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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 novembre 1960

Cassazione n. 01378/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1112/11/1960 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato — solo quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale aggravate ex art. 219 commi 1 e 3 legge fall. in relazione alla s.r.l.

Astra 2025, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli il 27 giugno 2007, società di cui l'imputato era amministratore.

2. Avverso la sentenza predetta l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione — riporta uno stralcio della sentenza di primo grado e ne contesta il contenuto perché Zingone aveva adempiuto all'onere di dimostrare la destinazione dei beni di cui si assume la distrazione.

Il ricorrente afferma di avere venduto merce per 500.000 euro, vendite documentate dalle fatture prodotte in dibattimento.

Non è condivisibile — si legge nel ricorso — la tesi del Tribunale di Napoli laddove ha sostenuto la falsità delle fatture per la mancanza dei DDT, perché i contribuenti tenuti all'emissione della ricevuta fiscale non sono tenuti anche all'emissione del documento di trasporto.

L'emissione della ricevuta fiscale può consentire l'emissione della fattura differita, che può sostituire, di fatto, il documento di trasporto; quanto alle imprese e alle società, la transazione di beni dovrà essere conclusa con la semplice emissione di fattura ordinaria, senza obbligo di DDT.

Nella memoria difensiva depositata 1'8 ottobre 2021, la difesa aveva sottolineato che la somma delle predette fatture era stata indicata nel bilancio fallimentare prodotto dinanzi al Giudice civile nell'anno 2007, ove erano indicate le ditte emittenti.

La Corte di merito aveva ignorato quest'ultima circostanza e la non obbligatorietà dei DDT ed aveva nuovamente argomentato sulla mancanza delle firme delle fatture e sull'assenza dei DDT. .

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall.

Dopo una premessa sull'esegesi di legittimità circa la circostanza aggravante speciale, il ricorrente sostiene che non era stato accertato se il danno complessivo rappresentasse una frazione non rilevante del passivo globalmente considerato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — teso a contestare il giudizio di penale responsabilità quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva — è parzialmente aspecifico in quanto la ritenuta irrilevanza a discarico della presenza di fatture a comprova della regolare vendita dei beni non è stata pienamente affrontata dal ricorrente, che si è limitato a contestare il riferimento che la Corte territoriale ha fatto alla mancanza dei DDT, senza nulla argomentare, però, circa la principale ratio decidendi, vale a dire l'inaffidabilità delle fatture (stranamente riferite, nel ricorso, a ditte emittenti, mentre ad emetterle dovrebbe essere stata la fallita) per la genericità della descrizione dei beni e per la mancanza di firma.

Su questi aspetti non c'è confronto, tale non potendo ritenersi la semplice obiezione secondo cui le fatture sarebbero affidabili siccome indicate nel bilancio fallimentare.

Il ricorso, dunque, così come impostato, diverge dal canone della specificità estrinseca ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

2. Il secondo motivo di ricorso — che attiene al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 216, comma 1, legge fall. — è manifestamente infondato siccome basato su un ragionamento che non ha alcuna implicazione positiva per l'imputato.

La Corte di appello ha correttamente segnalato che la sottrazione di beni per 601.960,42 euro aveva determinato un pregiudizio di rilevante gravità e ciò, a giudizio di questa Corte, prescinde dal rapporto percentuale di tale sottrazione rispetto al passivo che la parte, invece, agita a sostegno della richiesta di annullamento della decisione avversata.

A questo riguardo, al fine di evitare errori interpretativi, va puntualizzato il principio sancito dal precedente di questa sezione (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Maluzio e altri, Rv. 271274) di cui la Corte di appello ha fatto ampio utilizzo — pur non citandolo — per giustificare il riconoscimento della circostanza aggravante; sembra, infatti, che l'argomentazione riportata nella sentenza impugnata e mutuata da quel precedente abbia dato luogo ad un equivoco esegetico in capo al ricorrente che va chiarito.

La sentenza predetta ha statuito che la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fai!. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave.

Nella motivazione si è affermato, da una parte, che la circostanza aggravante non può essere riconosciuta — salvo trasformare una fattispecie circostanziale di danno in una di pericolo — se, pur essendo l'importo della distrazione di rilevante entità, ciò non abbia comportato un danno altrettanto grave per i creditori, grazie alla particolare condizione patrimoniale della fallita; dall'altra, si è ritenuto che la circostanza aggravante può dirsi sussistente, in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta di rilevante gravità, a prescindere dal rapporto percentuale con il passivo globalmente considerato.E' evidente, dunque, quanto a quest'ultima proposizione, che il precedente di cui sopra ha svolto argomentazioni diametralmente opposte rispetto a quelle poste a base della doglianza.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1112/11/1960 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato — solo quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale aggravate ex art. 219 commi 1 e 3 legge fall. in relazione alla s.r.l. Astra 2025, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli il 27 giugno 2007, società di cui l'imputato era amministratore. 2. Avverso la sentenza predetta l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione — riporta uno stralcio della sentenza di primo grado e ne contesta il contenuto perché Zingone aveva adempiuto all'onere di dimostrare la destinazione dei beni di cui si assume la distrazione. Il ricorrente afferma di avere venduto merce per 500.000 euro, vendite documentate dalle fatture prodotte in dibattimento. Non è condivisibile — si legge nel ricorso — la tesi del Tribunale di Napoli laddove ha sostenuto la falsità delle fatture per la mancanza dei DDT, perché i contribuenti tenuti all'emissione della ricevuta fiscale non sono tenuti anche all'emissione del documento di trasporto. L'emissione della ricevuta fiscale può consentire l'emissione della fattura differita, che può sostituire, di fatto, il documento di trasporto; quanto alle imprese e alle società, la transazione di beni dovrà essere conclusa con la semplice emissione di fattura ordinaria, senza obbligo di DDT. Nella memoria difensiva depositata 1'8 ottobre 2021, la difesa aveva sottolineato che la somma delle predette fatture era stata indicata nel bilancio fallimentare prodotto dinanzi al Giudice civile nell'anno 2007, ove erano indicate le ditte emittenti. La Corte di merito aveva ignorato quest'ultima circostanza e la non obbligatorietà dei DDT ed aveva nuovamente argomentato sulla mancanza delle firme delle fatture e sull'assenza dei DDT. . 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. Dopo una premessa sull'esegesi di legittimità circa la circostanza aggravante speciale, il ricorrente sostiene che non era stato accertato se il danno complessivo rappresentasse una frazione non rilevante del passivo globalmente considerato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — teso a contestare il giudizio di penale responsabilità quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva — è parzialmente aspecifico in quanto la ritenuta irrilevanza a discarico della presenza di fatture a comprova della regolare vendita dei beni non è stata pienamente affrontata dal ricorrente, che si è limitato a contestare il riferimento che la Corte territoriale ha fatto alla mancanza dei DDT, senza nulla argomentare, però, circa la principale ratio decidendi, vale a dire l'inaffidabilità delle fatture (stranamente riferite, nel ricorso, a ditte emittenti, mentre ad emetterle dovrebbe essere stata la fallita) per la genericità della descrizione dei beni e per la mancanza di firma. Su questi aspetti non c'è confronto, tale non potendo ritenersi la semplice obiezione secondo cui le fatture sarebbero affidabili siccome indicate nel bilancio fallimentare. Il ricorso, dunque, così come impostato, diverge dal canone della specificità estrinseca ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2. Il secondo motivo di ricorso — che attiene al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 216, comma 1, legge fall. — è manifestamente infondato siccome basato su un ragionamento che non ha alcuna implicazione positiva per l'imputato. La Corte di appello ha correttamente segnalato che la sottrazione di beni per 601.960,42 euro aveva determinato un pregiudizio di rilevante gravità e ciò, a giudizio di questa Corte, prescinde dal rapporto percentuale di tale sottrazione rispetto al passivo che la parte, invece, agita a sostegno della richiesta di annullamento della decisione avversata. A questo riguardo, al fine di evitare errori interpretativi, va puntualizzato il principio sancito dal precedente di questa sezione (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Maluzio e altri, Rv. 271274) di cui la Corte di appello ha fatto ampio utilizzo — pur non citandolo — per giustificare il riconoscimento della circostanza aggravante; sembra, infatti, che l'argomentazione riportata nella sentenza impugnata e mutuata da quel precedente abbia dato luogo ad un equivoco esegetico in capo al ricorrente che va chiarito. La sentenza predetta ha statuito che la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fai!. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave. Nella motivazione si è affermato, da una parte, che la circostanza aggravante non può essere riconosciuta — salvo trasformare una fattispecie circostanziale di danno in una di pericolo — se, pur essendo l'importo della distrazione di rilevante entità, ciò non abbia comportato un danno altrettanto grave per i creditori, grazie alla particolare condizione patrimoniale della fallita; dall'altra, si è ritenuto che la circostanza aggravante può dirsi sussistente, in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta di rilevante gravità, a prescindere dal rapporto percentuale con il passivo globalmente considerato.E' evidente, dunque, quanto a quest'ultima proposizione, che il precedente di cui sopra ha svolto argomentazioni diametralmente opposte rispetto a quelle poste a base della doglianza. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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