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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 33383/2026

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o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducianel procedimento penale nei confronti di:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficio2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficioavverso la sentenza in data 20/3/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile;letta la memoria datata 22/6/2026 del difensore dell’imputata [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso della persona offesa venga dichiaratoinammissibile o comunque rigettato con conferma della sentenza impugnata;letta la memoria datata 23/6/2026 a firma del difensore della persona offesaricorrente di replica alle conclusioni del Procuratore generale che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;lette le conclusioni scritte in data 17/7/2026 del difensore del ricorrente che haulteriormente insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, consentenza in data 20 marzo 2025, dichiarava non doversi procedere nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cuiagli artt. 81, comma 2, 110, 615-ter, 640-ter, commi 1, 2 e 3, cod. pen., peressere detti reati estinti per esito positivo della prova.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore difiducia della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] deducendo con atto unico violazionidi legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all’art.464-bis cod. proc. pen. per mancata informazione alla persona offesa.Rappresenta il difensore del ricorrente che:a) nel corso del procedimento, gli imputati hanno richiesto la sospensionedel procedimento con messa alla prova e la richiesta è stata accolta dal giudice,con elaborazione del programma trattamentale da parte del U.E.P.E. esuccessivo esito positivo del percorso, cui è seguita la declaratoria di estinzionedel reato ai sensi dell'articolo 464-septies cod. proc. pen.b) l'intero iter procedimentale si è svolto senza alcuna effettivapartecipazione della persona offesa la quale non ha mai ricevuto comunicazionedell'udienza preliminare, né della richiesta di messa alla prova, con conseguenteradicale violazione del contraddittorio, nonostante che in atti vi fossero i recapitidel legale del [OSCURATO:PERSONA] che, se contattato, avrebbe potuto prontamente indicarel'effettivo domicilio del proprio assistito;c) nel caso in esame la dichiarazione di irreperibilità della persona offesasarebbe quindi viziata ab origine non essendo stato previamente esperito uncorretto iter notificatorio conforme alle disposizioni codicistiche con laconseguenza che la persona offesa non è mai stata posta in condizione di avereeffettiva conoscenza del procedimento;d) dalla sentenza impugnata emerge che la richiesta di messa alla prova èstata proposta nella fase delle indagini anche se in realtà è stata propostaall'udienza preliminare e che il giudice ha accolto il programma elaborato dall'U.E.P.E. senza preoccuparsi del disposto dell'articolo 168-bis cod. proc. pen.che prescrive che la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volteall'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reatononché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.Chiede, pertanto, la difesa del ricorrente l’annullamento della sentenzaimpugnata e dell’ordinanza applicativa della messa alla prova con rinvio al G.i.p.del Tribunale di Napoli affinché il procedimento sia rinnovato previa regolareinstaurazione del contraddittorio.3.

Con memoria datata 22 giugno 2026 la difesa dell’imputata AnnaRuggiero ha dedotto:a) l’inammissibilità del ricorso della persona offesa per carenza diinteresse, concreto ed attuale, non esplicitato nel ricorso, sottolineando chel’indicazione contenuta nell’art. 168-bis, comma 2, cod. pen. ha naturaprescrittiva ma non assoluta essendo previsto il risarcimento del danno solo “ovepossibile”;b) la dedotta omissione di notifica alla persona offesa non determina unanullità assoluta del procedimento non essendovi indicazione della stessa tra isoggetti indicati negli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.c) l’assenza di lesione del contraddittorio sulla richiesta di messa allaprova in quanto sebbene la legge riconosca alla persona offesa il diritto diintervento, tuttavia, le osservazioni della stessa non vincolano il [OSCURATO:PERSONA];d) vi è prevalenza dell’intervenuta estinzione del reato all’esito positivodella prova e l’annullamento richiesto dalla persona offesa si tradurrebbe nellaregressione del procedimento non per rivalutare l’esito della prova maesclusivamente per consentire una partecipazione processuale che non avrebbeincidenza sugli accertamenti oramai effettuati;e) deve trovare applicazione nel caso in esame il principio diconservazione degli atti processuali.4.

Con memoria datata 23 giugno 2026 il difensore della persona offesaricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale ribadendo il fattoche la persona offesa è stata illegittimamente esclusa dal poter interloquire inrelazione alla messa alla prova degli imputati ed ha insistito per l’accoglimentodel ricorso con adozione dei provvedimenti consequenziali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Occorre, innanzitutto, rammentare che, nell’ambito dell’iterprocedimentale per la messa alla prova, l’art. 464-quater, comma 1, cod. proc.pen. testualmente dispone che «Il giudice, se non deve pronunciare sentenza diproscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso dellastessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in appositaudienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alleparti e alla persona offesa.

Si applica l'articolo 127».Lo stesso articolo di legge dispone, poi, al comma 7, che «Control'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere percassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della personaoffesa.

La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avvisodell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi delcomma 1.

L'impugnazione non sospende il procedimento.Infine, l’art. 464-septies, comma 1, cod. proc. pen. dispone che «Decorsoil periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudicedichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamentodell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbiaavuto esito positivo.

A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio diesecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza perla valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.Quanto all’iter procedimentale, occorre poi evidenziare che la richiesta disospensione del procedimento con messa alla prova era stata avanzata dagliallora indagati nella fase delle indagini preliminari, che era stata all’uopo fissatauna prima udienza in data 14 maggio 2024 all’esito della quale in Giudicericonosceva agli stessi l’invocato beneficio.Emerge, poi, dagli atti che in data 8 aprile 2024 la Cancelleria del G.i.p.aveva emesso avviso alle parti di celebrazione dell’udienza del 14 maggio 2024 eche nell’avviso stesso era indicata anche la persona offesa oggi ricorrente cherisultava «domiciliato a Milano, via Giovanni da Procida n. 6».Ai fini della notifica alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] venivanointeressati i Carabinieri della Stazione di Milano “[OSCURATO:PERSONA]” i quali connota datata 3 maggio 2024 evidenziavano:- di non avere rinvenuto il destinatario al predetto indirizzo;- che la portinaia dello stabile ha riferito che ivi non risiedeva alcuncondomino avente il nome del destinatario dell’avviso;- che nella banca dati delle FF.OO. ed in quella dell’INPS non eranopresenti dati utili al rintraccio del [OSCURATO:PERSONA];- che la predetta persona offesa non risultava censita all’anagrafe delComune di Milano.Nel verbale di udienza del 14 maggio 2024 si dava quindi atto che lapersona offesa non era presente in quanto risultata irreperibile.Successivamente all’udienza del 20 marzo 2025, acquisita agli atti larelazione dell’UEPE le parti concordemente chiedevano estinguersi il reato loroascritto ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., richiesta, che come sopraaccennato, veniva accolta.Anche nel verbale di quest’ultima udienza si dava atto che la personaoffesa era risultata irreperibile il 3 maggio 2024 a seguito di ricerche effettuatedalla P.G.All’atto di nomina del difensore ed al ricorso per cassazione qui in esamerisulta inoltre essere stata allegata una fotocopia della carta di identità delricorrente che risulta rilasciata in data 8 gennaio 2021 e dalla quale emerge cheil [OSCURATO:PERSONA] all’atto del rilascio della stessa era residente a Cinquefrondi (RC).Occorre inoltre anche evidenziare che:- nell’atto di denuncia-querela depositato in data 25 novembre 2021 lapersona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di risiedere a Cinquefrondi, viavia [OSCURATO:PERSONA] n. 11 e domiciliato a Milano in via Giovanni da Procida n. 6;- nello stesso atto detta persona offesa aveva delegato per lapresentazione l’attuale difensore – avv. [OSCURATO:PERSONA];- la stessa avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato già in data 6 dicembre2023 (quindi in epoca anteriore alla celebrazione delle udienze) alla Procura dellaRepubblica di Napoli una istanza ai sensi degli artt. 335 cod. proc. pen. e 110-bis, disp. att. cod. proc. pen. al fine di conoscere la sorte del procedimento qui inesame.3.

Alla luce di quanto sopra evidenziato osserva il Collegio che, comecorrettamente evidenziato dal ricorrente, l’iter procedimentale sopra descritto eche ha portato all’ammissione degli imputati alla messa alla prova ed allasuccessiva declaratoria di estinzione dei reati agli stessi in contestazione peresito positivo della prova stessa risulta radicalmente viziato in quanto,contrariamente a quanto previsto dalla legge detto iter si è svolto senza alcunaeffettiva partecipazione della persona offesa la quale per effetto di un iternotificatorio errato non ha mai ricevuto comunicazione dell'udienza preliminare,né della richiesta di messa alla prova, con conseguente violazione delcontraddittorio.La procedura notificatoria nei confronti della persona offesa – la presenzadella quale nelle varie fasi procedimentali è, come detto, espressamente previstadalla legge – sostanzialmente operata solo attraverso ricerche condotte a Milano,in via Giovanni da Procida n. 6 è risultata pacificamente incompleta el’irreperibilità della stessa non è stata correttamente ritenuta.E’ appena il caso di evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA] fin dall’atto dipresentazione della denuncia-querela aveva indicato la propria residenza aCinquefrondi ed aveva anche nominato un difensore presso il quale ai sensidell’art. 90-bis, lett. a-quinquies, cod. proc. pen. il querelante dovevaconsiderarsi domiciliato e che, nonostante ciò, nessun tentativo di notificazionerisulta essere stato effettuato nei predetti luoghi.L’intervenuta violazione del principio del contraddittorio è quindi di tuttaevidenza.Resta solo da aggiungere che non si può certo concordare con quantosostenuto dalla difesa dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] nella menzionata memoria del 22giugno 2026, che sostanzialmente finisce per descrivere come superflua lapossibilità di partecipare al contraddittorio della persona offesa in quanto leosservazioni della stessa non assumono alcun valore vincolante per il giudice edindica una carenza di un interesse attuale della stessa a coltivare l’impugnazionee che comunque nel caso in esame non si si troverebbe in presenza di una nullitàassoluta.In realtà così non è.

La nullità, tempestivamente eccepita, risiede in unaviolazione del principio del contraddittorio previsto dalla legge ed il fatto chequanto espresso dalla persona offesa in tale sede non sia vincolante per il giudicenon può privare detta parte processuale del diritto di esprimere le proprieargomentazioni in tal modo incidendo sulla decisione che il giudice è chiamato adassumere.4.

Per le considerazioni esposte, deve disporsi l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale diNapoli per il prosieguo.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Napoli per il prosieguo.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducianel procedimento penale nei confronti di:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficio2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficioavverso la sentenza in data 20/3/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile;letta la memoria datata 22/6/2026 del difensore dell’imputata [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso della persona offesa venga dichiaratoinammissibile o comunque rigettato con conferma della sentenza impugnata;letta la memoria datata 23/6/2026 a firma del difensore della persona offesaricorrente di replica alle conclusioni del Procuratore generale che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;lette le conclusioni scritte in data 17/7/2026 del difensore del ricorrente che haulteriormente insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, consentenza in data 20 marzo 2025, dichiarava non doversi procedere nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cuiagli artt. 81, comma 2, 110, 615-ter, 640-ter, commi 1, 2 e 3, cod. pen., peressere detti reati estinti per esito positivo della prova.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore difiducia della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] deducendo con atto unico violazionidi legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all’art.464-bis cod. proc. pen. per mancata informazione alla persona offesa.Rappresenta il difensore del ricorrente che:a) nel corso del procedimento, gli imputati hanno richiesto la sospensionedel procedimento con messa alla prova e la richiesta è stata accolta dal giudice,con elaborazione del programma trattamentale da parte del U.E.P.E. esuccessivo esito positivo del percorso, cui è seguita la declaratoria di estinzionedel reato ai sensi dell'articolo 464-septies cod. proc. pen.b) l'intero iter procedimentale si è svolto senza alcuna effettivapartecipazione della persona offesa la quale non ha mai ricevuto comunicazionedell'udienza preliminare, né della richiesta di messa alla prova, con conseguenteradicale violazione del contraddittorio, nonostante che in atti vi fossero i recapitidel legale del [OSCURATO:PERSONA] che, se contattato, avrebbe potuto prontamente indicarel'effettivo domicilio del proprio assistito;c) nel caso in esame la dichiarazione di irreperibilità della persona offesasarebbe quindi viziata ab origine non essendo stato previamente esperito uncorretto iter notificatorio conforme alle disposizioni codicistiche con laconseguenza che la persona offesa non è mai stata posta in condizione di avereeffettiva conoscenza del procedimento;d) dalla sentenza impugnata emerge che la richiesta di messa alla prova èstata proposta nella fase delle indagini anche se in realtà è stata propostaall'udienza preliminare e che il giudice ha accolto il programma elaborato dall'U.E.P.E. senza preoccuparsi del disposto dell'articolo 168-bis cod. proc. pen.che prescrive che la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volteall'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reatononché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.Chiede, pertanto, la difesa del ricorrente l’annullamento della sentenzaimpugnata e dell’ordinanza applicativa della messa alla prova con rinvio al G.i.p.del Tribunale di Napoli affinché il procedimento sia rinnovato previa regolareinstaurazione del contraddittorio.3. Con memoria datata 22 giugno 2026 la difesa dell’imputata AnnaRuggiero ha dedotto:a) l’inammissibilità del ricorso della persona offesa per carenza diinteresse, concreto ed attuale, non esplicitato nel ricorso, sottolineando chel’indicazione contenuta nell’art. 168-bis, comma 2, cod. pen. ha naturaprescrittiva ma non assoluta essendo previsto il risarcimento del danno solo “ovepossibile”;b) la dedotta omissione di notifica alla persona offesa non determina unanullità assoluta del procedimento non essendovi indicazione della stessa tra isoggetti indicati negli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.c) l’assenza di lesione del contraddittorio sulla richiesta di messa allaprova in quanto sebbene la legge riconosca alla persona offesa il diritto diintervento, tuttavia, le osservazioni della stessa non vincolano il [OSCURATO:PERSONA];d) vi è prevalenza dell’intervenuta estinzione del reato all’esito positivodella prova e l’annullamento richiesto dalla persona offesa si tradurrebbe nellaregressione del procedimento non per rivalutare l’esito della prova maesclusivamente per consentire una partecipazione processuale che non avrebbeincidenza sugli accertamenti oramai effettuati;e) deve trovare applicazione nel caso in esame il principio diconservazione degli atti processuali.4. Con memoria datata 23 giugno 2026 il difensore della persona offesaricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale ribadendo il fattoche la persona offesa è stata illegittimamente esclusa dal poter interloquire inrelazione alla messa alla prova degli imputati ed ha insistito per l’accoglimentodel ricorso con adozione dei provvedimenti consequenziali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Occorre, innanzitutto, rammentare che, nell’ambito dell’iterprocedimentale per la messa alla prova, l’art. 464-quater, comma 1, cod. proc.pen. testualmente dispone che «Il giudice, se non deve pronunciare sentenza diproscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso dellastessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in appositaudienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alleparti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127».Lo stesso articolo di legge dispone, poi, al comma 7, che «Control'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere percassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della personaoffesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avvisodell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi delcomma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento.Infine, l’art. 464-septies, comma 1, cod. proc. pen. dispone che «Decorsoil periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudicedichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamentodell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbiaavuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio diesecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza perla valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.Quanto all’iter procedimentale, occorre poi evidenziare che la richiesta disospensione del procedimento con messa alla prova era stata avanzata dagliallora indagati nella fase delle indagini preliminari, che era stata all’uopo fissatauna prima udienza in data 14 maggio 2024 all’esito della quale in Giudicericonosceva agli stessi l’invocato beneficio.Emerge, poi, dagli atti che in data 8 aprile 2024 la Cancelleria del G.i.p.aveva emesso avviso alle parti di celebrazione dell’udienza del 14 maggio 2024 eche nell’avviso stesso era indicata anche la persona offesa oggi ricorrente cherisultava «domiciliato a Milano, via Giovanni da Procida n. 6».Ai fini della notifica alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] venivanointeressati i Carabinieri della Stazione di Milano “[OSCURATO:PERSONA]” i quali connota datata 3 maggio 2024 evidenziavano:- di non avere rinvenuto il destinatario al predetto indirizzo;- che la portinaia dello stabile ha riferito che ivi non risiedeva alcuncondomino avente il nome del destinatario dell’avviso;- che nella banca dati delle FF.OO. ed in quella dell’INPS non eranopresenti dati utili al rintraccio del [OSCURATO:PERSONA];- che la predetta persona offesa non risultava censita all’anagrafe delComune di Milano.Nel verbale di udienza del 14 maggio 2024 si dava quindi atto che lapersona offesa non era presente in quanto risultata irreperibile.Successivamente all’udienza del 20 marzo 2025, acquisita agli atti larelazione dell’UEPE le parti concordemente chiedevano estinguersi il reato loroascritto ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., richiesta, che come sopraaccennato, veniva accolta.Anche nel verbale di quest’ultima udienza si dava atto che la personaoffesa era risultata irreperibile il 3 maggio 2024 a seguito di ricerche effettuatedalla P.G.All’atto di nomina del difensore ed al ricorso per cassazione qui in esamerisulta inoltre essere stata allegata una fotocopia della carta di identità delricorrente che risulta rilasciata in data 8 gennaio 2021 e dalla quale emerge cheil [OSCURATO:PERSONA] all’atto del rilascio della stessa era residente a Cinquefrondi (RC).Occorre inoltre anche evidenziare che:- nell’atto di denuncia-querela depositato in data 25 novembre 2021 lapersona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di risiedere a Cinquefrondi, viavia [OSCURATO:PERSONA] n. 11 e domiciliato a Milano in via Giovanni da Procida n. 6;- nello stesso atto detta persona offesa aveva delegato per lapresentazione l’attuale difensore – avv. [OSCURATO:PERSONA];- la stessa avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato già in data 6 dicembre2023 (quindi in epoca anteriore alla celebrazione delle udienze) alla Procura dellaRepubblica di Napoli una istanza ai sensi degli artt. 335 cod. proc. pen. e 110-bis, disp. att. cod. proc. pen. al fine di conoscere la sorte del procedimento qui inesame.3. Alla luce di quanto sopra evidenziato osserva il Collegio che, comecorrettamente evidenziato dal ricorrente, l’iter procedimentale sopra descritto eche ha portato all’ammissione degli imputati alla messa alla prova ed allasuccessiva declaratoria di estinzione dei reati agli stessi in contestazione peresito positivo della prova stessa risulta radicalmente viziato in quanto,contrariamente a quanto previsto dalla legge detto iter si è svolto senza alcunaeffettiva partecipazione della persona offesa la quale per effetto di un iternotificatorio errato non ha mai ricevuto comunicazione dell'udienza preliminare,né della richiesta di messa alla prova, con conseguente violazione delcontraddittorio.La procedura notificatoria nei confronti della persona offesa – la presenzadella quale nelle varie fasi procedimentali è, come detto, espressamente previstadalla legge – sostanzialmente operata solo attraverso ricerche condotte a Milano,in via Giovanni da Procida n. 6 è risultata pacificamente incompleta el’irreperibilità della stessa non è stata correttamente ritenuta.E’ appena il caso di evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA] fin dall’atto dipresentazione della denuncia-querela aveva indicato la propria residenza aCinquefrondi ed aveva anche nominato un difensore presso il quale ai sensidell’art. 90-bis, lett. a-quinquies, cod. proc. pen. il querelante dovevaconsiderarsi domiciliato e che, nonostante ciò, nessun tentativo di notificazionerisulta essere stato effettuato nei predetti luoghi.L’intervenuta violazione del principio del contraddittorio è quindi di tuttaevidenza.Resta solo da aggiungere che non si può certo concordare con quantosostenuto dalla difesa dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] nella menzionata memoria del 22giugno 2026, che sostanzialmente finisce per descrivere come superflua lapossibilità di partecipare al contraddittorio della persona offesa in quanto leosservazioni della stessa non assumono alcun valore vincolante per il giudice edindica una carenza di un interesse attuale della stessa a coltivare l’impugnazionee che comunque nel caso in esame non si si troverebbe in presenza di una nullitàassoluta.In realtà così non è. La nullità, tempestivamente eccepita, risiede in unaviolazione del principio del contraddittorio previsto dalla legge ed il fatto chequanto espresso dalla persona offesa in tale sede non sia vincolante per il giudicenon può privare detta parte processuale del diritto di esprimere le proprieargomentazioni in tal modo incidendo sulla decisione che il giudice è chiamato adassumere.4. Per le considerazioni esposte, deve disporsi l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale diNapoli per il prosieguo. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Napoli per il prosieguo.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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