'Autorità di settore, cui il gestore doveva dare pedissequa attuazione, per cui oggetto effettivo della controversia è il provvedimento di carattere generale. Il motivo è infondato. Come affermato dalla recente Cass. Sez. U.n. 29593 del 2022 in analoga controversia, "la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua contesti l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce difatti una controversia relativa al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (Cass., sez. un., n. 4584/06; coerente, sez. un., n. 8035/11)". Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 142, comma 3, e 154 d. Igs. n. 152 del 2006, 9 direttiva 2000/60/CE, 21, commi 13 e 19, d. I. n. 201 del 2011, 10 d. I. n. 70 del 2011, 1339 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il gestore del servizio ha fatto applicazione, in base all'art. 1339 cod. civ., del provvedimento dell'Autorità di settore che, sulla base del criterio del full recovery cost, ha riconosciuto a fini tariffari i conguagli, riferiti ai costi del gestore, relativi agli anni precedenti al 2012, per cui le c.d. partite pregresso costituiscono un costo ammesso dal metodo tariffario, senza che ciò possa essere considerato una violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Il motivo è inammissibile. Non ignora il Collegio il recente arresto della citata Cass. Sez. U. n. 29593 del 2022, che è nei seguenti termini:"in tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo ora per allora, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c.". Sulla base di tale principio di diritto è stata cassata la pronuncia di merito la quale, ai fini della prescrizione, aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dei costi oggetto di conguaglio prima che questi fossero determinati dalle autorità amministrative. La censura mossa con il motivo in esame non attinge però l'accertata prescrizione del diritto di credito, costituente la ratio decidendi della sentenza impugnata, e riguarda solo il profilo della legittimità della pretesa creditoria, la quale è stata dal Tribunale valutata espressamente ad abundantiam ("anche a prescindere dall'eccezione di prescrizione"). Nella censura non vi è alcun riferimento alla questione della prescrizione. La mancata impugnazione della ratio decidendi concernente la prescrizione rende pertanto priva di decisività la censura vertente sulla legittimità della pretesa creditoria. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione della parte intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello s
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