CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01288/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava le richieste, presentate da [OSCURATO:PERSONA], volte alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 -ter Ord. pen., alla semilibertà ai sensi degli artt. 48-50 Ord. pen. Il rigetto è stato motivato sulla constatata irreperibilità del richiedente insieme con l'inidoneità del domicilio indicato poiché tale abitazione è risultata occupata senza titolo, sprovvista di utenza elettrica, citofono e campanello. Ci""biZwlunsalG. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione riffianc4i• con il ministero dell'avvocato di fiducia, affidandosi ad un unico motivo. 2.1. Con tale motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'insussistenza della condizione d'irreperibilità e alla mancata valutazione della relazione dell'UEPE da cui risulta che l'abitazione, già ritenuta inidonea perché occupata senza titolo, era in corso di assegnazione da parte del Comune. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza non è idonea a superare il vaglio di legittimità sulla dedotta violazione di legge. Il provvedimento impugnato appare viziato in relazione all'irreperibilità del condannato richiedente le misure alternative alla detenzione poiché dichiarata con decreto illegittimamente assunto. La stessa informativa di P.S. del 21 aprile 2022, come richiamata nello stesso provvedimento impugnato, riferisce sulla reperibilità del Russo indicandone anche il numero di telefono. Appare opportuno, quindi, ricordare che questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto così massimato: illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell'autorità competente, in quanto, così operando, questa incorre in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca." (Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, Rv. 282197; nello stesso senso Sez. 5, n. 34993 del 9.10.2020, Colombini, Rv. 279984; Sez 1, n. 5476 del 13.01.2010, Liberatore, Rv. 245914). 2.1. Non risulta considerata, peraltro, neanche la relazione UEPE che, sollecitando l'applicazione di una misura alternativa per motivi familiari e di salute, riportava anche il fatto che il Russo fosse in attesa dell'assegnazione dell'alloggio popolare ritenuto, invece, dal Tribunale come occupato senza titolo. 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza