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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27913/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CASSAZIONE di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],propone ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. inrelazione alla sentenza n. 23842 del 27 marzo 2025 adottata dalla Corte dicassazione, Quinta Sezione penale, deducendo plurimi errori di fatto.1.1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorsoproposto, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza adottata dallaCorte di assise di appello di Napoli, Sezione Quinta penale, in sede giudizio dirinvio disposto dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale con la sentenzan. 1044 del 2022, che ha annullato la sentenza della Corte di assise di appello diNapoli, Quarta Sezione (n. 8 del 2021 del 2 febbraio 2021), con la quale CerroneSalvatore era stato condannato alla pena dell’ergastolo in ordine al dupliceomicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commesso in concorsocon altri imputati.2.

Evidenzia la difesa che nel corso del giudizio di rinvio è stata espletata larinnovazione dell’istruttoria dibattimentale venendo prodotti dall’ufficio dellaProcura generale i verbali di due collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] eSimioli [OSCURATO:PERSONA].Gli errori di fatto rilevanti ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., secondola difesa, riguardano profili legati alle modalità di collaborazione con la giustizia eai verbali delle loro dichiarazioni.Il ricorrente - dopo aver riportato brani della sentenza concernenti il primomotivo di ricorso (che era stato formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] daparte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]), attinente alla violazionedell’art. 16-quater, comma 1 e 9 della legge 82 del 1991, come modificato dallalegge n. 45 del 2001, circa l’avvenuta utilizzazione delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oltre il termine di 180 giorni; nonchéil paragrafo 2.7.2 della pagina 31 della sentenza, attinente al secondo motivocon cui la difesa aveva dedotto l’inutilizzabilità delle dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA], perché rese in violazione dell’obbligo di isolamento e perviolazione dell’obbligo di enunciazione di quanto fosse a sua conoscenza neltermine perentorio di 180 giorni dalla data in cui il collaboratore di giustiziaaveva dichiarato la volontà di collaborare - rileva che la Corte di cassazione, nelrigettare detti motivi, ha reso una motivazione viziata da errori rilevanti ai sensidell’art. 625-bis, cod. proc. pen.In particolare, la difesa deduce che la sentenza impugnata non haconsiderato che la manifestazione della volontà di collaborare di [OSCURATO:PERSONA] è stataposta in essere con le dichiarazioni rese nel verbale del 26 gennaio 2023,dovendo ritenersi tale data quella di inizio di decorrenza del termine di 180 giornie non piuttosto il verbale illustrativo della collaborazione del 9 ottobre 2023;sicché, osserva la difesa, è dal 26 gennaio 2023 che il collaboratore avrebbedovuto essere collocato in isolamento, ai sensi della legge n. 45 del 2001 al finedi salvaguardare la genuinità del dichiarato.Ne consegue che le sue dichiarazioni sono state inficiate dalla detenzione incomune con altri detenuti, perché avendo già manifestato la volontà irreversibiledi collaborare, il [OSCURATO:PERSONA] aveva interesse ad acquisire quante più informazionipossibili per rendere fruttuosa la sua collaborazione.La Corte di cassazione sarebbe incorsa in un evidente errore di fatto lì doveha affermato che il verbale del 26 gennaio 2023 «si era limitato a dare contezzadi una volontà preannunciata del soggetto di intraprendere un percorsocollaborativo, preannunciata in forma condizionata, avendo il dichiaranteespresso la volontà di parlare con i propri familiari».Tale affermazione sarebbe oggetto di una svista, in quanto il collaboratore –come da stralcio riportato nel ricorso – riferiva chiaramente la propriairreversibile volontà di collaborare; che la richiesta di avere massimo due mesirispondeva alla necessità di poter parlare con i figli prima di esporli a pericolo;che riteneva sussistere solo un obbligo morale di comunicare tale volontà aipropri figli, non evidenziando la necessità di alcun confronto ai fini delladecisione, la quale era stata manifestata come irreversibile, e, peraltro,confermata dalla elencazione dei fatti sui quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato dipoter riferire.Tale errore è stato decisivo in quanto ha determinato l’utilizzabilità delledichiarazioni del collaboratore che, invece, sarebbero affette da inutilizzabilitàpatologica.2.2.

La difesa deduce, poi, un secondo errore di fatto attinente alledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e alla dedottainutilizzabilità patologica del verbale di interrogatorio del 21 marzo 2024, peressere stato reso oltre il termine di 180 giorni dalle dichiarazioni rese nei verbalidel 30 gennaio 2021 e 23 marzo 2021.2.3.

Inoltre, un ulteriore evidente errore rilevante ai sensi dell’art. 625-biscod. proc. pen. risiederebbe nella parte della sentenza che ha valutato laprogressione accusatoria delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA].La difesa eccepisce che nel corso dell’interrogatorio del pubblico ministerodel 23 marzo 2021, il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di non conoscere in modo preciso iprotagonisti del duplice omicidio, negando di avere informazioni sui fatti,aggiungendo di non avervi partecipato e che gli altri partecipanti all’omicidioerano “quelli là dell’usura”, riportandosi nel ricorso le integrali dichiarazioni delSimioli.Rileva la difesa che la sentenza impugnata, lì dove ha affermatol’infondatezza del motivo sulla progressione accusatoria, è incorsa nell’errore difatto in quanto a pagina 32 la Corte territoriale ha sottolineato che «il [OSCURATO:PERSONA] sindalla prima fase delle dichiarazioni avesse parlato di “un omicidio commesso perconto del clan di Pozzuoli” a proposito di [OSCURATO:PERSONA]Alterio».Osserva la difesa che solo nell’interrogatorio del 21 marzo 2024 - due anni eotto mesi dalla fine del suo isolamento e nei quali ha vissuto in comune con glialtri collaboratori, avendo contatti con l’esterno – [OSCURATO:PERSONA] forniva unaricostruzione più dettagliata (sia pure con incompatibilità strutturali deldichiarato), mentre, come evidenziato, le dichiarazioni di cui al verbale del 23marzo 2021 erano generiche in quanto il collaboratore, sollecitato sul dupliceomicidio, affermava di non sapere con precisione e di non conoscere non essendoin grado di distinguere se l’omicidio cui si faceva riferimento fosse quello inesame, evidenziandosi quindi l’inconciliabilità strutturale tra le primedichiarazioni e quelle successivamente rese, con conseguente inutilizzabilità dellestesse; a maggior ragione considerando che tra il periodo di isolamento di 180giorni del [OSCURATO:PERSONA] e il verbale reso in data 21 marzo 2024, i fatti oggetto delpresente processo sono stati decisi con due sentenze e ripetutamente raccontatisui giornali di cronaca.Né, afferma il difensore, può ritenersi che detti verbali siano comunqueutilizzabili in forza del rito abbreviato prescelto, atteso che i verbali deicollaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati prodotti successivamenteall’annullamento della sentenza della Corte di assise di appello, Quarta sezione,sicché al momento della scelta del rito abbreviato non erano conosciuti oconoscibili.Quale ulteriore deduzione, la difesa rileva che con l’avvento delle nuovedichiarazioni dei collaboratori depositate nel corso del giudizio di rinvio, simodificava l’imputazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale, imputato per averpartecipato al fatto come esecutore, veniva, invece, indicato quale mandante eorganizzatore dello stesso e tutto l’impianto accusatorio fino a quel momentoproposto dagli inquirenti veniva modificato sul presupposto delle nuovedichiarazioni dei collaboranti.Infine, la difesa evidenzia che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],collaboratore di giustizia, nonutilizzate dai primi giudici di merito, erano stateinvece utilizzate come riscontro alle nuove dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dellequali la difesa pone in rilievo la assoluta implausibilità in ordine alla esecuzionedel delitto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2.

Occorre, in primo luogo, ricordare i principi affermati da questa Corte intema di proposizione del ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc.pen., introdotto dall’art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001, n. 128,correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimentipronunciati dalla corte di cassazione».Il rimedio, di natura eccezionale in quanto costituisce una deroga al principiodi irrevocabilità delle decisioni della Corte di cassazione, è volto a eliminareesclusivamente l’errore identificabile in una fuorviata rappresentazionepercettiva.Infatti, Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01, haaffermato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente inuna fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunquecontenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio,come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc.pen.Si è altresì specificato che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicatidall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinarioavverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, ilprimo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e lasua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidentisugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in mododifforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'areadell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e digiudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo dicassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesattaricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n.29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01: Principio affermato inrelazione ad una fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituisse errore difatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Cortesarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità dellamotivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che avevafornito l'arma all'esecutore materiale).Del resto, deve essere rimarcato che questa Corte ha ritenutomanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo diimpugnazione possa essere dedotto l'errore valutativo o di giudizio, affermandoche tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell'istituto, introdotto al solofine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso ilgiudice di legittimità e non anche per introdurre un ulteriore grado di giudizio, ciòche si porrebbe, del resto, in contrasto con il principio costituzionale dellaragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 37725 del 05/04/2005, Avignone,Rv. 232313 - 01).3.Tanto precisato, va rilevato che le argomentazioni difensive con le quali sidenunciano errori rilevanti ai sensi dell’art. 625-bis, cod. proc. pen., sonomanifestamente infondate in quanto la sentenza impugnata ha specificamenteaffrontato i temi posti dal ricorrente attraverso argomentazioni la cui censura siriflette nella preclusa denuncia di errori valutativi.Il ricorso, infatti, indica come errori di fatto affermazioni valutative in diritto,sollecitando una diversa valutazione degli elementi probatori.3.1.

In particolare,in relazione al primo profilo, involgente il tema delsuperamento del termine di 180 giorni per rendere dichiarazioni da parte deicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che la sentenzaimpugnata, alla pagina 21 e 32, ha esaminato il profilo di censura conargomentazioni conformi ai principi affermati dalla giurisprudenza di questaCorte sul tema.[OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, precisato che la sanzione dell’inutilizzabilità concerneesclusivamente gli atti delle indagini preliminari, mentre nel caso di specie icollaboratori di giustizia sono stati escussi in sede di giudizio di rinvio nelcontraddittorio tra le parti; e tali prove dichiarative sono state poste afondamento della decisione.La sentenza impugnataha deciso in conformità al principio secondo il qualelasanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustiziaoltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione, previstadall'art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'art. 14legge 13 febbraio 2001, n. 45, si riferisce alle sole dichiarazioni rese alla poliziagiudiziaria e al pubblico ministero, sicché non può trovare applicazione inrelazione a quanto dichiarato dal collaboratore davanti al giudice o nelcontraddittorio tra le parti (Sez. 1, n. 4541 del 15/11/2024 dep. 2025, Rv.287551 – 01: in relazione ad una fattispecie relativa a dichiarazioni rese nelcorso del dibattimento, con le quali i collaboratori di giustizia avevanoconfermato quanto già riferito in verbali di interrogatorio redatti oltre il terminedi centottanta giorni).A sostegno delle proprie argomentazioni, la Corte di cassazione ha quindirichiamato principi che si pongono in continuità con la sentenza delle SezioniUnite n. 1150 del 25 settembre 2008 (dep. 2009), Correnti, Rv. 241885, per laquale, come precisato nella motivazione, «la sanzione di inutilizzabilità di cuiall’art. 16-quater, comma 9, trova applicazione soltanto per le dichiarazioni resefuori dal contraddittorio e non, dunque, per le dichiarazioni rese nel corso deldibattimento».E, comunque, la Corte di cassazione ha vagliato i profili di censura, articolaticon il ricorso, ritenendo utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore di giustiziaRuggiero di cui al verbale del 9 ottobre 2023, valutando il precedente verbaleesclusivamente come espressione della volontà di collaborazione e ritenendoloprivo di contributo informativo autonomo; analogamente ha evidenziato, quantoal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’interrogatorio del 21 marzo 2024 era daritenersi come integrativo di quello del 23 marzo 2021.In conclusione, in rapporto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], contenute nelverbale del 26 gennaio 2023 (riportate nel ricorso alle pagine 11 e seguenti),non viene in rilievo un errore percettivo, in quanto la sentenza impugnata le haespressamente valutate come indicative di una volontà di collaborazionepreannunciata “in forma condizionata”, ponendosi, tale motivazione al di fuori diuna argomentazione fondata su un errore percettivo, trattandosi, invece, di ungiudizio a contenuto valutativo.3.2.

Parimenti inammissibile perchè non deducibile quale motivo di ricorsostraordinario è l ’ulteriore doglianza relativa al l ’asserito errore difattoconcernentela progressione accusatoria delle dichiarazioni dei collaboratoridi giustizia.La sentenza, dapprima a pagina 25, ha affrontato il relativo motivo di ricorsovalutandolo infondato con motivazioni che non attingono a errori, ma aconsiderazioni in diritto; in tale parte della sentenza, in particolare, si affermache le doglianze sono generiche e non risultando dai verbali di interrogatorioallegati al ricorso, ai sensi dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.,«elementi indicativi di una macchinazione e progressione delle accuse neiconfronti degli imputati bensì piuttosto una fisiologica delineazione progressivadel quadro di accusa compatibile con le domande degli inquirenti e con lamolteplicità dei fatti illeciti su cui i medesimi sono stati via via interrogati».Poi alla pagina 32, sul medesimo profilo,si afferma «che la Corte territorialeha sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] sin dalla prima fase delle dichiarazioni avesseparlato di “un omicidio commesso per conto del clan di Pozzuoli” a proposito diRaffaele D’Alterio» e ciò risulta in linea con quanto emerge dal medesimo branoriportato nel ricorso, sebbene non evidenziato in grassetto, lì dove ilcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferendo di D’Alterio afferma “mi pare che partecipòall’omicidio di quello di Pozzuoli”, venendo in rilievo riferimenti che la sentenzaimpugnata ha valutato ai fini del rigetto delle relative censure.3.3.

È infine, altrettanto inammissibile, il profilo di censura concernentel’implausibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in ordineall’esecuzione del delitto, dichiarazioni che sono state ritenute riscontrate daquelle rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], non utilizzate invece dal Giudice diprimo grado.Si tratta di censura, che non deducendo alcun errore in cui sarebbe incorsala sentenza della Corte di cassazione, è da ritenersi inammissibile perchèriguardante il ragionamento valutativo condotto dal giudice di legittimità.4.

In conclusione, dalle esposte considerazioni discende l'estraneità delledoglianze difensive al perimetro dei motivi deducibili ai sensi dell'art. 625-biscod. proc. pen., in quando gli errori in cui si assume che la Corte di cassazionesia incorsa attengono a profili valutativi, dovendo piuttosto rilevarsi che ladecisione impugnata è intervenuta su un sostrato fattuale correttamentepercepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01).5.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Alla pronuncia consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],propone ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. inrelazione alla sentenza n. 23842 del 27 marzo 2025 adottata dalla Corte dicassazione, Quinta Sezione penale, deducendo plurimi errori di fatto.1.1. Con la sentenza impugnata, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorsoproposto, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza adottata dallaCorte di assise di appello di Napoli, Sezione Quinta penale, in sede giudizio dirinvio disposto dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale con la sentenzan. 1044 del 2022, che ha annullato la sentenza della Corte di assise di appello diNapoli, Quarta Sezione (n. 8 del 2021 del 2 febbraio 2021), con la quale CerroneSalvatore era stato condannato alla pena dell’ergastolo in ordine al dupliceomicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commesso in concorsocon altri imputati.2. Evidenzia la difesa che nel corso del giudizio di rinvio è stata espletata larinnovazione dell’istruttoria dibattimentale venendo prodotti dall’ufficio dellaProcura generale i verbali di due collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] eSimioli [OSCURATO:PERSONA].Gli errori di fatto rilevanti ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., secondola difesa, riguardano profili legati alle modalità di collaborazione con la giustizia eai verbali delle loro dichiarazioni.Il ricorrente - dopo aver riportato brani della sentenza concernenti il primomotivo di ricorso (che era stato formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] daparte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]), attinente alla violazionedell’art. 16-quater, comma 1 e 9 della legge 82 del 1991, come modificato dallalegge n. 45 del 2001, circa l’avvenuta utilizzazione delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oltre il termine di 180 giorni; nonchéil paragrafo 2.7.2 della pagina 31 della sentenza, attinente al secondo motivocon cui la difesa aveva dedotto l’inutilizzabilità delle dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA], perché rese in violazione dell’obbligo di isolamento e perviolazione dell’obbligo di enunciazione di quanto fosse a sua conoscenza neltermine perentorio di 180 giorni dalla data in cui il collaboratore di giustiziaaveva dichiarato la volontà di collaborare - rileva che la Corte di cassazione, nelrigettare detti motivi, ha reso una motivazione viziata da errori rilevanti ai sensidell’art. 625-bis, cod. proc. pen.In particolare, la difesa deduce che la sentenza impugnata non haconsiderato che la manifestazione della volontà di collaborare di [OSCURATO:PERSONA] è stataposta in essere con le dichiarazioni rese nel verbale del 26 gennaio 2023,dovendo ritenersi tale data quella di inizio di decorrenza del termine di 180 giornie non piuttosto il verbale illustrativo della collaborazione del 9 ottobre 2023;sicché, osserva la difesa, è dal 26 gennaio 2023 che il collaboratore avrebbedovuto essere collocato in isolamento, ai sensi della legge n. 45 del 2001 al finedi salvaguardare la genuinità del dichiarato.Ne consegue che le sue dichiarazioni sono state inficiate dalla detenzione incomune con altri detenuti, perché avendo già manifestato la volontà irreversibiledi collaborare, il [OSCURATO:PERSONA] aveva interesse ad acquisire quante più informazionipossibili per rendere fruttuosa la sua collaborazione.La Corte di cassazione sarebbe incorsa in un evidente errore di fatto lì doveha affermato che il verbale del 26 gennaio 2023 «si era limitato a dare contezzadi una volontà preannunciata del soggetto di intraprendere un percorsocollaborativo, preannunciata in forma condizionata, avendo il dichiaranteespresso la volontà di parlare con i propri familiari».Tale affermazione sarebbe oggetto di una svista, in quanto il collaboratore –come da stralcio riportato nel ricorso – riferiva chiaramente la propriairreversibile volontà di collaborare; che la richiesta di avere massimo due mesirispondeva alla necessità di poter parlare con i figli prima di esporli a pericolo;che riteneva sussistere solo un obbligo morale di comunicare tale volontà aipropri figli, non evidenziando la necessità di alcun confronto ai fini delladecisione, la quale era stata manifestata come irreversibile, e, peraltro,confermata dalla elencazione dei fatti sui quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato dipoter riferire.Tale errore è stato decisivo in quanto ha determinato l’utilizzabilità delledichiarazioni del collaboratore che, invece, sarebbero affette da inutilizzabilitàpatologica.2.2. La difesa deduce, poi, un secondo errore di fatto attinente alledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e alla dedottainutilizzabilità patologica del verbale di interrogatorio del 21 marzo 2024, peressere stato reso oltre il termine di 180 giorni dalle dichiarazioni rese nei verbalidel 30 gennaio 2021 e 23 marzo 2021.2.3. Inoltre, un ulteriore evidente errore rilevante ai sensi dell’art. 625-biscod. proc. pen. risiederebbe nella parte della sentenza che ha valutato laprogressione accusatoria delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA].La difesa eccepisce che nel corso dell’interrogatorio del pubblico ministerodel 23 marzo 2021, il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di non conoscere in modo preciso iprotagonisti del duplice omicidio, negando di avere informazioni sui fatti,aggiungendo di non avervi partecipato e che gli altri partecipanti all’omicidioerano “quelli là dell’usura”, riportandosi nel ricorso le integrali dichiarazioni delSimioli.Rileva la difesa che la sentenza impugnata, lì dove ha affermatol’infondatezza del motivo sulla progressione accusatoria, è incorsa nell’errore difatto in quanto a pagina 32 la Corte territoriale ha sottolineato che «il [OSCURATO:PERSONA] sindalla prima fase delle dichiarazioni avesse parlato di “un omicidio commesso perconto del clan di Pozzuoli” a proposito di [OSCURATO:PERSONA]Alterio».Osserva la difesa che solo nell’interrogatorio del 21 marzo 2024 - due anni eotto mesi dalla fine del suo isolamento e nei quali ha vissuto in comune con glialtri collaboratori, avendo contatti con l’esterno – [OSCURATO:PERSONA] forniva unaricostruzione più dettagliata (sia pure con incompatibilità strutturali deldichiarato), mentre, come evidenziato, le dichiarazioni di cui al verbale del 23marzo 2021 erano generiche in quanto il collaboratore, sollecitato sul dupliceomicidio, affermava di non sapere con precisione e di non conoscere non essendoin grado di distinguere se l’omicidio cui si faceva riferimento fosse quello inesame, evidenziandosi quindi l’inconciliabilità strutturale tra le primedichiarazioni e quelle successivamente rese, con conseguente inutilizzabilità dellestesse; a maggior ragione considerando che tra il periodo di isolamento di 180giorni del [OSCURATO:PERSONA] e il verbale reso in data 21 marzo 2024, i fatti oggetto delpresente processo sono stati decisi con due sentenze e ripetutamente raccontatisui giornali di cronaca.Né, afferma il difensore, può ritenersi che detti verbali siano comunqueutilizzabili in forza del rito abbreviato prescelto, atteso che i verbali deicollaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati prodotti successivamenteall’annullamento della sentenza della Corte di assise di appello, Quarta sezione,sicché al momento della scelta del rito abbreviato non erano conosciuti oconoscibili.Quale ulteriore deduzione, la difesa rileva che con l’avvento delle nuovedichiarazioni dei collaboratori depositate nel corso del giudizio di rinvio, simodificava l’imputazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale, imputato per averpartecipato al fatto come esecutore, veniva, invece, indicato quale mandante eorganizzatore dello stesso e tutto l’impianto accusatorio fino a quel momentoproposto dagli inquirenti veniva modificato sul presupposto delle nuovedichiarazioni dei collaboranti.Infine, la difesa evidenzia che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],collaboratore di giustizia, nonutilizzate dai primi giudici di merito, erano stateinvece utilizzate come riscontro alle nuove dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dellequali la difesa pone in rilievo la assoluta implausibilità in ordine alla esecuzionedel delitto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2. Occorre, in primo luogo, ricordare i principi affermati da questa Corte intema di proposizione del ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc.pen., introdotto dall’art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001, n. 128,correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimentipronunciati dalla corte di cassazione».Il rimedio, di natura eccezionale in quanto costituisce una deroga al principiodi irrevocabilità delle decisioni della Corte di cassazione, è volto a eliminareesclusivamente l’errore identificabile in una fuorviata rappresentazionepercettiva.Infatti, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01, haaffermato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente inuna fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunquecontenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio,come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc.pen.Si è altresì specificato che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicatidall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinarioavverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, ilprimo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e lasua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidentisugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in mododifforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'areadell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e digiudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo dicassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesattaricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n.29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01: Principio affermato inrelazione ad una fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituisse errore difatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Cortesarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità dellamotivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che avevafornito l'arma all'esecutore materiale).Del resto, deve essere rimarcato che questa Corte ha ritenutomanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo diimpugnazione possa essere dedotto l'errore valutativo o di giudizio, affermandoche tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell'istituto, introdotto al solofine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso ilgiudice di legittimità e non anche per introdurre un ulteriore grado di giudizio, ciòche si porrebbe, del resto, in contrasto con il principio costituzionale dellaragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 37725 del 05/04/2005, Avignone,Rv. 232313 - 01).3.Tanto precisato, va rilevato che le argomentazioni difensive con le quali sidenunciano errori rilevanti ai sensi dell’art. 625-bis, cod. proc. pen., sonomanifestamente infondate in quanto la sentenza impugnata ha specificamenteaffrontato i temi posti dal ricorrente attraverso argomentazioni la cui censura siriflette nella preclusa denuncia di errori valutativi.Il ricorso, infatti, indica come errori di fatto affermazioni valutative in diritto,sollecitando una diversa valutazione degli elementi probatori.3.1. In particolare,in relazione al primo profilo, involgente il tema delsuperamento del termine di 180 giorni per rendere dichiarazioni da parte deicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che la sentenzaimpugnata, alla pagina 21 e 32, ha esaminato il profilo di censura conargomentazioni conformi ai principi affermati dalla giurisprudenza di questaCorte sul tema.[OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, precisato che la sanzione dell’inutilizzabilità concerneesclusivamente gli atti delle indagini preliminari, mentre nel caso di specie icollaboratori di giustizia sono stati escussi in sede di giudizio di rinvio nelcontraddittorio tra le parti; e tali prove dichiarative sono state poste afondamento della decisione.La sentenza impugnataha deciso in conformità al principio secondo il qualelasanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustiziaoltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione, previstadall'art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'art. 14legge 13 febbraio 2001, n. 45, si riferisce alle sole dichiarazioni rese alla poliziagiudiziaria e al pubblico ministero, sicché non può trovare applicazione inrelazione a quanto dichiarato dal collaboratore davanti al giudice o nelcontraddittorio tra le parti (Sez. 1, n. 4541 del 15/11/2024 dep. 2025, Rv.287551 – 01: in relazione ad una fattispecie relativa a dichiarazioni rese nelcorso del dibattimento, con le quali i collaboratori di giustizia avevanoconfermato quanto già riferito in verbali di interrogatorio redatti oltre il terminedi centottanta giorni).A sostegno delle proprie argomentazioni, la Corte di cassazione ha quindirichiamato principi che si pongono in continuità con la sentenza delle SezioniUnite n. 1150 del 25 settembre 2008 (dep. 2009), Correnti, Rv. 241885, per laquale, come precisato nella motivazione, «la sanzione di inutilizzabilità di cuiall’art. 16-quater, comma 9, trova applicazione soltanto per le dichiarazioni resefuori dal contraddittorio e non, dunque, per le dichiarazioni rese nel corso deldibattimento».E, comunque, la Corte di cassazione ha vagliato i profili di censura, articolaticon il ricorso, ritenendo utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore di giustiziaRuggiero di cui al verbale del 9 ottobre 2023, valutando il precedente verbaleesclusivamente come espressione della volontà di collaborazione e ritenendoloprivo di contributo informativo autonomo; analogamente ha evidenziato, quantoal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’interrogatorio del 21 marzo 2024 era daritenersi come integrativo di quello del 23 marzo 2021.In conclusione, in rapporto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], contenute nelverbale del 26 gennaio 2023 (riportate nel ricorso alle pagine 11 e seguenti),non viene in rilievo un errore percettivo, in quanto la sentenza impugnata le haespressamente valutate come indicative di una volontà di collaborazionepreannunciata “in forma condizionata”, ponendosi, tale motivazione al di fuori diuna argomentazione fondata su un errore percettivo, trattandosi, invece, di ungiudizio a contenuto valutativo.3.2. Parimenti inammissibile perchè non deducibile quale motivo di ricorsostraordinario è l ’ulteriore doglianza relativa al l ’asserito errore difattoconcernentela progressione accusatoria delle dichiarazioni dei collaboratoridi giustizia.La sentenza, dapprima a pagina 25, ha affrontato il relativo motivo di ricorsovalutandolo infondato con motivazioni che non attingono a errori, ma aconsiderazioni in diritto; in tale parte della sentenza, in particolare, si affermache le doglianze sono generiche e non risultando dai verbali di interrogatorioallegati al ricorso, ai sensi dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.,«elementi indicativi di una macchinazione e progressione delle accuse neiconfronti degli imputati bensì piuttosto una fisiologica delineazione progressivadel quadro di accusa compatibile con le domande degli inquirenti e con lamolteplicità dei fatti illeciti su cui i medesimi sono stati via via interrogati».Poi alla pagina 32, sul medesimo profilo,si afferma «che la Corte territorialeha sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] sin dalla prima fase delle dichiarazioni avesseparlato di “un omicidio commesso per conto del clan di Pozzuoli” a proposito diRaffaele D’Alterio» e ciò risulta in linea con quanto emerge dal medesimo branoriportato nel ricorso, sebbene non evidenziato in grassetto, lì dove ilcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferendo di D’Alterio afferma “mi pare che partecipòall’omicidio di quello di Pozzuoli”, venendo in rilievo riferimenti che la sentenzaimpugnata ha valutato ai fini del rigetto delle relative censure.3.3. È infine, altrettanto inammissibile, il profilo di censura concernentel’implausibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in ordineall’esecuzione del delitto, dichiarazioni che sono state ritenute riscontrate daquelle rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], non utilizzate invece dal Giudice diprimo grado.Si tratta di censura, che non deducendo alcun errore in cui sarebbe incorsala sentenza della Corte di cassazione, è da ritenersi inammissibile perchèriguardante il ragionamento valutativo condotto dal giudice di legittimità.4. In conclusione, dalle esposte considerazioni discende l'estraneità delledoglianze difensive al perimetro dei motivi deducibili ai sensi dell'art. 625-biscod. proc. pen., in quando gli errori in cui si assume che la Corte di cassazionesia incorsa attengono a profili valutativi, dovendo piuttosto rilevarsi che ladecisione impugnata è intervenuta su un sostrato fattuale correttamentepercepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01).5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Alla pronuncia consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27913/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris